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Unica soglia di esenzione per attività sportive e amministrative nelle ASD

16 Novembre, 2024

Sono un istruttore che lavora presso una società sportiva dilettantistica (s.s.d.) e contemporaneamente svolgo attività di segreteria per un’associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.). Mi chiedevo se, dato che l’attività di segreteria è considerata una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) di carattere amministrativo-gestionale e non rientra nel lavoro sportivo vero e proprio, potessi beneficiare di due diverse soglie di esenzione contributiva e fiscale per queste due attività distinte.

Purtroppo, la risposta a questa domanda è negativa. Nonostante le due attività svolte (istruttore sportivo e segreteria amministrativa) siano regolamentate in modo parzialmente diverso, entrambe rientrano nel medesimo regime fiscale e contributivo previsto dal D.Lgs. 36/2021. In particolare, gli articoli 35 e 36 di questo decreto legislativo, a cui fa riferimento l’art. 37, comma 4, stabiliscono il trattamento delle collaborazioni amministrativo-gestionali nel settore sportivo dilettantistico. Il legislatore ha voluto equiparare, ai fini fiscali e contributivi, le prestazioni sportive dilettantistiche con quelle di carattere amministrativo-gestionale, considerandole parte integrante del funzionamento delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Di conseguenza, anche se le attività svolte sono di natura diversa, il trattamento fiscale e contributivo rimane lo stesso. Questo significa che le soglie di esclusione, sia per quanto riguarda i contributi previdenziali che per l’imposizione fiscale, sono uniche e si applicano cumulativamente a entrambe le tipologie di attività. Non è quindi possibile beneficiare di doppie soglie di esenzione, una per l’attività di istruttore e una per l’attività di segreteria. Il legislatore ha optato per questa soluzione al fine di semplificare il sistema e garantire un trattamento uniforme per tutte le figure che operano nel mondo dello sport dilettantistico, indipendentemente dalla natura specifica delle loro mansioni. Questa normativa mira a sostenere il settore sportivo dilettantistico nel suo complesso, riconoscendo l’importanza sia delle attività sul campo che di quelle amministrative per il corretto funzionamento delle organizzazioni sportive.

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