Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un’occasione storica per il rilancio e la modernizzazione del sistema produttivo italiano. All’interno di questo ampio programma di riforme e investimenti, un ruolo di primo piano è affidato alla transizione digitale ed ecologica delle imprese, considerata una leva fondamentale per aumentare la competitività, creare nuovi posti di lavoro e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione.
In questo contesto si inserisce il Decreto Legge n. 19/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, che ha introdotto importanti novità per sostenere la trasformazione 4.0 e l’efficientamento energetico delle aziende. In particolare, il provvedimento ha stanziato 6,3 miliardi di euro in crediti d’imposta nell’ambito del nuovo “Piano Transizione 5.0”, che si vanno ad aggiungere ai 6,4 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio.
Queste risorse, per un totale di circa 13 miliardi di euro nel biennio 2024-2025, rappresentano un’opportunità unica per tutte le imprese italiane, dalle PMI alle grandi aziende, per investire in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale. L’obiettivo è quello di favorire un cambio di paradigma nel modo di produrre e di fare impresa, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie e dell’economia circolare per migliorare l’efficienza, ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale, aumentare la flessibilità e la capacità di rispondere alle esigenze del mercato.
Il nuovo credito d’imposta introdotto dal Decreto mira ad agevolare progetti di investimento che consentano un risparmio energetico significativo, pari ad almeno il 3% a livello di singola impresa o del 5% per il singolo processo produttivo interessato dall’intervento. Questa impostazione riflette la volontà di premiare non solo l’adozione di tecnologie più efficienti, ma anche una revisione complessiva dei processi aziendali in chiave di sostenibilità.
La misura si caratterizza per un’ampia apertura in termini di beneficiari e di tipologie di investimento ammissibili. Potranno accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0 tutte le imprese residenti nel territorio italiano e le stabili organizzazioni di soggetti esteri, indipendentemente da forma giuridica, settore di attività, dimensione e regime fiscale adottato. Sono escluse solo le imprese già in difficoltà o soggette a specifiche sanzioni interdittive.
Gli investimenti agevolabili riguardano sia beni materiali che immateriali, a condizione che consentano la riduzione dei consumi energetici nelle percentuali previste dal Decreto. Oltre alle macchine e agli impianti tradizionali, rientrano tra gli investimenti ammissibili anche soluzioni tecnologiche avanzate, come software e sistemi per il monitoraggio dei consumi, per l’efficienza energetica e per la gestione integrata d’impresa.
Una novità importante riguarda la possibilità di includere nell’agevolazione anche gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con la sola eccezione delle biomasse. Si tratta di un segnale di attenzione verso l’autonomia energetica delle imprese, in un contesto di volatilità dei prezzi e di crescente sensibilità ambientale.
Un altro elemento qualificante del Piano Transizione 5.0 è l’attenzione alla formazione e all’aggiornamento delle competenze del personale. Le spese per la formazione nelle tecnologie abilitanti per la transizione digitale ed energetica, infatti, rientrano tra i costi ammissibili al credito d’imposta. Questa previsione riconosce l’importanza di accompagnare la trasformazione tecnologica con un adeguato sviluppo del capitale umano, per garantire non solo l’efficacia degli investimenti ma anche la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità.
Modalità di accesso e di fruizione del credito d’imposta
Per accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0, le imprese interessate dovranno presentare un’apposita richiesta telematica al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), utilizzando uno specifico modello predisposto dallo stesso ente. Alla richiesta dovrà essere allegata una dettagliata descrizione tecnica del progetto di investimento, con particolare riferimento alle caratteristiche dei beni agevolabili e alla quantificazione del risparmio energetico atteso.
Un ruolo centrale nel processo di accesso al credito d’imposta è affidato alle figure dei valutatori indipendenti, individuati negli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) o nelle Energy Service Company (ESCo). Queste figure professionali specializzate sono chiamate a certificare sia la riduzione attesa dei consumi energetici, attraverso una apposita diagnosi energetica ex-ante, sia l’effettiva realizzazione degli investimenti e la loro interconnessione al sistema produttivo o alla rete aziendale, attraverso una verifica tecnica ex-post.
L’entità del credito d’imposta riconosciuto alle imprese varia in funzione di due parametri principali: la riduzione dei consumi energetici conseguita grazie agli investimenti e l’ammontare complessivo delle spese sostenute. Il Decreto individua tre classi di efficienza energetica, con soglie crescenti di risparmio: dal 3% al 6%, dal 6% al 10%, oltre il 10% per l’intera unità produttiva; dal 5% al 10%, dal 10% al 15%, oltre il 15% per il singolo processo produttivo interessato dagli interventi.
Allo stesso modo, sono previsti tre scaglioni di investimento, con un tetto massimo di 50 milioni di euro per singola impresa: fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni, da 10 a 50 milioni di euro. Dalla combinazione di questi fattori risultano 9 diverse aliquote di credito d’imposta, che premiano maggiormente gli investimenti di importo più contenuto e quelli che conseguono i risultati più significativi in termini di risparmio energetico.
Nel dettaglio, per la prima classe di efficienza (dal 3% al 6% per unità produttiva, dal 5% al 10% per processo) le aliquote sono del 35% fino a 2,5 milioni di investimento, del del 15% da 2,5 a 10 milioni e del 5% da 10 a 50 milioni. Per la seconda classe (dal 6% al 10% per unità produttiva, dal 10% al 15% per processo) le aliquote salgono rispettivamente al 40%, 20% e 10%. Per la terza classe (oltre il 10% per unità produttiva, oltre il 15% per processo) si arriva al 45% fino a 2,5 milioni, al 25% fino a 10 milioni e al 15% fino a 50 milioni.
Il credito d’imposta così determinato è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal quinto anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate. Per consentire la fruizione del beneficio, il GSE è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2025, i dati delle imprese ammesse e l’importo del credito spettante, determinato sulla base delle certificazioni rilasciate dai valutatori indipendenti.
Un aspetto importante da considerare riguarda la cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni. La misura, infatti, non è cumulabile con il precedente credito per l’acquisto di beni strumentali, con le agevolazioni finanziate da fondi strutturali e di investimento europei e con il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES). È invece cumulabile con altri incentivi che insistono sui medesimi costi, a condizione di non superare il costo complessivamente sostenuto.
Casi di esempio
Per comprendere meglio le opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0 e le modalità di accesso al credito d’imposta, può essere utile analizzare alcuni casi concreti di imprese che decidono di investire in innovazione e sostenibilità.
Esempio #1: Azienda tessile
Un’azienda tessile di medie dimensioni, specializzata nella produzione di tessuti per abbigliamento, decide di ammodernare il reparto di finissaggio, sostituendo le vecchie macchine con nuovi impianti a ridotto consumo energetico. L’investimento complessivo è di 3 milioni di euro e consentirà una riduzione dei consumi energetici del reparto dell’8% rispetto alla situazione pre-intervento.
In base alle regole del Piano Transizione 5.0, l’azienda potrà beneficiare di un credito d’imposta pari al 40% sulla prima quota di 2,5 milioni di investimento (1 milione di euro) e del 20% sui restanti 500.000 euro (100.000 euro), per un totale di 1.100.000 euro di credito d’imposta. Per accedere all’agevolazione, l’azienda dovrà presentare al GSE la richiesta telematica, allegando la descrizione del progetto e le certificazioni rilasciate da un EGE o una ESCo, che attestino sia il risparmio energetico atteso dell’8% sia l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Esempio #2: Impresa meccanica
Una piccola impresa meccanica, con un fatturato di 5 milioni di euro, decide di investire nell’acquisto di un centro di lavoro a controllo numerico di ultima generazione e di un software di gestione della produzione. L’investimento complessivo è di 800.000 euro e consentirà una riduzione del consumo energetico dell’intera unità produttiva del 12% rispetto alla situazione pre-intervento.
Grazie al Piano Transizione 5.0, l’impresa potrà usufruire di un credito d’imposta del 45% sull’intero investimento, pari a 360.000 euro. Anche in questo caso, l’accesso all’agevolazione richiederà la presentazione della richiesta telematica al GSE, con allegata la descrizione del progetto e le certificazioni dei valutatori indipendenti.
Esempio #3: Azienda alimentare
Un’azienda alimentare di grandi dimensioni, con stabilimenti produttivi in diverse regioni italiane, decide di investire nella realizzazione di un impianto di trigenerazione per l’autoproduzione di energia elettrica, termica e frigorifera destinata all’autoconsumo. L’investimento complessivo è di 15 milioni di euro e consentirà una riduzione dei consumi energetici del singolo processo produttivo interessato del 18% rispetto alla situazione pre-intervento.
Per questo progetto, l’azienda potrà beneficiare di un mix di aliquote di credito d’imposta: 45% sui primi 2,5 milioni (1.125.000 euro), 25% sui successivi 7,5 milioni (1.875.000 euro) e 15% sui restanti 5 milioni (750.000 euro), per un totale di 3.750.000 euro di credito d’imposta. L’iter di accesso all’agevolazione sarà analogo a quello degli esempi precedenti, con la presentazione della richiesta telematica al GSE e delle certificazioni dei valutatori.
Conclusione
Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un’opportunità unica per accelerare la trasformazione digitale e green del sistema produttivo italiano. Con 13 miliardi di euro di risorse per il biennio 2024-2025, il Decreto Legge n. 19/2024 mette a disposizione delle imprese un credito d’imposta per investimenti che consentano un risparmio energetico significativo, premiando maggiormente i progetti di piccolo importo e ad alta efficienza.
La misura si caratterizza per un’ampia apertura in termini di beneficiari e di tipologie di investimento ammissibili, includendo anche le spese per la formazione del personale nelle tecnologie abilitanti e per l’autoproduzione di energia rinnovabile. Un ruolo centrale è affidato ai valutatori indipendenti, chiamati a certificare sia il risparmio atteso che l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Per le imprese italiane, il Piano Transizione 5.0 può rappresentare un volano per innovare i processi produttivi, migliorare la propria competitività e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. Le risorse messe in campo sono significative, ma richiedono anche una attenta pianificazione degli investimenti e una gestione puntuale degli adempimenti per l’accesso al credito d’imposta.
In un contesto di trasformazione accelerata come quello attuale, caratterizzato da sfide epocali come la transizione energetica e la rivoluzione digitale, il Piano Transizione 5.0 può rappresentare per le imprese italiane non solo un’opportunità da cogliere, ma una vera e propria necessità per non perdere terreno rispetto ai competitor internazionali e per contribuire attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile e innovativo per il nostro Paese.
Domande e risposte
D: La mia azienda opera nel settore dei servizi. Posso accedere al credito d’imposta Transizione 5.0?
R: Sì, il Piano Transizione 5.0 è aperto a tutte le imprese, indipendentemente dal settore di attività. L’importante è che gli investimenti consentano la riduzione dei consumi energetici nelle percentuali previste dal Decreto e che rientrino nelle tipologie di beni agevolabili. Anche le imprese di servizi, quindi, possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in software, sistemi di monitoraggio dei consumi, soluzioni per l’efficienza energetica degli edifici o per l’autoproduzione di energia rinnovabile.
D: Quali sono i tempi per presentare la domanda e realizzare gli investimenti?
R: Le richieste di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0 devono essere presentate al GSE entro il 31 dicembre 2025, attraverso l’apposita piattaforma telematica. Gli investimenti agevolabili, invece, devono essere effettuati nel biennio 2024-2025, a prescindere dalla data di presentazione della domanda. È quindi possibile sia realizzare gli investimenti prima di presentare la richiesta, sia presentare la richiesta sulla base di investimenti ancora da realizzare, purché entro il 31 dicembre 2025.
D: Posso cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altri incentivi?
R: Il credito d’imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con alcune agevolazioni specifiche, come il precedente credito per beni strumentali, le agevolazioni finanziate da fondi europei e il credito d’imposta per investimenti nelle ZES. È invece cumulabile con altri incentivi che riguardano i medesimi costi agevolabili, come i Titoli di Efficienza Energetica o le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, a condizione di non superare il costo complessivamente sostenuto per gli investimenti. In ogni caso, è opportuno valutare attentamente la compatibilità tra le diverse misure, anche per evitare di dover gestire adempimenti e procedure diversi per lo stesso progetto di investimento.
D: Quali sono le responsabilità e i compiti dei valutatori indipendenti nel processo di accesso al credito d’imposta?
R: I valutatori indipendenti, individuati negli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e nelle Energy Service Company (ESCo), svolgono un ruolo fondamentale nel processo di accesso al credito d’imposta Transizione 5.0. Essi sono chiamati a certificare sia il risparmio energetico atteso dagli investimenti, attraverso una diagnosi energetica ex-ante, sia l’effettiva realizzazione degli stessi e la loro interconnessione al sistema produttivo, attraverso una verifica tecnica ex-post. La diagnosi energetica ex-ante deve quantificare il risparmio energetico conseguibile grazie agli investimenti, espresso come percentuale rispetto ai consumi pre-intervento, e classificarlo in una delle tre classi di efficienza previste dal Decreto (dal 3% al 6%, dal 6% al 10%, oltre il 10% per l’intera unità produttiva; dal 5% al 10%, dal 10% al 15%, oltre il 15% per il singolo processo produttivo interessato). Questa certificazione è necessaria per determinare l’aliquota di credito d’imposta applicabile all’investimento. l a verifica tecnica ex-post, invece, deve attestare che gli investimenti siano stati effettivamente realizzati in conformità al progetto presentato e che i beni agevolabili siano interconnessi e integrati nel sistema produttivo o nella rete aziendale. Solo a seguito di questa certificazione, infatti, il GSE può considerare definitivamente ammessa l’impresa al beneficio e comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito d’imposta spettante. I valutatori indipendenti, quindi, assumono una vera e propria responsabilità tecnica e professionale nella certificazione dei requisiti per l’accesso al credito d’imposta. Per questo motivo, il Decreto richiede che essi siano in possesso di specifiche competenze e titoli, come l’iscrizione all’elenco degli EGE presso il MISE o la certificazione UNI CEI 11352 per le ESCo, e che operino in posizione di terzietà rispetto alle imprese beneficiarie.
D: Cosa succede se non raggiungo il risparmio energetico previsto nella diagnosi ex-ante?
R: Il mancato raggiungimento del risparmio energetico previsto nella diagnosi ex-ante non comporta la decadenza dal beneficio o la riduzione del credito d’imposta, a condizione che gli investimenti siano stati realizzati in conformità al progetto presentato e certificati dai valutatori indipendenti. Tuttavia, se il risparmio effettivamente conseguito dovesse risultare inferiore a quello certificato ex-ante, al punto da comportare il passaggio a una classe di efficienza più bassa (ad esempio dal 7% al 5%), l’importo del credito d’imposta sarà ricalcolato applicando l’aliquota corrispondente alla nuova classe. L’impresa dovrà quindi restituire l’eventuale differenza tra il credito d’imposta originariamente riconosciuto e quello effettivamente spettante, maggiorato di interessi. È quindi fondamentale che la diagnosi energetica ex-ante sia il più possibile accurata e prudenziale nella stima del risparmio conseguibile, per evitare successive rettifiche in diminuzione del beneficio. Allo stesso tempo, è importante che l’impresa monitori costantemente l’andamento dei consumi energetici anche dopo la realizzazione degli investimenti, per verificare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e intervenire tempestivamente in caso di scostamenti.