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Ufficiale: riforma IVA per gli Enti non profit rimandata al 2026

5 Marzo, 2025

Il regime fiscale degli enti non profit continua a beneficiare di una proroga significativa. Con la recente conversione in legge del Decreto Legge 202/2024, il legislatore ha confermato l’estensione dell’attuale sistema di esclusione IVA fino al 31 dicembre 2025. Questa decisione rappresenta un importante respiro per migliaia di enti associativi che potranno continuare a operare secondo le regole vigenti per un altro anno, prima del passaggio al nuovo sistema che prevede l’ingresso di tali operazioni nel perimetro IVA, seppur con un regime di esenzione. La proroga si inserisce in un più ampio progetto di razionalizzazione della disciplina fiscale per il Terzo Settore, con l’obiettivo di introdurre semplificazioni, soprattutto per gli enti di minori dimensioni.

La proroga del regime di esclusione: cosa prevede la normativa

Il cuore della novità risiede nella Legge 15/2025, che ha convertito il Decreto Legge 202/2024. L’articolo 3, comma 10 del decreto – rimasto invariato durante l’iter di conversione – ha modificato l’articolo 1, comma 683 della Legge 234/2021, spostando al 2026 l’efficacia delle disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 15-quater del DL 146/2021, che originariamente prevedevano l’abolizione del regime di decommercializzazione IVA.

In termini pratici, questo significa che fino a tutto il 2025, le operazioni svolte dagli enti associativi continuano a restare fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, mantenendo così un quadro operativo già consolidato e conosciuto dagli operatori del settore.

È importante sottolineare che questa proroga è stata espressamente disposta in attesa di una complessiva revisione della disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo Settore, da attuarsi secondo quanto previsto dall’articolo 7 della Legge 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale).

Chi beneficia del rinvio: il perimetro soggettivo

Il rinvio interessa un’ampia platea di soggetti. In particolare, possono continuare a beneficiare dell’esclusione IVA le associazioni individuate dall’articolo 4, comma 4 del DPR 633/72, tra cui figurano enti culturali, di promozione sociale e sportivi dilettantistici.

Un aspetto rilevante riguarda anche le Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro che, grazie al disposto dell’articolo 3 del DL 113/2024, sono equiparate alle associazioni ai fini di questo trattamento fiscale. Questo rappresenta un riconoscimento importante della funzione sociale svolta da tali organismi, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Facciamo un esempio concreto: un’associazione culturale che organizza corsi di teatro per i propri associati, ricevendo contributi supplementari rispetto alla quota associativa, può continuare a considerare tali entrate come operazioni fuori dal campo IVA per tutto il 2025, senza necessità di emettere fattura o assolvere agli adempimenti connessi all’imposta.

Cosa cambia dal 2026: il passaggio dall’esclusione all’esenzione

A partire dal 1° gennaio 2026, il panorama fiscale per gli enti non profit subirà un cambiamento sostanziale. Le operazioni che oggi beneficiano dell’esclusione IVA diventeranno rilevanti ai fini dell’imposta, seppur generalmente in regime di esenzione.

In concreto, prendendo ad esempio un’associazione che organizza attività per i propri associati in conformità agli scopi istituzionali e riceve contributi supplementari, dal 2026 tali operazioni non saranno più considerate fuori campo IVA, ma dovranno essere trattate come esenti ai sensi del nuovo articolo 10, comma 4, n. 1 del DPR 633/72.

Questa distinzione è fondamentale dal punto di vista degli adempimenti. Sebbene l’ente non sarà tenuto ad applicare l’imposta sulle operazioni esenti, dovrà comunque rispettare gli obblighi previsti dal Titolo II del DPR 633/72, quali fatturazione, registrazione, comunicazione LIPE e dichiarazione annuale.

È importante chiarire che il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione (o imponibilità) riguarderà esclusivamente le operazioni di natura commerciale. Continueranno invece a restare fuori dal campo IVA tutte quelle attività che si svolgono al di fuori di un rapporto sinallagmatico, come ad esempio le quote associative propriamente dette.

Il caso specifico delle associazioni sportive: una disciplina particolare

Nel nuovo contesto normativo, un trattamento parzialmente distinto è previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. Questi enti saranno destinatari di una norma di esenzione specifica.

In particolare, l’articolo 10, comma 4, n. 2 del DPR 633/72 stabilisce che saranno esenti da IVA le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport o dell’educazione fisica rese dalle ASD nei confronti di persone che esercitano tali attività o nei confronti di altre associazioni e dei relativi soci, associati, partecipanti o tesserati delle organizzazioni nazionali.

Facciamo un esempio pratico: un’ASD che organizza corsi di nuoto per i propri associati o per tesserati di altre associazioni affiliate alla medesima federazione sportiva, dal 2026 dovrà considerare tali prestazioni come esenti IVA.

Va però evidenziato un potenziale problema di coordinamento normativo. Attualmente, l’articolo 36-bis del DL 75/2023 già prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport rese da organismi senza fini di lucro a favore di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica. Questa norma, tuttavia, non include espressamente le operazioni verso altri enti e i relativi soci.

Tale sovrapposizione normativa dovrà necessariamente essere risolta nell’ambito della razionalizzazione della disciplina IVA per il Terzo Settore, prevista entro la fine del 2025.

Possibili semplificazioni future: la questione della franchigia

La proroga concessa offre al legislatore l’opportunità di introdurre alcune semplificazioni per gli enti non profit, soprattutto per quelli con entrate di entità ridotta, come espressamente previsto dall’articolo 7 della legge delega di riforma fiscale.

In questa direzione, è interessante notare che durante l’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge di bilancio 2025, era stato presentato un emendamento che proponeva l’introduzione di un regime di franchigia IVA opzionale per gli enti con volume d’affari non superiore a 10.000 euro, derivante dalle operazioni destinatarie delle nuove esenzioni. Tale previsione, pur non essendo confluita nel testo di legge, potrebbe rappresentare una delle soluzioni che il legislatore intende esplorare nel corso del 2025.

Un esempio concreto di questa prospettiva è dato dalla soluzione già adottata per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Questi enti, dal 2024, qualora presentino ricavi annui non superiori a 65.000 euro, possono optare ai fini IVA per il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 58-63 della Legge 190/2014, in virtù dell’articolo 5, comma 15-quinquies del DL 146/2021.

Ipotizziamo il caso di un’associazione di promozione sociale con ricavi annui di 50.000 euro. Dal 2024, quest’ente può scegliere di applicare il regime forfetario, con notevoli semplificazioni in termini di adempimenti IVA e contabili.

Verso una razionalizzazione organica: il quadro normativo di riferimento

La proroga prevista dal Decreto Legge 202/2024 si inserisce in un contesto più ampio di razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del Terzo Settore, in attuazione dell’articolo 7 della Legge 111/2023.

L’intenzione del legislatore appare quella di utilizzare l’anno 2025 per intervenire in modo organico sulla disciplina IVA per il Terzo Settore, considerando sia la riforma prevista dal DL 146/2021, sia le modifiche derivanti dal Titolo X del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

In questo percorso di riforma, un aspetto cruciale sarà il bilanciamento tra la necessità di adeguamento alle norme comunitarie in materia di IVA e l’esigenza di non appesantire eccessivamente gli oneri amministrativi e fiscali a carico degli enti non profit, salvaguardandone così la funzione sociale.

L’auspicio è che il quadro normativo risultante dalla razionalizzazione possa offrire certezze operative agli enti, semplificando gli adempimenti e riducendo le aree di potenziale contenzioso, senza compromettere il trattamento fiscale di favore che il legislatore ha sempre riconosciuto al Terzo Settore.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è la novità principale per il regime fiscale degli enti non profit? Il Decreto Legge 202/2024, convertito nella Legge 15/2025, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 l’esclusione dall’IVA per gli enti associativi, mantenendo il regime attuale per un altro anno prima dell’introduzione delle nuove norme di esenzione.


Qual è il significato pratico di questa proroga? Gli enti non profit potranno continuare a operare senza dover applicare l’IVA sulle loro operazioni associative fino alla fine del 2025, evitando nuovi adempimenti fiscali e mantenendo la stabilità amministrativa.


Chi beneficia di questa proroga? L’estensione riguarda associazioni culturali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche e altri enti individuati dall’articolo 4, comma 4 del DPR 633/72. Inoltre, le Società Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro sono equiparate alle associazioni e rientrano nel beneficio.


Cosa cambierà dal 2026? Dal 1° gennaio 2026, le operazioni attualmente escluse dall’IVA diventeranno esenti. Ciò significa che, pur non applicando l’IVA, gli enti dovranno rispettare nuovi obblighi amministrativi come fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA.


Quali sono le implicazioni specifiche per le associazioni sportive? Le prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva rimarranno esenti da IVA, ma resta da chiarire il coordinamento con le norme esistenti per evitare sovrapposizioni e incertezze interpretative.


Ci sono ipotesi di ulteriori semplificazioni? Si discute l’introduzione di un regime di franchigia per gli enti con volumi d’affari ridotti, sulla scia del modello già adottato per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.


Qual è l’obiettivo generale della proroga e delle future modifiche? La proroga rientra in un più ampio progetto di razionalizzazione della disciplina IVA per il Terzo Settore, con l’obiettivo di garantire certezze normative, semplificare gli adempimenti e salvaguardare il ruolo sociale degli enti non profit.

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