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Terzo Settore: Nuove soglie per organi di controllo e revisori

6 Agosto, 2024

Il panorama normativo del Terzo Settore è in fermento. La recente Legge 104 del 4 luglio 2024, entrata in vigore il 3 agosto 2024, ha introdotto significative modifiche ai parametri che determinano l’obbligo di nomina degli organi di controllo e dei revisori negli Enti del Terzo Settore (ETS). Queste novità legislative mirano a razionalizzare gli obblighi di governance in base alle dimensioni effettive degli enti, con importanti ripercussioni sia per le associazioni che per le fondazioni. Analizziamo nel dettaglio le nuove disposizioni e le loro implicazioni pratiche per gli operatori del settore.

I nuovi parametri per l’organo di controllo

La Legge 104/2024 ha rivisto al rialzo i limiti previsti dall’articolo 30 del Codice del Terzo Settore (CTS) per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle associazioni ETS, sia riconosciute che non riconosciute. I nuovi parametri sono i seguenti:

  • Attivo dello Stato patrimoniale: da 110.000 euro a 150.000 euro
  • Ricavi, rendite, proventi ed entrate: da 220.000 euro a 300.000 euro
  • Dipendenti occupati in media: da 5 a 7 unità

È importante sottolineare che l’obbligo di nomina scatta quando l’ente supera almeno due di questi tre parametri per due esercizi consecutivi. Questa modifica offre maggiore flessibilità alle associazioni di dimensioni medio-piccole, permettendo loro di evitare costi aggiuntivi legati alla nomina dell’organo di controllo se non strettamente necessario.

Le fondazioni: un caso a parte

È fondamentale evidenziare che per le fondazioni del Terzo Settore la situazione rimane invariata. Indipendentemente dalle loro dimensioni, tutte le fondazioni ETS sono tenute a nominare un organo di controllo. Questa disposizione riflette la volontà del legislatore di mantenere un elevato livello di supervisione su queste entità, spesso caratterizzate da patrimoni significativi e attività di rilevanza sociale.

Revisori legali: nuove soglie più elevate

Anche per quanto riguarda la nomina dei revisori legali, la Legge 104/2024 ha introdotto modifiche sostanziali all’articolo 31 del CTS. I nuovi parametri, applicabili sia alle associazioni che alle fondazioni, sono:

  • Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: da 1.100.000 euro a 1.500.000 euro
  • Ricavi, rendite, proventi ed entrate: da 2.200.000 euro a 3.000.000 euro
  • Dipendenti occupati in media: da 12 a 20 unità

Come per l’organo di controllo, l’obbligo di nomina del revisore scatta al superamento di due su tre di questi parametri per due esercizi consecutivi.

Implicazioni pratiche per gli enti

Queste modifiche legislative pongono gli ETS di fronte a nuove valutazioni. Gli enti che si trovano ora al di sotto delle nuove soglie, ma che avevano già nominato organi di controllo o revisori, si trovano in una situazione delicata.

Per quanto riguarda l’organo di controllo, la prassi suggerisce che, una volta nominato, questo dovrebbe rimanere in carica per l’intero mandato triennale, anche se l’ente non supera più i nuovi parametri. Questa interpretazione si basa sull’analogia con le norme del codice civile applicabili alle società e sulle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

La situazione è diversa per i revisori legali. In questo caso, il venir meno dell’obbligo di legge potrebbe configurarsi come giusta causa di revoca, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010 e dal DM 261/2012. Gli enti potrebbero quindi valutare la possibilità di revocare l’incarico al revisore se non superano più i nuovi parametri, purché ciò avvenga nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Esempi pratici

Per comprendere meglio l’impatto di queste novità, consideriamo due casi concreti:

  • L’Associazione “Solidarietà Attiva” ha un attivo di 140.000 euro, entrate per 280.000 euro e 6 dipendenti. Con i vecchi parametri, avrebbe dovuto nominare un organo di controllo. Con i nuovi limiti, invece, non è più soggetta a questo obbligo.
  • La Fondazione “Futuro Verde” ha un attivo di 1.400.000 euro, entrate per 2.800.000 euro e 18 dipendenti. Mentre prima era obbligata a nominare sia l’organo di controllo che il revisore, ora deve mantenere l’organo di controllo (obbligatorio per tutte le fondazioni) ma potrebbe valutare la revoca del revisore, non superando più i nuovi parametri.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dalla Legge 104/2024 rappresentano un importante adeguamento della normativa alle reali esigenze del Terzo Settore. L’innalzamento dei parametri offre maggiore flessibilità agli enti di dimensioni medio-piccole, permettendo loro di concentrare le risorse sulle attività di interesse generale piuttosto che su adempimenti formali potenzialmente onerosi.

Tuttavia, è fondamentale che gli ETS valutino attentamente la propria situazione alla luce di queste novità. La decisione di mantenere o revocare organi di controllo e revisori deve essere presa con cautela, considerando non solo gli aspetti legali ma anche l’importanza di una governance trasparente e affidabile nel contesto del Terzo Settore.

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