10La sentenza n. 8390 del 28 febbraio 2025 della Corte di Cassazione ha finalmente tracciato un confine netto tra costi legittimamente detraibili e spese non ammissibili nell’ambito del Superbonus 110%. La decisione, intervenendo su una questione ampiamente dibattuta tra operatori e autorità fiscali, stabilisce principi fondamentali che riguardano direttamente la figura del General Contractor e la corretta imputazione dei costi nei lavori agevolati. Attraverso questa pronuncia, la Suprema Corte ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di un consorzio edilizio accusato di aver indebitamente maturato crediti d’imposta per oltre 1,4 milioni di euro, chiarendo definitivamente che i costi di gestione e funzionamento della struttura consortile non possono rientrare tra le spese ammissibili al beneficio fiscale.
La questione dei costi ammissibili e il contenzioso
Il nodo centrale affrontato dalla Cassazione riguarda la corretta determinazione dei costi che possono beneficiare della detrazione fiscale del 110%. Sebbene il Superbonus sia ormai formalmente concluso, le ripercussioni delle sue applicazioni continuano a manifestarsi in ambito giudiziario, generando interpretazioni che avranno effetti duraturi sull’intero settore.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte coinvolge un Consorzio edilizio che operava come General Contractor nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica. Questo soggetto aveva stipulato contratti di appalto con committenti privati, applicando lo sconto in fattura previsto dalla normativa e maturando di conseguenza il relativo credito d’imposta. La problematica è emersa quando, secondo l’accusa, il Consorzio ha incluso nei costi detraibili voci non strettamente connesse all’esecuzione dei lavori.
In particolare, il meccanismo contestato prevedeva che i lavori venissero subappaltati alle società consorziate, ma il prezzo indicato in fattura dal Consorzio risultava significativamente superiore ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione degli interventi. Questa differenza è stata attribuita all’inclusione indebita di costi di gestione e funzionamento della struttura consortile, non direttamente collegabili all’esecuzione delle opere agevolate.
I principi stabiliti dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio, stabilendo alcuni principi fondamentali che costituiranno un riferimento per tutti gli operatori del settore:
- Nesso di stretta funzionalità tra spese e interventi: l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede espressamente che possono essere detratte solo le “spese documentate e rimaste a carico del contribuente”, che devono essere funzionalmente collegate agli interventi realizzati. I costi generali di gestione di un consorzio o di un General Contractor non possono essere considerati direttamente collegabili all’esecuzione dei lavori e, pertanto, non sono detraibili.
- Trasparenza nella determinazione dei costi: le spese detraibili devono essere determinate in modo trasparente e verificabile. La Cassazione ha rilevato che, nel caso esaminato, i costi di gestione consortile erano determinati in modo arbitrario e non adeguatamente documentati.
- Rilevanza penale dell’indebita percezione: la Suprema Corte ha confermato che i crediti fiscali rientrano nel perimetro applicativo dell’art. 316-ter del Codice Penale, che punisce l’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nonostante la detrazione fiscale non rappresenti tecnicamente un finanziamento diretto, essa costituisce comunque un vantaggio economico a carico dello Stato e, come tale, è soggetta a verifiche rigorose.
I precedenti dell’Agenzia delle Entrate
La sentenza richiama espressamente due precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che avevano già delineato i confini delle spese ammissibili:
- La risposta n. 261 del 2021, che aveva stabilito che le spese sostenute per lo studio di fattibilità, riaddebitate dal General Contractor al committente, costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito e, come tali, sono detraibili.
- La risposta n. 480 del 2021, secondo cui non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività del General Contractor, in quanto questo rappresenta un costo non incluso tra quelli espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus.
Questi orientamenti sono stati pienamente confermati e rafforzati dalla pronuncia della Cassazione, che ha così cristallizzato principi già espressi in sede amministrativa.
In sintesi
IN SINTESI Qual è l’importanza della sentenza della Cassazione n. 8390 del 28 febbraio 2025? La sentenza chiarisce definitivamente il confine tra spese ammissibili e non ammissibili nell’ambito del Superbonus 110%, con particolare riferimento ai costi imputati dai General Contractor, stabilendo che i costi di gestione e funzionamento della struttura consortile non possono essere inclusi nelle spese detraibili. Cosa ha determinato la Cassazione riguardo ai costi di gestione del General Contractor? La Corte ha stabilito che tali costi non sono direttamente collegati all’esecuzione dei lavori agevolati e pertanto non sono detraibili, in quanto manca un nesso di stretta funzionalità con gli interventi realizzati. Qual è stata la decisione riguardo al sequestro preventivo nei confronti del Consorzio edilizio coinvolto? La Suprema Corte ha confermato il sequestro preventivo, ritenendo che il consorzio avesse indebitamente maturato crediti d’imposta per oltre 1,4 milioni di euro, includendo costi generali non ammissibili nella determinazione del beneficio fiscale. Quali principi fondamentali ha fissato la Corte di Cassazione con questa sentenza? La Corte ha precisato che solo le spese strettamente funzionali e documentate relative agli interventi possono essere detratte, che è richiesta massima trasparenza nella determinazione dei costi, e che l’indebita percezione del credito fiscale può configurare un reato penale ai sensi dell’art. 316-ter del Codice Penale. La sentenza conferma orientamenti precedenti dell’Agenzia delle Entrate? Sì, la pronuncia conferma e rafforza precedenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, che escludevano esplicitamente dai costi detraibili il margine di remunerazione del General Contractor e ammettevano invece lo studio di fattibilità come spesa detraibile. |