La richiesta del contributo alla ricostruzione presentata entro il 29 marzo 2024 risulta determinante per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura relative al superbonus per eventi sismici, anche in caso di successiva rinuncia al contributo stesso. Il recente chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze durante il question time in Commissione Finanze alla Camera del 9 aprile 2025 delinea un quadro normativo più chiaro, confermando le interpretazioni già formulate dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti nel documento di ricerca del 7 marzo 2025.
La disciplina del superbonus per gli interventi nelle zone colpite da eventi sismici
Gli interventi agevolabili con il superbonus secondo la disciplina speciale per eventi sismici, prevista dal comma 8-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020, godono della detrazione maggiorata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale normativa presenta due distinte modalità di fruizione dell’agevolazione, ciascuna con specifici limiti di spesa:
- applicazione dei massimali di spesa ordinari per chi beneficia contestualmente del contributo per la ricostruzione, limitando il superbonus alle sole spese eccedenti quelle già coperte dal contributo (commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 del DL 34/2020);
- applicazione dei massimali di spesa maggiorati del 50% per chi rinuncia al contributo per la ricostruzione, optando esclusivamente per il superbonus potenziato (comma 4-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020).
La peculiarità di questa disciplina speciale risiede nella possibilità di continuare a fruire delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura o cessione del credito), nonostante l’avvenuta abrogazione del comma 3-quater dell’articolo 2 del DL 11/2023, purché sussistano le condizioni per rientrare nel regime transitorio delineato dal comma 3 dell’articolo 1 del DL 39/2024.
Condizioni per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta
Il MEF ha precisato che, a partire dal 30 marzo 2024, le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura rimangono esercitabili qualora, entro il 29 marzo 2024, risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni alternative:
- sussistenza dei presupposti indicati dal comma 2 dell’articolo 1 del DL 39/2024, ossia:
- presentazione della CILAS per interventi non effettuati da condomini;
- adozione della delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentazione della CILAS per interventi effettuati da condomini;
- presentazione dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici;
- presentazione dell’istanza per la concessione di contributi per la ricostruzione.
L’elemento di novità, espressamente chiarito nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03765, consiste nell’irrilevanza dell’eventuale rinuncia al contributo intervenuta successivamente al 29 marzo 2024. Ciò significa che la semplice presentazione dell’istanza entro tale data costituisce titolo sufficiente per conservare la facoltà di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche qualora il contribuente decida successivamente di rinunciare al contributo per avvalersi del superbonus con massimali maggiorati.
Le deroghe per le zone colpite da specifici eventi sismici
In assenza delle condizioni sopra descritte, sussiste comunque la possibilità di esercitare le opzioni alternative per interventi relativi a immobili danneggiati da eventi sismici nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a condizione che la domanda di contributo presentata dal 30 marzo 2024 rientri nel contingente di 400 milioni di euro previsto dalla norma derogatoria introdotta dal comma 3-ter.1 dell’articolo 2 del DL 11/2023, inserito dall’articolo 1 del DL 39/2024.
Questo regime speciale riguarda specificamente:
- gli interventi relativi agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 in Abruzzo, con un limite di spesa di 70 milioni di euro;
- gli interventi relativi agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con un limite di spesa di 330 milioni di euro.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’interpretazione privilegiata dall’Agenzia delle Entrate, pur con riserva di ulteriori approfondimenti, possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del DL 34/2020 (anche in relazione alle spese sostenute nel 2025 per il solo superbonus) i contribuenti che:
- hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione entro il 29 marzo 2024, indipendentemente da una eventuale successiva rinuncia;
- hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a partire dal 30 marzo 2024, a condizione che:
- entro il 29 marzo 2024 risultassero già soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 1 comma 2 del DL 39/2024 (presentazione della CILAS, delibera assembleare o titolo abilitativo);
- oppure si tratti di interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o dal 24 agosto 2016, entro il limite di spesa complessivo di 400 milioni di euro.
Attesa per l’aggiornamento delle guide operative
La materia, caratterizzata da una stratificazione normativa particolarmente complessa, sarà oggetto di un imminente aggiornamento delle Guide che, già in passato, l’Agenzia delle Entrate e la struttura commissariale per il sisma del Centro Italia hanno congiuntamente pubblicato. Tale documento, atteso a brevissimo, dovrebbe fornire indicazioni operative definitive su tutti gli aspetti procedurali relativi alla fruizione delle agevolazioni e all’esercizio delle opzioni, chiarendo ulteriormente i profili ancora suscettibili di interpretazioni divergenti.
La particolare attenzione dedicata alla disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi sismici testimonia la volontà del legislatore di salvaguardare le legittime aspettative dei contribuenti interessati da tali calamità, garantendo loro modalità agevolative più estese e flessibili rispetto a quelle ordinarie, pur nel contesto della generale stretta sulla cedibilità dei crediti fiscali.