Il panorama normativo in materia di responsabilità degli organi di controllo societario ha subito un’importante evoluzione con l’approvazione definitiva della riforma della responsabilità civile dei sindaci. Il provvedimento, che modifica l’art. 2407 del codice civile, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento un limite quantitativo alla responsabilità di questi professionisti, calibrato sul compenso annuo percepito. La novella legislativa risponde all’esigenza, da tempo avvertita, di contenere i rischi professionali dei sindaci entro confini economicamente sostenibili, senza tuttavia pregiudicare l’efficacia della loro funzione di vigilanza.
La nuova disciplina della responsabilità sindacale
Il riformulato art. 2407 c.c. stabilisce che i sindaci “devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio“. La vera innovazione normativa risiede però nel secondo comma, che introduce un articolato sistema di limitazione della responsabilità civile dei sindaci. In particolare, ad esclusione delle ipotesi dolose, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni causati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti parametri:
- Per compensi fino a 10.000 euro: limite massimo pari a quindici volte il compenso;
- Per compensi da 10.000 a 50.000 euro: limite massimo pari a dodici volte il compenso;
- Per compensi superiori a 50.000 euro: limite massimo pari a dieci volte il compenso;
Questo meccanismo a scaglioni decrescenti riflette un principio di proporzionalità inversa tra l’entità del compenso e il moltiplicatore applicabile, partendo dal presupposto che a compensi più elevati corrisponda una maggiore responsabilità professionale.
La portata effettiva del limite di responsabilità
Un aspetto di particolare rilevanza, non esplicitamente chiarito dal legislatore, riguarda l’ambito di applicazione temporale del limite. Un’interpretazione coerente con il riferimento al “compenso annuo” porta a ritenere che il limite operi rispetto agli inadempimenti verificatisi durante la medesima annualità.
Resta però aperta la questione se tale limite debba applicarsi:
- A ciascun singolo inadempimento, indipendentemente dalle azioni di responsabilità che ne conseguono;
- Al complesso degli inadempimenti relativi a ciascuna tipologia di responsabilità (verso la società, i creditori o i terzi);
- A tutti gli inadempimenti dannosi verificatisi nell’anno, a prescindere dalla natura della responsabilità.
La dottrina prevalente sembra orientarsi verso la terza interpretazione, ritenendo che per ogni sindaco il limite quantitativo rappresentato dal multiplo del compenso annuo si applichi cumulativamente a tutti gli inadempimenti dell’anno che determinano qualsiasi tipo di azione di responsabilità. Questa lettura appare supportata dalla formulazione letterale della norma, che configura una responsabilità “per i danni cagionati alla società, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi” (quindi per la totalità dei danni) “nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito” (facendo riferimento a un unico moltiplicatore).
Applicazioni pratiche e criticità
La soluzione interpretativa sopra delineata risulta particolarmente adeguata nei casi, piuttosto frequenti nella prassi, di responsabilità per illecita prosecuzione dell’attività sociale nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento per perdita del capitale sociale (ex art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.).
Sorgono invece dubbi applicativi qualora i danni derivino da condotte diverse poste in essere dagli amministratori (e colposamente non rilevate dai sindaci) nel corso della stessa annualità, con impatto su soggetti differenti. Pensiamo, ad esempio, a:
- Un danno diretto alla società causato dall’intrapresa di iniziative eccessivamente rischiose senza le necessarie cautele, in violazione della business judgment rule;
- Un danno a terzi investitori indotti ad acquistare azioni societarie sulla base di una rappresentazione non veritiera della situazione aziendale.
In simili circostanze, parte della dottrina propende per una delimitazione della responsabilità che, pur mantenendo la dimensione annuale, operi distintamente per ciascuna tipologia di responsabilità.
Il nodo della retroattività
Un ulteriore aspetto critico riguarda l’applicabilità della nuova disciplina alle condotte antecedenti alla sua entrata in vigore. In assenza di disposizioni transitorie esplicite, il principio generale di irretroattività sancito dall’art. 11 delle “Disposizioni sulla legge in generale” indurrebbe a escludere l’applicazione della limitazione di responsabilità ai giudizi pendenti o relativi a fatti pregressi.
Tuttavia, potrebbero emergere argomenti a favore della retroattività, analogamente a quanto stabilito dalla Cassazione in relazione all’operatività del terzo comma dell’art. 2486 c.c. Con le ordinanze n. 5252/2024 e n. 8069/2024, la Suprema Corte ha infatti ritenuto applicabile anche ai giudizi in corso la disciplina sulla determinazione del danno in caso di illecita prosecuzione dell’attività sociale, in quanto “rivolta solo a stabilire un criterio valutativo del danno rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori”.
In sintesi
IN SINTESI Quali sono le principali novità introdotte dalla riforma della responsabilità civile dei sindaci? La riforma dell’art. 2407 c.c. introduce un limite quantitativo alla responsabilità civile dei sindaci, proporzionato al loro compenso annuo, al fine di contenere i rischi professionali senza compromettere l’efficacia della vigilanza societaria. Come viene regolata la responsabilità dei sindaci secondo la nuova normativa? I sindaci devono agire con professionalità e diligenza, rispondendo della veridicità delle attestazioni fornite e del rispetto del segreto professionale. In caso di violazione dei loro doveri, salvo dolo, la loro responsabilità è limitata a un multiplo del compenso annuo percepito: fino a 15 volte per compensi sotto i 10.000 euro, 12 volte per compensi tra 10.000 e 50.000 euro, e 10 volte per compensi superiori a 50.000 euro. Qual è la logica dietro la limitazione della responsabilità? Il meccanismo di limitazione segue un principio di proporzionalità inversa: più alto è il compenso, minore è il moltiplicatore applicabile, riflettendo un bilanciamento tra rischio professionale e retribuzione. Come si applica il limite di responsabilità ai sindaci? La dottrina prevalente sostiene che il limite si applichi cumulativamente a tutti gli inadempimenti dell’anno, indipendentemente dalla natura della responsabilità (verso la società, i soci, i creditori o i terzi). Quali sono le principali incertezze interpretative? Esistono dubbi su come applicare la limitazione in caso di più violazioni con impatti su soggetti diversi e su se il limite debba essere distinto per tipologia di responsabilità. Inoltre, non è chiaro se la norma possa applicarsi retroattivamente a giudizi in corso o fatti pregressi. Qual è la posizione della giurisprudenza sulla retroattività? La Cassazione ha aperto alla possibilità di applicare retroattivamente criteri di determinazione del danno in ambito societario, ma l’assenza di norme transitorie specifiche lascia margini di incertezza sull’applicazione della nuova disciplina ai procedimenti pendenti. |