L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente pubblicato una FAQ che getta luce su un aspetto cruciale della sicurezza nei cantieri: la verifica della patente a crediti o dell’attestazione di qualificazione SOA. Questo chiarimento, contenuto nella FAQ 12 sul sito istituzionale dell’INL, delinea con precisione le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori in merito a questi controlli.
Il cuore della questione: chi deve verificare e cosa
Il documento chiarisce che spetta al committente o al responsabile dei lavori, se nominato, l’onere di verificare il possesso della patente a crediti. Questa verifica si estende non solo alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi direttamente incaricati, ma anche a tutti i potenziali subappaltatori. In alternativa alla patente a crediti, è possibile accettare un’autocertificazione valida fino al 31 ottobre o l’attestazione di qualificazione SOA.
La portata di questa responsabilità assume dimensioni considerevoli, soprattutto nei cantieri di grandi dimensioni dove operano numerose aziende. In questi contesti, diventa imperativo predisporre procedure specifiche per monitorare l’ingresso di altre imprese nel cantiere e assicurarsi che tutti i soggetti operanti possiedano la necessaria documentazione.
Il fondamento normativo e le implicazioni pratiche
L’obbligo di verifica trova il suo fondamento nell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis del D.lgs 81/2008. Questa norma stabilisce esplicitamente che il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente, come previsto dall’articolo 27, non solo per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, ma anche in caso di subappalto.
Un aspetto particolarmente rilevante emerso dalla FAQ riguarda la catena di responsabilità nelle situazioni di subappalto. Il chiarimento dell’Ispettorato sottolinea che la responsabilità della verifica ricade sempre sul committente principale, non sul sub-committente. Questo significa che, in caso di mancata verifica, sarà il committente o il responsabile dei lavori a dover rispondere, indipendentemente dalla complessità della catena di appalti.
Le conseguenze del mancato adempimento
Le sanzioni previste per l’inadempienza sono tutt’altro che trascurabili. In caso di mancata verifica, il committente o il responsabile dei lavori si espone a una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla tra 711,92 e 2.562,91 euro, come stabilito dall’articolo 157 del D.lgs 81/2008. Questa disposizione evidenzia l’importanza che il legislatore attribuisce a questi controlli nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Obblighi aggiuntivi nei cantieri complessi
Nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori ha un ulteriore obbligo: deve designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento degli stessi. Questa nomina non è un mero adempimento burocratico, ma un passaggio fondamentale per garantire il coordinamento e la sicurezza in cantieri particolarmente articolati.
È cruciale che questa designazione venga comunicata tempestivamente a tutte le parti coinvolte: le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati. Questa comunicazione assicura che tutti gli attori del processo edilizio siano consapevoli della presenza di una figura di coordinamento, facilitando così la gestione complessiva della sicurezza.
Conclusione
La FAQ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rappresenta un importante passo avanti nella chiarificazione delle responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri. Committenti e responsabili dei lavori sono ora chiamati a una maggiore consapevolezza e a un impegno più attivo nel garantire che tutti i soggetti operanti nei cantieri possiedano le necessarie qualifiche e autorizzazioni.