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Volontariato sportivo: possibile anche senza tesseramento o qualifica di socio

24 Ottobre, 2024

Sono il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica e mi trovo di fronte a un dilemma organizzativo. Recentemente, alcune persone si sono offerte di aiutarci come volontari per varie attività di supporto, come l’organizzazione di eventi e la gestione della segreteria. Tuttavia, questi potenziali volontari non sono né tesserati né soci della nostra associazione. Mi chiedo quindi se sia possibile accettare il loro aiuto in queste condizioni o se sia necessario che diventino tesserati o soci prima di poter svolgere attività di volontariato per la nostra ASD. Vorrei capire quali sono le regole da seguire in questo caso e se ci sono rischi o adempimenti particolari da considerare nell’coinvolgere volontari esterni all’associazione.

Non è obbligatorio che i volontari siano tesserati o soci dell’associazione sportiva per svolgere attività di volontariato. La legge non richiede il tesseramento né la qualifica di socio come prerequisiti per prestare attività volontaria a favore di un ente sportivo. Questa regola generale si applica alla maggior parte delle attività di supporto che i volontari possono svolgere. Tuttavia, è importante fare alcune precisazioni. Se l’attività svolta dal volontario rientra nella categoria delle “attività sportive” in senso stretto, come ad esempio nel caso di un allenatore volontario, allora il tesseramento diventa obbligatorio. In questi casi specifici, infatti, la normativa prevede l’obbligo di tesseramento e la conseguente copertura assicurativa obbligatoria ai sensi dell’art. 51 L.289/02 per gli infortuni (morte e invalidità permanente) che possono verificarsi durante la pratica sportiva.Inoltre, sebbene non sia imposto per legge, potrebbe essere comunque opportuno tesserare i collaboratori volontari, anche quando non svolgono attività sportive in senso stretto. Questa scelta può essere consigliabile per diversi motivi: in primo luogo, per gli effetti derivanti da tale atto, come la tutela assicurativa; in secondo luogo, per garantire un’adeguata copertura per responsabilità civile obbligatoria prevista dalla legge (art. 29, co. 4, D.lgs. 36/2021). Questa norma stabilisce infatti che “Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso terzi“. È fondamentale sottolineare che, indipendentemente dal tesseramento, le mansioni svolte dal volontario devono essere coerenti con le attività istituzionali del sodalizio e circoscritte allo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione.Per quanto riguarda la qualifica di socio, si ricorda che questa non è necessaria per l’attività di volontariato. Il volontario può quindi non essere socio dell’associazione, mantenendo comunque il suo status di volontario con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono.

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