Sono l’amminsitreatore di una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) e ci stiamo preparando per la modifica dello statuto come richiesto dalle recenti normative. Stiamo valutando di inserire una clausola che permetta il trasferimento delle quote della società a valore nominale per atto tra vivi, ma vorremmo mantenere il divieto di distribuzione degli utili. È possibile prevedere questa combinazione nel nostro statuto? Quali potrebbero essere le implicazioni di questa scelta?
Risposta: Gentile lettore, comprendo la vostra situazione e l’importanza di prendere decisioni ponderate in vista della modifica statutaria. La questione che sollevate è interessante e merita un’analisi approfondita. Innanzitutto, sì, è possibile prevedere nel vostro statuto la trasferibilità delle quote a valore nominale per atto tra vivi mantenendo al contempo il divieto di distribuzione degli utili. Questa combinazione non è in contrasto con la natura non lucrativa della vostra SSD. Tuttavia, è fondamentale considerare attentamente le implicazioni di questa scelta. La possibilità di trasferire le quote, anche se al valore nominale, potrebbe avere conseguenze sul piano fiscale. In particolare, la vostra SSD potrebbe perdere il diritto di beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’articolo 148 del TUIR. Questa norma richiede, tra le altre condizioni, l’intrasferibilità della quota associativa. Pertanto, consentendo il trasferimento delle quote, potreste rinunciare a questo vantaggio fiscale. Per quanto riguarda il divieto di distribuzione degli utili, questo rimane un principio fondamentale per le SSD, nonostante le recenti modifiche normative introdotte dalla Riforma dello Sport. L’articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che le SSD devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. La distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve è vietata. È importante notare che la Riforma dello Sport ha introdotto una parziale deroga a questo principio. Le SSD costituite in forma di società di capitali o cooperative possono ora destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali alla distribuzione, dopo aver dedotto eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti. Tuttavia, questa possibilità è soggetta a limiti precisi e non è ancora pienamente operativa. Nel vostro caso, se decidete di mantenere il divieto assoluto di distribuzione degli utili, state adottando un approccio più conservativo che è perfettamente in linea con la natura e gli scopi di una SSD. Vi consiglio di valutare attentamente le implicazioni di queste scelte statutarie, considerando l’attività specifica della vostra società e i vostri obiettivi a lungo termine. La possibilità di trasferire le quote potrebbe offrire una certa flessibilità nella gestione della compagine sociale, ma potrebbe anche comportare la perdita di alcuni benefici fiscali. Data la complessità della materia e le recenti modifiche normative, vi suggerisco vivamente di consultare un professionista esperto in diritto sportivo e fiscale. Un consulente specializzato potrà fornirvi una valutazione approfondita della vostra situazione specifica e aiutarvi a redigere lo statuto in modo conforme alle normative vigenti, bilanciando le vostre esigenze con i requisiti di legge.Ricordate che ogni SSD ha le sue peculiarità e che le scelte statutarie possono avere impatti significativi sulla gestione e sulla fiscalità della società. Una consulenza mirata vi permetterà di prendere decisioni informate e di strutturare il vostro statuto nel modo più vantaggioso per la vostra realtà sportiva.