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Superbonus: il Governo stringe i controlli con nuove comunicazioni obbligatorie

30 Settembre, 2024

Il 17 settembre 2024 è stato pubblicato un importante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che definisce le modalità e i termini per la trasmissione delle informazioni obbligatorie relative agli interventi di efficientamento energetico e antisismici agevolati con il Superbonus. Questo decreto attua quanto previsto dall‘articolo 3 del Decreto Legge 39/2024, noto come “Decreto Superbonus”, introducendo nuovi adempimenti per i professionisti coinvolti in tali interventi.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il decreto stabilisce che i soggetti che hanno avviato lavori agevolati con il Superbonus entro il 31 dicembre 2023 e non li hanno ancora conclusi, nonché coloro che hanno iniziato i lavori dal 1° gennaio 2024, sono tenuti a trasmettere una serie di dati all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) per gli interventi antisismici. Queste comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate.

Comunicazioni per interventi di efficientamento energetico

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati dovranno includere le informazioni richieste direttamente nelle asseverazioni che già trasmettono all’ENEA. In particolare, le asseverazioni per stato di avanzamento lavori e fine lavori dovranno contenere una sezione aggiuntiva con i dati sulle spese sostenute e previste, suddivise per anno e aliquota di detrazione.

Questa sezione aggiuntiva diventa parte integrante dell’asseverazione e ha valore di dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà. I tecnici dovranno indicare:

  • Le spese agevolabili sostenute dal 01/01/2024 al 30/03/2024
  • Le spese agevolabili sostenute dal 31/03/2024 alla data di compilazione
  • Le spese agevolabili che si prevede di sostenere fino al 31/12/2024 e nel 2025
  • Le relative aliquote di detrazione

Comunicazioni per interventi antisismici

Per gli interventi antisismici, il decreto prevede un sistema più articolato che coinvolge progettisti, direttori dei lavori e collaudatori statici.I progettisti dovranno trasmettere al PNCS:

  • I dati catastali degli immobili oggetto di intervento;
  • Una prima stima economica dell’intervento;
  • Il livello di rischio sismico prima e dopo l’intervento.

I direttori dei lavori, in corrispondenza di ogni stato di avanzamento lavori, dovranno aggiornare:

  • Il resoconto delle spese sostenute, suddivise tra parti private e comuni;
  • Le spese previste per il completamento dei lavori;
  • I dati sugli eventuali interventi trainati (fotovoltaico, accumulo, barriere architettoniche).

I collaudatori statici, infine:

  • Confermeranno i dati catastali;
  • Assevereranno la riduzione del rischio sismico effettivamente conseguita.

Modalità di accesso e trasmissione dei dati

Il decreto fornisce anche indicazioni tecniche dettagliate sulle modalità di accesso e utilizzo del Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche. Possono accedervi i professionisti iscritti agli ordini o consigli nazionali che hanno sottoscritto un apposito accordo con il Dipartimento Casa Italia. L’accesso avviene tramite SPID, mentre la verifica dell’autorizzazione avviene tramite interoperabilità con gli Ordini e Consigli nazionali.

Termini per la trasmissione dei dati

Il decreto stabilisce termini precisi per l’invio di queste comunicazioni:

  • Per gli interventi di efficientamento energetico, valgono gli stessi termini previsti per l’invio delle asseverazioni all’ENEA.
  • Per gli interventi antisismici:
    • 31 ottobre 2024 per comunicare i dati relativi a tutti gli stati di avanzamento lavori approvati entro il 1° ottobre 2024
    • Entro 30 giorni dalla loro approvazione per i successivi stati di avanzamento

Comunicazione Preventiva delle Spese nel Decreto

Il decreto introduce anche l’obbligo di comunicare non solo le spese già sostenute, ma anche quelle che si prevede di sostenere in futuro per gli interventi di Superbonus. Questa disposizione mira a fornire un quadro più completo e previsionale dell’impatto finanziario di tali agevolazioni. Nello specifico, si richiede di comunicare l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025, nonché le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione a queste spese future.

Per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati dovranno includere queste informazioni nella sezione aggiuntiva dell’asseverazione da inviare all’ENEA. Per quanto riguarda gli interventi antisismici, la comunicazione delle spese previste dovrà essere effettuata dai direttori dei lavori attraverso il PNCS. In particolare, nella scheda del direttore dei lavori, si richiede di dettagliare le spese future distinguendo tra spese per parti private e parti comuni relative agli interventi trainanti, e spese per interventi trainati come barriere architettoniche, impianto fotovoltaico e impianto di accumulo. Per gli impianti fotovoltaici e di accumulo, si richiede anche di specificare la potenza nominale e la capacità di accumulo previste.

Il decreto introduce anche l’obbligo di comunicare non solo le spese già sostenute, ma anche quelle che si prevede di sostenere in futuro per gli interventi di Superbonus. Questa disposizione mira a fornire un quadro più completo e previsionale dell’impatto finanziario di tali agevolazioni. Nello specifico, si richiede di comunicare l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 negli anni 2024 e 2025, nonché le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione a queste spese future.

Per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati dovranno includere queste informazioni nella sezione aggiuntiva dell’asseverazione da inviare all’ENEA. Per quanto riguarda gli interventi antisismici, la comunicazione delle spese previste dovrà essere effettuata dai direttori dei lavori attraverso il PNCS. In particolare, nella scheda del direttore dei lavori, si richiede di dettagliare le spese future distinguendo tra spese per parti private e parti comuni relative agli interventi trainanti, e spese per interventi trainati come barriere architettoniche, impianto fotovoltaico e impianto di accumulo. Per gli impianti fotovoltaici e di accumulo, si richiede anche di specificare la potenza nominale e la capacità di accumulo previste.

Responsabilità e sanzioni

Il DPCM sottolinea la responsabilità dei professionisti nella trasmissione di questi dati, prevedendo sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci. Inoltre, stabilisce che l’omessa comunicazione comporta una sanzione amministrativa di 10.000 euro. Per gli interventi avviati dal 30 marzo 2024, la mancata trasmissione dei dati può addirittura comportare la decadenza dell’agevolazione fiscale.

Conclusioni

Questo DPCM rappresenta un importante tassello nell’attuazione delle nuove disposizioni sul Superbonus, introducendo un sistema di monitoraggio più stringente delle spese agevolate. L’obiettivo è garantire una maggiore trasparenza e un controllo più efficace sull’utilizzo di queste importanti risorse pubbliche, in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità energetica e alla sicurezza sismica del patrimonio edilizio italiano.

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