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Termini e modalità di versamento delle imposte per le associazioni sportive dilettantistiche

7 Maggio, 2024

Le associazioni sportive dilettantistiche, come tutti gli enti non commerciali, sono tenute a rispettare specifici termini e modalità per il versamento delle imposte e la presentazione della dichiarazione dei redditi. Questi adempimenti sono regolati dal D.P.R. n. 435/2001 e dal D.P.R. n. 322/1998. In questo articolo, approfondiremo i termini di versamento delle imposte, le diverse casistiche legate all’approvazione del rendiconto, il versamento del saldo IVA e le modalità di pagamento tramite il modello F24.

Termini di versamento

I termini entro i quali le associazioni devono effettuare il pagamento delle imposte dipendono dalla data di chiusura dell‘esercizio e dalla data di approvazione del rendiconto. In generale, si fa riferimento all‘art. 2364, comma 2, del Codice Civile, che prevede l’approvazione del rendiconto entro 120 giorni dalla chiusura dell‘esercizio sociale, salvo diversa disposizione statutaria. Tuttavia, ai fini fiscali, l‘art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 stabilisce che il versamento delle imposte deve avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Approvazione del rendiconto entro 120 giorni

Quando le associazioni approvano il rendiconto entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento del saldo dovuto per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. È possibile versare le imposte dovute entro il 30° giorno successivo alla scadenza, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

Esempio pratico: Se un’associazione chiude l’esercizio il 31 dicembre 2023 e approva il rendiconto entro il 30 aprile 2024, il termine per il versamento delle imposte è il 30 giugno 2024. In caso di versamento entro il 30 luglio 2024, si applica la maggiorazione dello 0,40%.

Approvazione del rendiconto entro 180 giorni

Lo statuto dell’associazione può prevedere un termine diverso per l’approvazione del rendiconto, fino a un massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In questo caso, le associazioni devono versare le imposte dovute a saldo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del rendiconto. Anche in questa situazione, è possibile beneficiare del differimento al 30° giorno successivo, applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi.

Esempio pratico: Se un’associazione chiude l’esercizio il 31 dicembre 2023 e approva il rendiconto entro il 30 giugno 2024, il termine per il versamento delle imposte è il 31 luglio 2024. In caso di versamento entro il 30 agosto 2024, si applica la maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del rendiconto

In caso di mancata approvazione del rendiconto, si distinguono due scenari:

  • Se il rendiconto doveva essere approvato entro 120 giorni (termine statutario), il versamento delle imposte deve avvenire entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, indipendentemente dalla mancata approvazione.
  • Se il rendiconto doveva essere approvato entro 180 giorni (termine statutario), il versamento delle imposte deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello entro cui si sarebbe dovuto approvare il rendiconto. Anche in questo caso, è possibile il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

Versamento del saldo IVA: regime ordinario

Il saldo IVA deve essere versato entro il 16 marzo di ciascun anno, in un’unica soluzione o in forma rateale. In caso di rateizzazione, le rate devono essere di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile. Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16 marzo.

È consentito differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il saldo IRES, compreso l’ulteriore differimento di 30 giorni. In questo caso, il saldo IVA può essere versato entro il 30 giugno con una maggiorazione dell’1,60% (0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo), in un’unica soluzione o in forma rateale.

Il saldo iva trimestrale invece, deve essere versato entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento maggiorando quanto dovuto nella misura dell’1% a titolo di interessi.

Versamento del saldo IVA: legge 398/91

il versamento dell’IVA per le associazioni che optano per il regime agevolato della legge 398/91 differisce rispetto a quanto pocanzi indicato:

  • L’IVA da versare è determinata nella misura forfettaria del 50% dell’IVA fatturata/da corrispettivi. Quindi l’associazione può detrarre forfettariamente il 50% dell’IVA.
  • L’IVA dovuta va versata con cadenza trimestrale, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello F24, senza la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. Le scadenze sono:
    • 16 maggio per il 1° trimestre
    • 16 agosto per il 2° trimestre
    • 16 novembre per il 3° trimestre
    • 16 febbraio per il 4° trimestre
  • Nel modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo: 6031 (1° trim), 6032 (2° trim), 6033 (3° trim) e 6034 (4° trim).
  • Le associazioni in 398 sono esonerate dalla dichiarazione IVA annuale e dalle liquidazioni periodiche trimestrali (LIPE).

Modalità di versamento

Per il versamento delle imposte (IRES, IVA, imposte sostitutive, IRAP, ritenute alla fonte), le associazioni devono utilizzare obbligatoriamente il modello unificato di pagamento F24. I titolari di partita IVA devono sempre utilizzare il modello F24 telematico, presentandolo tramite i servizi telematici bancari (home banking, remote banking) o i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

I soggetti non titolari di partita IVA possono presentare il modello F24 cartaceo (in assenza di compensazione) di qualsiasi importo, direttamente presso una banca, in posta o presso un qualsiasi sportello della riscossione.

Conclusioni

Le associazioni, in quanto enti non commerciali, sono tenute a rispettare specifici termini e modalità per il versamento delle imposte e la presentazione della dichiarazione dei redditi. È fondamentale prestare attenzione alle scadenze legate alla chiusura dell’esercizio e all’approvazione del rendiconto, nonché alle modalità di versamento tramite il modello F24. Una corretta gestione degli adempimenti fiscali consente alle associazioni di evitare sanzioni e di operare in conformità alle disposizioni normative vigenti.


Domande e Risposte

D: Cosa succede se un’associazione non approva il rendiconto entro il termine statutario di 180 giorni?
R: In caso di mancata approvazione del rendiconto entro il termine statutario di 180 giorni, l’associazione deve effettuare il versamento delle imposte entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto al predetto termine. È possibile il differimento nel versamento entro 30 giorni, previa corresponsione della maggiorazione a titolo di interessi dello 0,40%.

D: È possibile rateizzare il versamento del saldo IVA?
R: Sì, il saldo IVA può essere versato in forma rateale se non si opta per il regime 398/91. Le rate devono essere di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile. Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16 marzo, data entro la quale va versata la prima rata.

D: Quali sono le modalità di presentazione del modello F24 per i soggetti non titolari di partita IVA?
R: I soggetti non titolari di partita IVA possono presentare il modello F24 cartaceo (in assenza di compensazione) di qualsiasi importo, direttamente presso una banca, in posta o presso un qualsiasi sportello della riscossione.

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