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Visto di Conformità IVA valido anche se con dichiarazione trasmessa da altro professionista

10 Giugno, 2024

Una sentenza innovativa della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha aperto nuove prospettive per i contribuenti IVA che intendono compensare orizzontalmente il proprio credito. La decisione ribalta l’orientamento finora espresso dall’Agenzia delle Entrate, consentendo che la dichiarazione IVA da cui emerge il credito sia trasmessa da un professionista diverso rispetto a colui che ha apposto il visto di conformità. L’aspetto chiave è che entrambi i soggetti siano muniti dei requisiti professionali previsti dalla legge. Questa sentenza rappresenta un’interpretazione innovativa e potenzialmente rilevante per i contribuenti IVA, offrendo maggiore flessibilità nelle modalità di compensazione del credito.

Il Visto di Conformità e la Compensazione Orizzontale del Credito IVA: Panoramica

Per comprendere appieno la portata della sentenza, è necessario inquadrare il contesto normativo. Secondo l’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7) del D.L. 78/2009, per compensare orizzontalmente il credito IVA nel modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui, il contribuente deve presentare la dichiarazione IVA munita di visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997, oppure sottoscritta dal revisore legale ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice Civile.

Il visto di conformità è un’attestazione del professionista sulla correttezza formale e sostanziale della dichiarazione, che consente al contribuente di compensare il credito IVA senza dover preventivamente versare l’imposta. Questa misura nasce dall’esigenza di contrastare le indebite compensazioni di crediti inesistenti.

Secondo l’interpretazione sinora fornita dall’Agenzia delle Entrate, la trasmissione telematica della dichiarazione IVA doveva essere effettuata dallo stesso professionista che aveva apposto il visto di conformità. Questa posizione trovava fondamento negli articoli 35 del D.Lgs. 241/1997 e 23 del D.M. 164/1999, che prevedono il rilascio del visto solo per le dichiarazioni “predisposte” dal professionista.

Il Caso Esaminato dalla Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte

Nel caso specifico esaminato dalla Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la compensazione orizzontale del credito IVA e irrogato la sanzione per indebita compensazione, contestando la violazione del presunto “obbligo di identità soggettiva” tra chi aveva trasmesso la dichiarazione e chi aveva apposto il visto di conformità.

La Corte non ha condiviso l’interpretazione dell’Agenzia, ritenendo legittima la compensazione operata dal contribuente. La decisione si basa sui principi espressi dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 5286/2020 e n. 25736/2022), secondo cui la mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA rappresenta una violazione meramente formale, non equiparabile a un omesso versamento e non pregiudizievole per le attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Nella fattispecie esaminata, la funzione attestativa del visto di conformità si è svolta correttamente, poiché entrambi i professionisti coinvolti erano muniti dei requisiti previsti dalla legge. L’Agenzia delle Entrate non aveva nemmeno contestato l’effettiva spettanza del credito IVA.

Analisi Approfondita della Sentenza

La sentenza in esame rappresenta un’interpretazione innovativa rispetto all’orientamento finora espresso dall’Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici del Piemonte, la ratio della normativa è quella di garantire che il visto di conformità sia apposto da un soggetto abilitato, non necessariamente lo stesso che trasmette la dichiarazione. Ciò che rileva è che entrambi i professionisti siano in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998.

Questa lettura si basa sul principio di fondo secondo cui la mancata apposizione del visto di conformità non pregiudica l’esercizio delle attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo. Pertanto, non si tratterebbe di una violazione sostanziale, bensì di una mera irregolarità formale.

La sentenza apre interessanti prospettive per i contribuenti IVA, offrendo maggiore flessibilità nelle modalità di compensazione del credito. Ad esempio, un’impresa potrebbe affidare la predisposizione della dichiarazione IVA ad un commercialista e richiedere l’apposizione del visto di conformità ad un altro professionista abilitato, come un consulente del lavoro o un dottore commercialista. Ciò consentirebbe una migliore suddivisione dei compiti e una gestione più efficiente del processo di dichiarazione e compensazione del credito IVA.

Esempio Pratico

Per comprendere meglio l’applicazione pratica della sentenza, consideriamo il seguente esempio:

L’azienda “Alfa S.r.l.” ha maturato un credito IVA di 10.000 euro nel corso dell’anno fiscale. Il commercialista di fiducia, il Dott. Rossi, ha predisposto la dichiarazione IVA annuale, ma l’azienda ha deciso di richiedere l’apposizione del visto di conformità al Dott. Bianchi in quanto il dott. Rossi non è abilitato al rilascio del visto di conformità.

Secondo la sentenza del Piemonte, la dichiarazione IVA munita del visto di conformità apposto dal Dott. Bianchi potrebbe essere trasmessa telematicamente dal Dott. Rossi, nonostante sia un professionista diverso rispetto a colui che ha rilasciato il visto. Ciò consentirebbe ad Alfa S.r.l. di compensare orizzontalmente il credito IVA di 10.000 euro nel modello F24, senza dover preventivamente versare l’imposta.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte rappresenta un’interpretazione innovativa della normativa sulla compensazione orizzontale del credito IVA. Consentendo che la dichiarazione IVA sia trasmessa da un professionista diverso rispetto a colui che ha apposto il visto di conformità, purché entrambi siano abilitati secondo la normativa vigente, si apre la strada a nuove opportunità per i contribuenti IVA.

Tuttavia, è verosimile che, in presenza di una difformità soggettiva tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate continui a disconoscere la compensazione orizzontale, recuperando il credito compensato e irrogando le relative sanzioni. Sarà necessario attendere ulteriori conferme o un cambio di posizione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Ciononostante, la sentenza rappresenta una svolta significativa nell’interpretazione delle norme sulla compensazione del credito IVA, offrendo ai contribuenti una maggiore flessibilità nella gestione delle operazioni. Inoltre, potrebbe incoraggiare una maggiore collaborazione tra professionisti abilitati, consentendo una suddivisione più efficiente dei compiti e una migliore organizzazione dei processi di dichiarazione e compensazione.


Domande e Risposte

D: Quali sono i requisiti per la compensazione orizzontale del credito IVA?

R: Per compensare orizzontalmente il credito IVA nel modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui, il contribuente deve presentare la dichiarazione IVA munita di visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato o sottoscritta dal revisore legale.

D: Chi può rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA?

R: Il visto di conformità può essere rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, purché in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.

D: Secondo la sentenza del Piemonte, chi può trasmettere la dichiarazione IVA munita di visto di conformità?

R: La sentenza consente che la dichiarazione IVA munita di visto di conformità sia trasmessa da un professionista diverso rispetto a colui che ha apposto il visto, purché entrambi siano abilitati secondo la normativa vigente.

D: Quali sono i vantaggi della nuova interpretazione offerta dalla sentenza?

R: I principali vantaggi sono: maggiore flessibilità nella gestione delle operazioni, ottimizzazione delle competenze dei professionisti coinvolti, potenziale riduzione dei costi e semplificazione amministrativa.

D: L’Agenzia delle Entrate potrebbe continuare a disconoscere la compensazione orizzontale in caso di difformità soggettiva tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione?

R: Sì, è verosimile che, in presenza di una difformità soggettiva, l’Agenzia delle Entrate continui a disconoscere la compensazione orizzontale, recuperando il credito compensato e irrogando le relative sanzioni. Sarà necessario attendere ulteriori conferme o un cambio di posizione interpretativa.

D: Quali potrebbero essere le prospettive future in relazione a questa tematica?

R: In futuro, potrebbe essere auspicabile un intervento normativo volto a chiarire definitivamente la questione, fornendo una disciplina specifica sulla compensazione del credito IVA e sui requisiti per l’apposizione del visto di conformità. Ciò consentirebbe di superare le incertezze interpretative e garantire una maggiore certezza del diritto per i contribuenti.

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