La gestione contabile e fiscale del Trattamento di Fine Mandato (TFM) per gli amministratori richiede particolare attenzione da parte delle società. Una corretta contabilizzazione degli accantonamenti e la distinzione tra TFM, fondi e premi assicurativi sono elementi cruciali per evitare contenziosi con l’Amministrazione finanziaria. Questa guida analizza le modalità di contabilizzazione, la deducibilità fiscale e le opzioni a disposizione degli amministratori, fornendo indicazioni pratiche per una gestione ottimale.
La natura del trattamento di fine mandato
Il TFM rappresenta una remunerazione differita che spetta all’amministratore al termine del rapporto, la cui qualificazione viene deliberata dall’assemblea dei soci. Si distingue dal rapporto di lavoro subordinato e costituisce un elemento di natura “determinata” ed “esistenza certa”, il cui importo varia in funzione della durata del rapporto e delle condizioni di maturazione previste.
La particolarità del TFM emerge nella sua contabilizzazione: va iscritto in un apposito fondo tra le passività (voce “B.1” del passivo patrimoniale, ossia tra i “Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili”). A differenza del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), il TFM ha una natura contrattuale basata su una delibera assembleare, non normativa.
Dal punto di vista fiscale, l’Amministrazione ha chiarito che i premi pagati per la costituzione di polizze a garanzia del TFM non costituiscono un elemento deducibile nell’anno di versamento, bensì un investimento finanziario di risorse disponibili (C.M. 14/1987). Questo aspetto differenzia nettamente il TFM dalle normali indennità di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.
La giurisprudenza ha confermato questa interpretazione, stabilendo che mentre il TFR è regolato dall’art. 2120 del codice civile e spetta obbligatoriamente a ogni lavoratore subordinato, il TFM nasce da un atto deliberativo autonomo dell’assemblea. Tale differenza sostanziale porta a conseguenze contabili e fiscali significative nella pratica quotidiana delle società.
Nel conto economico, gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili sono rilevati nella voce “B.9.d”, ancorché nella voce “B.7” sono rilevati gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto diversi da quelli di lavoro subordinato. In particolare, rientrano nella voce B.9.d tutti gli accantonamenti ai fondi di quiescenza e obblighi simili, inclusi quelli relativi ai fondi di previdenza integrativi per la cessazione di rapporti di agenzia rappresentanza, i fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La tabella seguente illustra le principali differenze tra TFM e TFR:
Caratteristica | TFM (Trattamento Fine Mandato) | TFR (Trattamento Fine Rapporto) |
---|---|---|
Base normativa | Delibera assembleare | Art. 2120 c.c. |
Soggetti interessati | Amministratori | Lavoratori dipendenti |
Obbligatorietà | Facoltativa | Obbligatoria |
Contabilizzazione | Voce B.1 Stato Patrimoniale | Voce C Stato Patrimoniale |
Deducibilità fiscale | Condizionata (data certa) | Sempre deducibile |
Tassazione | Separata (con requisiti) | Separata |
Garanzia con polizze | Facoltativa | Non prevista |
Trattamento di Fine Mandato
La corretta distinzione tra TFM e polizze assicurative
Le società possono stipulare polizze assicurative a copertura delle future passività per la liquidazione delle indennità di fine mandato. Tuttavia, la polizza e il relativo premio rappresentano un investimento che non corrisponde all’accantonamento specifico per TFM, che deve essere rilevato separatamente in contabilità.
La confusione tra questi due elementi ha generato numerosi contenziosi. Se la società stipula una polizza, i premi versati sono contabilizzati nella voce “crediti verso altri” del patrimonio netto, mentre il beneficiario della polizza è la società stessa. I premi corrisposti alla compagnia assicurativa non rappresentano un costo, ma un credito verso l’assicurazione. L’unico costo deducibile in capo alla società è rappresentato dalla indennità di fine mandato.
Sulla deducibilità dei premi pagati in ragione delle stipulate polizze avviate allo scopo di coprire le passività future in qualità creditizia verso gli amministratori e non nel conto economico alla voce “costi per servizi”, tutti i giudici hanno sostenuto l’equipollenza tra l’accantonamento al fondo e il costo di pagamento dei premi relativi alla polizza, contraddicendo la posizione dell’Amministrazione finanziaria. Secondo quest’ultima, infatti, le somme versate dal datore di lavoro all’impresa assicuratrice a titolo di premio non rappresentano costi, ma crediti, costituendo un nuovo accantonamento finalizzato alla costituzione della provvista, che verrà utilizzata dal datore di lavoro per adempiere alle obbligazioni assunte.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 211/E/2008, ha sottolineato che la deducibilità dell’accantonamento TFM è legata alle condizioni di cui all’art. 105, comma 1, del TUIR e non alla polizza. Il rispetto della competenza e il principio di “data certa” diventano quindi elementi fondamentali per la corretta gestione fiscale.
La tabella seguente chiarisce la distinzione tra accantonamento TFM e polizza assicurativa:
Aspetto | Accantonamento TFM | Polizza assicurativa a garanzia del TFM |
---|---|---|
Natura | Passività (debito verso amministratore) | Investimento finanziario |
Contabilizzazione | Fondo TFM (voce B.1 Stato Patrimoniale) | Crediti verso altri (Attivo Patrimoniale) |
Contropartita | Costo a Conto Economico | Uscita finanziaria |
Deducibilità | In base al principio di competenza con data certa | Non deducibile (è un investimento) |
Beneficiario diretto | Amministratore | Società stipulante |
Impatto sul bilancio | Incremento dei costi e delle passività | Riclassificazione attivo patrimoniale |
Trattamento di Fine Mandato
Il requisito della data certa per la deducibilità
Per effetto del combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR, gli accantonamenti al trattamento di fine mandato sono deducibili in competenza solo se il diritto all’indennità risulta da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto. Questo aspetto è stato oggetto di numerosi contenziosi interpretativi sul piano fiscale.
La data certa rappresenta un requisito fondamentale per la deducibilità fiscale degli accantonamenti TFM nel rispetto del principio di competenza. La certezza della data può essere ottenuta attraverso diverse modalità, quali la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate, l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), l’apposizione di marca temporale digitale o altre forme previste dall’ordinamento che garantiscano l’immodificabilità della data.
La giurisprudenza ha confermato questa posizione con la risoluzione 211/E/2008, in cui l’Agenzia delle Entrate sostiene che la deducibilità dell’accantonamento TFM è legata alle condizioni di data certa. L’onere della competenza, pertanto, può essere dedotto solo nell’anno di effettiva erogazione (criterio di cassa). Il principio è che la predeterminazione del diritto all’indennità di fine rapporto e le relative condizioni di maturazione devono essere stabilite preventivamente, all’inizio del rapporto stesso.
Questo principio è stato ribadito anche dall’ordinanza n. 19368/2015, secondo cui in assenza di data certa, l’onere sostenuto dalla società risulta deducibile nell’esercizio di erogazione dell’indennità. In modo analogo, l’ordinanza n. 3994/2021 della Suprema Corte ha confermato che le quote accantonate, previsto in favore degli amministratori delle società, possono essere dedotte nell’esercizio di competenza secondo il principio di cassa.
L’Associazione Italiana dottori commercialisti (Aidc), con la norma di comportamento n. 150 del 7/4/2011, ha espresso la posizione secondo cui le società di capitali che hanno sostenuto una indennità di fine mandato debbano effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile per competenza. L’associazione sostiene che il regime di deducibilità per competenza è prevalente dal punto di vista sistematico rispetto alla data certa.
Questa tematica ha generato maggiori contrasti interpretativi. Sul punto, il fisco ha mantenuto la linea rigorosa nel corso del tempo che grazie alle conferme della giurisprudenza, con la risoluzione 211/E/2008, in cui l’Agenzia delle Entrate sostiene che la deducibilità dell’accantonamento TFM è legata alle condizioni di data certa.
A prescindere dal tema della data certa, risulta che le contestazioni siano ultimamente rivolte alla necessità che l’atto di attribuzione specifichi anche la misura dell’accantonamento. La circolare n. 5/E/2022, nel confermare gli accantonamenti effettuati da una società in favore dei propri amministratori sono deducibili temporalmente in base al criterio di cassa, evidenzia come sia comunemente accettato che l’articolo 105 e 17 del TUIR opera un rinvio non limitato all’identificazione della categoria del rapporto, ma estende i criteri ricavabili dalla lettera c) dell’art. 17 del TUIR.
Le opzioni a disposizione dell’amministratore
L’amministratore titolare del credito per TFM dispone di diverse possibilità di scelta, ciascuna con specifiche implicazioni fiscali che meritano un’analisi approfondita. La decisione dell’amministratore influisce significativamente sul trattamento tributario sia per sé stesso sia per la società.
La deducibilità dell’accantonamento in capo alla società è subordinata alla presenza di un atto con data certa, da cui risulti il diritto, antecedente alla nomina dell’amministratore. L’amministratore titolare del credito può decidere di rinunciare all’incasso, manifestando la propria volontà con apposita comunicazione agli atti della società. Le conseguenze fiscali di tale rinuncia variano a seconda che l’amministratore sia o meno socio della società, comportando una possibile patrimonializzazione della stessa.
Nel caso in cui l’amministratore opti per ricevere il TFM, si applica la tassazione separata di cui all’art. 17, c. 1, lett. c) del TUIR a condizione che il diritto all’indennità risulti da atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto. Per effetto dell’art. 24, comma 31 del DL 201/2011 si applica la tassazione ordinaria (e non quella separata) alle indennità di fine rapporto, erogate in denaro o in natura, di importo complessivo eccedente 1 milione di euro.
L’amministratore può anche scegliere di destinare il TFM ad altre finalità, sempre nel rispetto del principio di competenza, secondo cui la previsione del TFM risulta da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.
La tabella seguente sintetizza le principali opzioni e relative conseguenze:
Opzione dell’amministratore | Conseguenze per l’amministratore | Conseguenze per la società |
---|---|---|
Percezione del TFM | Tassazione separata (con requisiti)<br>Tassazione ordinaria (se > 1M€) | Deduzione in competenza (con data certa)<br>Deduzione in cassa (senza data certa) |
Rinuncia (amm. socio) | Incremento del costo fiscale della partecipazione | Sopravvenienza attiva nei limiti della deduzione operata |
Rinuncia (amm. non socio) | Tassazione come reddito assimilato al lavoro dipendente | Sopravvenienza attiva imponibile |
Destinazione alternativa | Variabile in base alla destinazione | Invariato rispetto alla percezione |
Trattamento di Fine Mandato
La corretta contabilizzazione del TFM
La contabilizzazione del trattamento di fine mandato richiede particolare attenzione, sia per il rispetto dei principi contabili sia per le implicazioni fiscali che ne derivano. Al termine dell’esercizio, l’accantonamento per il trattamento di fine mandato va contabilizzato in un apposito fondo iscritto tra le passività (voce “B.1” del passivo patrimoniale, ossia tra i “Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili”).
Si tratta di fondi a copertura di oneri di natura “determinata” ed “esistenza certa”, il cui importo è funzione della durata del rapporto nonché delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili sono rilevati nella voce “B.9.d”, ancorché nella voce “B.7” sono rilevati gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato.
Ecco le scritture contabili tipiche per la gestione del TFM:
1. Accantonamento annuale del TFM:
Accantonamento TFM (CE) a Fondo TFM (SP)
2. Se la società stipula una polizza a garanzia del TFM:
Crediti verso compagnia assicurativa (SP) a Banca c/c (SP)
3. Al momento dell’erogazione del TFM all’amministratore:
Fondo TFM (SP) a Debiti v/amministratori (SP)
Debiti v/amministratori (SP) a Diversi
a Banca c/c (SP)
a Erario c/ritenute (SP)
4. In caso di riscatto della polizza:
Banca c/c (SP) a Diversi
a Crediti verso compagnia assicurativa (SP)
a Proventi finanziari (CE)
Rinuncia al TFM: implicazioni fiscali
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la rinuncia al TFM da parte dell’amministratore. Le implicazioni fiscali di tale scelta dipendono dalla qualifica di socio o meno dell’amministratore e hanno impatti sia sulla tassazione personale sia sul bilancio societario.
La risoluzione 124/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui la rinuncia al TFM sia operata da un amministratore-socio, trova applicazione l’articolo 88 comma 4-bis del TUIR. Pertanto, la rinuncia al TFM dà luogo a una “sopravvenienza attiva” per la parte che eccede il valore fiscale del credito. Tuttavia, dal momento che l’amministratore-socio rinuncia a un reddito fiscale assimilato a quello di lavoro dipendente, la differenza tra il valore fiscale del credito rinunciato e il valore nominale del credito stesso costituisce una sopravvenienza attiva tassabile per la società.
Per gli amministratori soci, la società è tenuta ad assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM nei limiti in cui abbia dedotto tali accantonamenti. Se gli amministratori hanno rinunciato alle quote di TFM accantonate dalla società patrimonializzando la stessa, i crediti rinunciati avranno un valore fiscale nullo e non sarà necessario operare alcuna imposizione. Tuttavia, nell’ambito della norma antielusiva, l’Agenzia delle Entrate trova applicazione l’articolo 88, comma 4-bis del TUIR, determinandosi una sopravvenienza fiscale da tassare mediante una variazione in aumento del reddito d’impresa, quale componente positivo di reddito, con la conseguente esclusione da tassazione dell’obbligo di operare le eventuali ritenute.
Nel caso in cui un amministratore non socio operi una rinuncia al TFM, questa verrà considerata una “sopravvenienza attiva” per la società, tassabile nel caso in cui i costi relativi agli accantonamenti siano stati precedentemente dedotti. La rinuncia al TFM operata da un non socio ha un valore fiscale nullo in quanto la fattispecie reddituale sostanzante non ha mai concorso a formare la base imponibile del credito dell’amministratore. Ne consegue che, per l’amministratore, la rinuncia del credito non comporta un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, con conseguente esclusione da tassazione dell’obbligo di operare le eventuali ritenute.
L’Agenzia delle Entrate sembra aver consolidato questo orientamento, come dimostrato dall’interpello 99/2025 che ha ribadito l’esistenza dell’incasso giuridico, sia pure con riferimento alla rinuncia all’incasso di dividendi già deliberati. Il tornamente dispone che la rinuncia operata da un socio nei confronti della società a un credito relativo a un reddito tassato per cassa non comporta l’obbligo di assoggettare a tassazione il reddito stesso, con conseguente esclusione da tassazione dell’obbligo di operare le eventuali ritenute.
La posizione della Corte di Cassazione
La giurisprudenza ha evidenziato aspetti rilevanti sul trattamento fiscale del TFM, contribuendo a delineare il quadro normativo di riferimento attraverso numerose pronunce. La Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su questioni controverse, offrendo punti di riferimento per i professionisti del settore.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13042/2019 e n. 7340/2008, si è pronunciata in tema di accantonamento di somme per premi in forma di prodotti assicurativi, evidenziando che l’attribuzione a promotori finanziari dei proventi della riscossione dei premi non rappresenta, secondo il principio di competenza, un presupposto che consenta la deduzione del costo. La Corte ha stabilito che, in particolare, la mera stipula di prodotti assicurativi provvidenziali non costituisce una condizione sufficiente per garantire l’erogazione dei trattamenti integrativi supportati dall’impresa in costanza di rapporto lavorativo.
Più recentemente, con l’ordinanza n. 13562/2022, la Suprema Corte ha confermato che gli accantonamenti effettuati da una società in favore dei propri amministratori sono deducibili temporalmente in base al criterio di cassa, ossia nell’anno in cui risulta da atto di data anteriore all’inizio del rapporto. La sentenza sottolinea che l’articolo 105 del TUIR opera all’articolo 17, lett. c), un rinvio circoscritto all’identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l’indennità, ma estende i criteri ricavabili dalla lettera c) dell’art. 17 del TUIR.
Con la sentenza n. 16520/2023, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardante la rinuncia ai crediti, stabilendo che la rinuncia operata da un socio nei confronti della società a un credito relativo a un reddito tassato per cassa non comporta l’obbligo di assoggettare a tassazione il reddito stesso. Questo pronunciamento ha importanti implicazioni per la gestione fiscale della rinuncia al TFM, confermando che non sussiste l’obbligo di operare le eventuali ritenute in tali casi.
Il quadro giurisprudenziale si completa con altre pronunce che hanno contribuito a chiarire aspetti specifici della normativa. La Cassazione, con ordinanza n. 2431/2016, ha specificato che lo scenario non muta neanche laddove gli accantonamenti non siano stati fatti confluire in premi di polizze assicurative. La sentenza, automotivata, afferma che le aziende possono dedurre in base al principio di cassa, ossia partendo dalla previsione che detto trattamento risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Aspetti critici e soluzioni pratiche per la gestione del TFM
La gestione del TFM richiede particolare attenzione su alcuni aspetti critici che possono generare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. La corretta implementazione di procedure e documenti adeguati può prevenire tali problematiche e garantire un trattamento fiscale ottimale.
Il requisito della data certa rappresenta l’elemento fondamentale per la deducibilità in competenza degli accantonamenti TFM. Per garantire la certezza della data, è consigliabile formalizzare la delibera assembleare che stabilisce il diritto al TFM attraverso modalità che ne assicurino l’opponibilità a terzi. Tra queste, la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate rimane lo strumento più efficace, ma anche l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) o l’apposizione di marca temporale digitale possono costituire valide alternative. La data certa deve essere anteriore all’inizio del rapporto di amministrazione e il documento deve specificare chiaramente le condizioni di maturazione e l’entità dell’accantonamento.
La distinzione contabile tra TFM e polizze assicurative costituisce un altro aspetto critico. È necessario mantenere separati nella contabilità l’accantonamento al fondo TFM, che rappresenta un costo per l’impresa e un debito verso l’amministratore, e gli investimenti in polizze assicurative, che costituiscono un’allocazione di risorse finanziarie. Le polizze non sostituiscono l’accantonamento, ma ne rappresentano una garanzia di copertura finanziaria. La contabilizzazione corretta prevede l’iscrizione del fondo TFM tra le passività e dei premi versati per le polizze tra i crediti verso altri.
La gestione della rinuncia al credito per TFM richiede particolare attenzione alle qualifiche soggettive dell’amministratore. Se l’amministratore è anche socio, la rinuncia comporta implicazioni diverse rispetto al caso di un amministratore non socio. Nel primo caso, trova applicazione l’articolo 88 comma 4-bis del TUIR, con conseguente sopravvenienza attiva per la società nei limiti degli accantonamenti dedotti. Nel secondo caso, la rinuncia genera una sopravvenienza attiva interamente imponibile. È fondamentale documentare adeguatamente la volontà di rinuncia attraverso una comunicazione formale agli atti della società.
La verifica dei limiti di deducibilità rappresenta un ulteriore aspetto da considerare. Gli accantonamenti per TFM devono essere congrui rispetto ai compensi ordinari percepiti dall’amministratore per evitare contestazioni sulla deducibilità. Non esiste una percentuale fissa stabilita dalla normativa, ma la prassi considera generalmente accettabile un accantonamento compreso tra il 10% e il 20% del compenso annuo. Accantonamenti significativamente superiori potrebbero essere contestati in sede di verifica fiscale.
Per una gestione ottimale del TFM, è consigliabile adottare le seguenti misure preventive:
- Predisporre una delibera assembleare dettagliata che specifichi l’entità dell’accantonamento, le modalità di calcolo e le condizioni di maturazione, assicurandone la data certa attraverso registrazione o strumenti equivalenti;
- Mantenere una chiara separazione contabile tra accantonamenti TFM e eventuali polizze assicurative stipulate a garanzia, utilizzando conti dedicati e conservando la documentazione di supporto;
- Verificare periodicamente la congruità degli accantonamenti rispetto ai compensi ordinari e documentare le ragioni economiche che giustificano l’entità dell’accantonamento;
- In caso di rinuncia al TFM, predisporre una comunicazione formale che documenti la volontà dell’amministratore e analizzare preventivamente le conseguenze fiscali in funzione della qualifica di socio o meno;
La percentuale sul compenso ordinario, sebbene rappresenti l’elemento più comune per determinare l’entità del TFM, non è l’unico criterio possibile. La delibera assembleare può prevedere anche meccanismi di calcolo diversi, come importi fissi o variabili in funzione dei risultati aziendali, fermo restando il requisito della certezza sull’esistenza dell’obbligo e della determinabilità del suo ammontare.
Per le società con più amministratori, è importante valutare se prevedere trattamenti uniformi o differenziati in funzione dei ruoli e delle responsabilità. In ogni caso, è fondamentale che le condizioni siano specificate nella delibera con data certa e che eventuali modifiche successive seguano lo stesso iter formale.