Le associazioni sportive dilettantistiche che operano in regime agevolato 398/1991 si trovano frequentemente a gestire pagamenti digitali attraverso piattaforme come PayPal. Questa modalità operativa solleva questioni rilevanti sul corretto trattamento fiscale delle commissioni applicate dal gestore di pagamenti, soprattutto in relazione agli obblighi di autofatturazione e reverse charge. Un’analisi approfondita della normativa vigente chiarisce definitivamente la posizione delle ASD in questo specifico contesto.
Pagamenti digitali nelle associazioni sportive: il caso PayPal
Le associazioni sportive dilettantistiche che operano secondo il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 adottano sempre più frequentemente sistemi di pagamento elettronico per la riscossione delle quote associative e dei corrispettivi. PayPal rappresenta una delle soluzioni più diffuse, grazie alla semplicità d’uso e alla capillare diffusione tra gli utenti.
Il sistema funziona secondo uno schema ormai consolidato: per ogni transazione processata, PayPal trattiene una commissione sul pagamento e accredita all’associazione l’importo netto. A fine mese, la piattaforma rilascia un estratto conto riepilogativo di tutte le operazioni effettuate nel periodo.
La questione critica emerge proprio in relazione alle commissioni applicate. Poiché PayPal ha sede in Lussemburgo, queste potrebbero configurarsi come prestazioni di servizio provenienti dall’estero, teoricamente soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), con conseguente obbligo di emissione di autofattura con codice natura N4.
L’esclusione dal reverse charge per le ASD in regime 398/1991
L’analisi normativa evidenzia una posizione chiara: le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato ex legge 398/1991 sono espressamente escluse dall’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Questo principio trova fondamento nel paragrafo 10 della circolare 14/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, dove viene esplicitamente indicato che sono esclusi dall’applicazione dell’inversione contabile gli enti che operano secondo le disposizioni della legge 398/1991.
La conseguenza diretta di questa esclusione è che le ASD possono legittimamente contabilizzare le commissioni applicate da PayPal semplicemente sulla base degli estratti conto mensili emessi dalla piattaforma, senza ulteriori adempimenti documentali.
Chiarimenti sulla procedura di autofatturazione
È importante evidenziare che la procedura ipotizzata nel quesito originario, ovvero l’emissione di un’autofattura TD17 con codice natura N4, corrisponde effettivamente a quanto previsto dalla circolare 12/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate, paragrafo 3.1. Tale documento chiarisce che, a fronte delle commissioni PayPal, i soggetti in regime ordinario devono procedere con l’emissione di un’autofattura per “acquisti di servizi dall’estero”, utilizzando il codice natura N4 trattandosi di operazione esente.
Secondo la medesima circolare, tale autofattura deve essere annotata sia nel registro delle fatture emesse sia in quello delle fatture di acquisto, come previsto dagli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972. Tuttavia, essendo una fattura senza esposizione di IVA, non deve essere riportata nel quadro VJ della dichiarazione annuale.
Il requisito dell’iscrizione al VIES
Un elemento determinante per l’applicazione della procedura di reverse charge è rappresentato dall’iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System). La risoluzione 42/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce inequivocabilmente che la procedura di inversione contabile è subordinata all’iscrizione a questo registro europeo.
Le associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 tipicamente non risultano iscritte al VIES, circostanza che costituisce un ulteriore elemento a supporto della loro esclusione dall’obbligo di applicazione del reverse charge.
In sintesi
IN SINTESI Qual è la problematica fiscale legata all’uso di PayPal da parte delle ASD in regime 398/1991? Le commissioni trattenute da PayPal, soggetto estero con sede in Lussemburgo, potrebbero configurarsi come prestazioni di servizi esteri, sollevando il dubbio sull’obbligo di autofatturazione con codice natura N4 in regime di reverse charge. Le ASD in regime 398 devono emettere autofattura per le commissioni PayPal? No, sono espressamente escluse dal meccanismo del reverse charge secondo quanto stabilito dalla circolare 14/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate. Come devono comportarsi quindi le ASD con le commissioni PayPal? Possono registrare le commissioni direttamente sulla base dell’estratto conto mensile rilasciato da PayPal, senza necessità di ulteriori adempimenti contabili o documentali. In quali casi è invece richiesta l’autofattura TD17 con codice N4? Per i soggetti in regime IVA ordinario, come chiarito dalla circolare 12/E/2010, è obbligatorio emettere autofattura per servizi ricevuti dall’estero, inclusi quelli di PayPal, con registrazione nei registri IVA ma senza esposizione nel quadro VJ della dichiarazione. Che ruolo ha il VIES in questa procedura? L’iscrizione al VIES è condizione necessaria per applicare il reverse charge; le ASD in regime 398/1991 in genere non risultano iscritte, rafforzando la loro esclusione da tale obbligo. |