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Tassazione dei dividendi percepiti dai soci di Srl

19 Maggio, 2024

 

La tassazione dei dividendi distribuiti dalle società a responsabilità limitata (S.r.l.) ai propri soci è un argomento di fondamentale importanza per chi detiene partecipazioni in queste tipologie di società. In questo articolo approfondiamo in modo dettagliato tutte le nozioni essenziali riguardanti la tassazione dei dividendi percepiti dai soci di una S.r.l., spiegando passo dopo passo come funziona il regime fiscale attuale e le relative novità introdotte dalla riforma del 2017. Forniremo esempi pratici e risponderemo alle domande più comuni per garantire una comprensione completa dell’argomento.

Il quadro normativo prima della riforma

Prima di affrontare il regime attuale, è importante comprendere come funzionava la tassazione dei dividendi prima della riforma del 2017. In quel periodo, il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai soci di una S.r.l. dipendeva dal tipo di partecipazione detenuta:

    • Partecipazioni qualificate: Si consideravano qualificate le partecipazioni che rappresentavano almeno il 20% delle quote o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, oppure il 25% del capitale sociale o patrimonio netto. I dividendi provenienti da partecipazioni qualificate concorrevano parzialmente alla formazione del reddito imponibile del socio ai fini IRPEF, nella misura del 49,72% per le persone fisiche e del 50% per gli enti non commerciali.
    • Partecipazioni non qualificate: Tutte le altre partecipazioni che non rientravano nella definizione di qualificate erano considerate non qualificate. I dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate erano tassati con un’imposta sostitutiva del 26%.

Questa distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate comportava una diversa tassazione dei dividendi percepiti dai soci, con un trattamento più favorevole per le partecipazioni non qualificate.

La riforma del 2017: l’unificazione del trattamento fiscale

Con la legge 205/2017, il legislatore ha deciso di unificare il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai soci di una S.r.l., eliminando la precedente distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. L’obiettivo era semplificare il regime impositivo e garantire un trattamento uniforme per tutti i dividendi.

Tassazione attuale dei dividendi

A partire dal 1° gennaio 2018, tutti i dividendi percepiti dai soci di una S.r.l., indipendentemente dal fatto che derivino da partecipazioni qualificate o non qualificate, sono assoggettati a una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%. Questa aliquota si applica agli utili distribuiti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dall’esercizio in cui tali utili si sono formati.

Regime transitorio

Per garantire una transizione graduale al nuovo regime, il legislatore ha previsto un periodo di regime transitorio per le distribuzioni di utili avvenute tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022. In questo periodo, è stato conservato il precedente regime impositivo, ovvero la concorrenza parziale all’IRPEF, ma solo per gli utili maturati fino al 31 dicembre 2017. Questo significa che, per le distribuzioni di dividendi effettuate in questo lasso di tempo, si fa riferimento alla sola delibera di distribuzione e non al pagamento effettivo degli utili.

Ad esempio, se una S.r.l. ha deliberato nel 2020 la distribuzione di dividendi relativi agli utili maturati nel 2017, questi dividendi sarebbero stati tassati secondo il vecchio regime di concorrenza parziale all’IRPEF. Tuttavia, se la stessa S.r.l. avesse deliberato nel 2020 la distribuzione di dividendi relativi agli utili maturati nel 2018 o successivamente, questi dividendi sarebbero stati assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

A partire dal 1° gennaio 2023, il regime transitorio è terminato, e tutti i dividendi distribuiti dalle S.r.l. ai propri soci sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%, indipendentemente dall’esercizio di formazione degli utili.

Adempimenti operativi

Dal punto di vista pratico, è importante sottolineare alcuni aspetti legati alla distribuzione dei dividendi ai soci di una S.r.l.:

    • Registrazione del verbale di assemblea: Il verbale di assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi ai soci deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della delibera. In questa fase, è necessario pagare l’imposta di registro di 200 euro e l’imposta di bollo di legge.
    • Dichiarazione dei redditi del socio: I dividendi soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del socio, poiché sono già tassati alla fonte mediante la ritenuta applicata dalla società.
    • Versamento della ritenuta: La società è tenuta a versare la ritenuta alla fonte applicata sui dividendi distribuiti ai soci tramite il modello F24, sezione Erario, codice tributo 1035. Il versamento deve essere effettuato in riferimento al mese in cui la società ha effettuato il pagamento dei dividendi al socio. Il termine per il pagamento dell’imposta è il 16 del mese successivo al trimestre in cui sono stati pagati i dividendi.

Esempi pratici

DI seguito riportiamo alcuni esempi pratici

Esempio pratico #1

Supponiamo che la Bianchi S.r.l. abbia deliberato nell’assemblea del 30 aprile 2023 la distribuzione di dividendi per 100.000 euro al socio Samuele Granzotto, relativi agli utili maturati nell’esercizio 2022. In questo caso, la società dovrà applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’importo dei dividendi distribuiti, pari a 26.000 euro (100.000 x 26%). L’importo netto percepito dal socio Samuele Granzotto sarà quindi di 74.000 euro (100.000 – 26.000). La società dovrà versare la ritenuta di 26.000 euro tramite il modello F24 entro il 16 luglio 2023 (poiché il pagamento dei dividendi è avvenuto nel secondo trimestre dell’anno).

Esempio pratico #2

Immaginiamo che la Rossi S.r.l. abbia deliberato nell’assemblea del 15 settembre 2022 la distribuzione di dividendi per 80.000 euro al socio Mario Bianchi, relativi agli utili maturati nell’esercizio 2017. In questo caso, poiché la distribuzione è avvenuta durante il periodo di regime transitorio e riguarda utili maturati prima del 31 dicembre 2017, si applica il vecchio regime di concorrenza parziale all’IRPEF. Supponiamo che Mario Bianchi sia una persona fisica e che quindi i dividendi concorrano al reddito imponibile nella misura del 49,72%. Questo significa che solo 39.776 euro (80.000 x 49,72%) saranno soggetti a tassazione IRPEF in base all’aliquota corrispondente al reddito complessivo di Mario Bianchi.

Esempio pratico #3

Supponiamo che la Verdi S.r.l. abbia deliberato nell’assemblea del 15 aprile 2024 la distribuzione di dividendi per 120.000 euro al socio Francesco Rossetti, relativi agli utili maturati nell’esercizio 2018. In questo caso, poiché la distribuzione avviene a partire dal 1° gennaio 2023, si applica il nuovo regime di tassazione introdotto dalla riforma del 2017, ovvero la ritenuta a titolo d’imposta del 26%, indipendentemente dall’esercizio di formazione degli utili.

Di conseguenza, la Verdi S.r.l. dovrà applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’importo dei dividendi distribuiti, pari a 31.200 euro (120.000 x 26%). L’importo netto percepito dal socio Francesco Rossetti sarà quindi di 88.800 euro (120.000 – 31.200).

La società dovrà versare la ritenuta di 31.200 euro tramite il modello F24, sezione Erario, codice tributo 1035, entro il 16 luglio 2024 (poiché il pagamento dei dividendi è avvenuto nel secondo trimestre dell’anno).

È importante sottolineare che, anche se gli utili distribuiti sono stati maturati nel 2018, a partire dal 1° gennaio 2023 il regime transitorio è terminato e si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26% a tutti i dividendi distribuiti, indipendentemente dall’esercizio di formazione degli utili.

Conclusione

In sintesi, la riforma del 2017 ha unificato il trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai soci di una S.r.l., applicando una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate. Questo regime si applica a partire dal 1° gennaio 2018, fatta eccezione per il regime transitorio previsto per gli utili maturati fino al 31 dicembre 2017. È importante prestare attenzione agli adempimenti operativi, come la registrazione del verbale di assemblea e il versamento della ritenuta alla fonte tramite il modello F24.

Nonostante la semplificazione introdotta dalla riforma, la tassazione dei dividendi rimane un argomento complesso, con diverse casistiche e regole da tenere in considerazione.


Domande e Risposte

D: Quali sono le conseguenze per il socio se la società non versa la ritenuta sui dividendi distribuiti?

R: Se la società non versa la ritenuta sui dividendi distribuiti ai soci, il socio potrebbe essere chiamato a rispondere in solido per il pagamento dell’imposta evasa, oltre a eventuali sanzioni e interessi. Pertanto, è fondamentale che la società adempia correttamente agli obblighi di versamento della ritenuta.

D: Come vengono tassati i dividendi percepiti da un socio non residente in Italia?

R: Per i dividendi percepiti da soci non residenti in Italia, si applicano le eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e il Paese di residenza del socio. In genere, è prevista una ritenuta a titolo d’imposta in Italia con un’aliquota ridotta rispetto al 26%.

D: Esistono casi in cui i dividendi percepiti da una S.r.l. sono esenti da tassazione?

R: Sì, esistono alcune casistiche in cui i dividendi percepiti dai soci di una S.r.l. possono essere esenti da tassazione. Ad esempio, sono esenti i dividendi percepiti da società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) o a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

D: Come vengono tassati i dividendi percepiti da un socio che detiene una partecipazione in regime di impresa?

R: Se il socio detiene la partecipazione nell’ambito dell’attività d’impresa, i dividendi percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa e sono soggetti alle regole di determinazione del reddito imponibile previste per l’attività svolta (ad esempio, principio di cassa per le imprese in contabilità semplificata o principio di competenza per quelle in contabilità ordinaria).

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