L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul Superbonus 110% nella Risposta n. 137 del 20 giugno 2024. Questi chiarimenti si inseriscono nel contesto delle recenti modifiche normative, in particolare il D.L. n. 176/2022 (decreto “Aiuti quater”) e la Legge n. 197/2022, che hanno alterato le aliquote e le condizioni per l’accesso al Superbonus. La questione centrale riguardava il momento preciso in cui una spesa si considera sostenuta ai fini della detrazione, specialmente nel caso di pagamenti effettuati tramite bonifico bancario verso la fine dell’anno.
Dettagli del caso specifico
Il caso esaminato coinvolgeva una proprietaria di un’unità immobiliare in un condominio minimo senza amministratore. L’assemblea condominiale aveva approvato lavori di riqualificazione energetica, incaricando un condomino di gestire pagamenti e adempimenti. La CILA era stata presentata il 25 novembre 2022, rispettando i termini per l’accesso al 110%. Alcuni bonifici erano stati disposti via home banking il 30 dicembre 2023 (sabato), con data di esecuzione il 2 gennaio 2024 e valuta il 3 gennaio 2024. La questione cruciale era se queste spese potessero essere considerate sostenute nel 2023, consentendo l’accesso all’aliquota del 110%.
Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha specificato che, applicando il principio di cassa, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene impartito l’ordine di pagamento alla banca, non quando avviene l’effettivo addebito. Questa interpretazione si basa su precedenti chiarimenti, inclusa la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 e una risposta fornita durante “Telefisco” del 1° febbraio 2024. L’Agenzia ha anche richiamato la Risoluzione n. 77/E del 23 aprile 2007 riguardante il trattamento fiscale dei contributi previdenziali e assistenziali.
Implicazioni per il Superbonus
Questa precisazione è particolarmente rilevante considerando le modifiche al Superbonus introdotte dal decreto “Aiuti quater”. Secondo queste modifiche, l’aliquota del Superbonus è stata ridotta al 90% per le spese sostenute nel 2023, con alcune eccezioni. Per beneficiare ancora del 110% nel 2023, i condomini devono rispettare specifiche condizioni, tra cui la presentazione della CILA entro il 31 dicembre 2022 o il 25 novembre 2022, a seconda della data di approvazione dei lavori da parte dell’assemblea.