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Superbonus e sconto in fattura: gli obblighi di Certificazione Unica 2024

22 Marzo, 2024

Il meccanismo dello sconto in fattura, ampiamente utilizzato nell’ambito dei bonus edilizi e del Superbonus 110%, solleva alcuni dubbi interpretativi in merito agli adempimenti certificativi dei professionisti coinvolti. In particolare, ci si chiede se le parcelle emesse con sconto in fattura nel 2023 debbano essere inserite nella Certificazione Unica 2024 e quale sia il trattamento delle ritenute d’acconto in questi casi. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E/2022, ha fornito importanti chiarimenti sul punto. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la prassi e quali indicazioni ne derivano sul piano operativo.

Rilevanza reddituale delle parcelle con sconto in fattura

Il primo aspetto affrontato dall’Agenzia riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, delle fatture emesse dal professionista (geometra, commercialista, architetto ecc.) con applicazione dello sconto in fattura. Sul punto, la circolare 23/E chiarisce che tali parcelle si considerano ugualmente pagate/incassate e assumono quindi piena rilevanza reddituale per il percipiente. In sostanza, anche se il compenso non viene effettivamente corrisposto dal cliente, per il professionista vale come se lo fosse stato e concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo dell’esercizio di emissione della fattura.

Esonero dalla ritenuta d’acconto

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta d’acconto. L’art. 25 comma 1 del DPR 600/73 prevede che i soggetti che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo a persone fisiche residenti devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto Irpef. Ebbene, in caso di compensi oggetto di sconto in fattura tale disposizione non può trovare applicazione, non venendo di fatto eseguito alcun pagamento nei confronti del professionista. Dunque sulle parcelle con sconto in fattura la ritenuta d’acconto non va applicata, per mancanza del presupposto normativo (il pagamento) che ne giustifica l’effettuazione.

Obbligo di Certificazione Unica

L’esonero dall’applicazione della ritenuta non si riflette però sull’obbligo di rilascio della Certificazione Unica. L’Agenzia chiarisce infatti che, per esigenze di controllo, il sostituto (committente/cliente) è comunque tenuto a certificare i compensi corrisposti nell’anno precedente attraverso il modello CU, da trasmettere telematicamente all’Agenzia e da consegnare al percipiente entro i termini ordinari. Nella CU 2024, quindi, dovranno essere riportate anche le parcelle assoggettate a sconto in fattura nel periodo d’imposta 2023, pur in assenza di ritenute.

Indicazione nel quadro AC della dichiarazione del condominio

Un’ulteriore questione riguarda le modalità di indicazione di tali compensi nella dichiarazione dei redditi del sostituto. Considerata la peculiarità della fattispecie, sembrerebbe corretto ritenere che le fatture con sconto emesse dal professionista a un condominio debbano essere riportate dall’amministratore anche nel quadro AC del modello 770. Infatti, non essendo stato eseguito un pagamento effettivo, la banca non ha potuto operare la relativa ritenuta d’acconto, circostanza che rende necessaria l’indicazione di tali somme tra i “Dati relativi ai versamenti” del quadro AC, al fine di segnalare e giustificare l’assenza di un versamento corrispondente al compenso certificato in CU.

Esempio pratico

L’architetto Rossi emette fattura al condominio Alfa per una prestazione di progettazione relativa al Superbonus 110%, applicando lo sconto in fattura di 1.000 euro.
Il compenso di 1.000 euro concorre a formare il reddito di lavoro autonomo 2023 di Rossi, ma senza applicazione della ritenuta.
Il condominio Alfa rilascia la CU 2024 all’architetto certificando il compenso di 1.000 euro senza indicazione di ritenute.
Nella dichiarazione dei redditi 2023 l’amministratore di Alfa indica il compenso di 1.000 euro sia nel quadro SF (senza ritenute) che nel quadro AC (senza versamenti).


Domande e risposte

D: La parcella con sconto in fattura ha rilevanza fiscale per il professionista?
R: Sì, il compenso fatturato con sconto si considera comunque percepito e concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

D: La ritenuta d’acconto va applicata sulle parcelle con sconto in fattura?
R: No, in assenza di un pagamento effettivo viene meno il presupposto per l’applicazione della ritenuta ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73.

D: Il compenso va certificato anche se non “pagato”?
R: Sì, il committente deve comunque rilasciare la CU al professionista, riportando il compenso senza indicazione della ritenuta.

D: Nella dichiarazione del condominio le parcelle con sconto vanno indicate solo nel quadro SF?
R: No, è opportuno che l’amministratore le riporti anche nel quadro AC, per segnalare che a fronte del compenso certificato non c’è stato il versamento della ritenuta.

 

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