La Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno, operativa dal 1° gennaio 2024, rappresenta un’opportunità significativa per le imprese che desiderano investire nelle regioni del Sud Italia. Tra le agevolazioni previste, il credito d’imposta per gli investimenti si distingue come uno strumento particolarmente efficace per attrarre capitali e favorire lo sviluppo economico dell’area. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche del credito d’imposta, le novità introdotte dalla recente normativa e l’impatto che questa misura può avere sull’economia del Mezzogiorno.
La Legge di Bilancio 2024 ha stanziato una dotazione finanziaria considerevole per il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno. Per l’anno 2024, sono stati allocati 1.800 milioni di euro, dimostrando un forte impegno del governo verso questa misura di sostegno alle imprese.
Il recente Decreto Ministeriale del 17 maggio 2024, emanato per disciplinare le modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica, ha inoltre introdotto importanti novità riguardanti il requisito della “novità” dei beni oggetto di agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, infine, con il provvedimento n.262747 del giorno 11 giugno 2024, ha approvato il modello di comunicazione (con annesse regole) che le imprese dovranno compilare e trasmettere telematicamente per accedere all’agevolazione fiscale.
CHE COSA SONO LE ZES
Prima di addentrarci nei dettagli delle agevolazioni previste per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno d’Italia, è fondamentale comprendere a fondo il concetto di Zona Economica Speciale Unica (ZES Unica).
Le ZES (Zone Economiche Speciali) sono aree geografiche delimitate all’interno di un paese, caratterizzate da una legislazione economica e fiscale più vantaggiosa rispetto al resto del territorio nazionale. L’obiettivo principale delle ZES è attrarre investimenti, sia nazionali che esteri, stimolare lo sviluppo economico e creare occupazione nelle aree interessate.
In Italia, le ZES sono state introdotte con il Decreto-legge n. 91 del 2017, convertito nella Legge n. 123 del 2017. Inizialmente, erano previste solo per le regioni del Mezzogiorno, ma successivamente sono state estese anche ad altre aree del paese. In particolare, la ZES (Zona Economica Speciale) unica del Mezzogiorno, istituita con il Decreto-legge n. 91 del 2017 e successivamente modificata con il DL 124/2023, comprende otto regioni del Sud Italia. Queste regioni sono: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
La ZES Unica del Mezzogiorno copre quindi una vasta area caratterizzata da un tessuto economico e produttivo con significative potenzialità di crescita, ma anche da alcuni ritardi strutturali rispetto alle regioni del Centro-Nord del paese.
L’istituzione della ZES Unica persegue l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e l’attrazione di investimenti nelle regioni del Sud Italia, offrendo alle imprese che decidono di investire al suo interno una serie di agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche. Tra queste misure di incentivazione spicca il credito d’imposta per gli investimenti, un’agevolazione fiscale di notevole rilevanza
LE AGEVOLAZIONE FISCALI DELLA ZES UNICA
Le agevolazioni fiscali previste per le imprese che investono nella Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno prevedono un generoso credito d’imposta sugli investimenti realizzati dalle aziende situate nelle regioni che fanno parte della ZES UNICA.
Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica rappresenta una delle principali misure agevolative previste per questa area speciale. Si tratta di uno sgravio fiscale, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti finalizzati all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione all’interno della ZES Unica.
Questo credito d’imposta, come si vedrà in seguito, è altresì cumulabile con altre agevolazioni come, ad esempio, gli investimenti in beni ex “industria 4.0”.
Il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano beni strumentali da utilizzare in strutture produttive situate nelle regioni agevolate del Sud Italia. Tuttavia, sono escluse le imprese operanti in alcuni settori specifici, tra cui l’industria siderurgica, quella del carbone e della lignite, i trasporti e le relative infrastrutture, la produzione, lo stoccaggio, la trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche, la banda larga, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Inoltre, il beneficio non può essere richiesto da soggetti che si trovano in stato di liquidazione o scioglimento societario, né da imprese considerate “in difficoltà” secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014.
Misura dell’Incentivo
L’importo del credito d’imposta è commisurato agli investimenti effettuati e può variare in base a diversi fattori, come la tipologia di investimento, la localizzazione dell’impresa, la sua dimensione e l’intensità di aiuto prevista dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Il credito d’imposta è differenziato in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento. Ecco le percentuali previste:
- 40% degli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania e Puglia;
- 30% in Basilicata, Molise e Sardegna;
- 15% in Abruzzo.
Tuttavia, per le aree particolari di Taranto in Puglia e il Sulcis in Sardegna, interessate dal programma “Just Transition Fund” finanziato con i fondi UE, l’incentivo sale al 50%.
Le percentuali cambiano anche in base al valore del progetto ammissibile e alle dimensioni dell’impresa. Per investimenti inferiori a 50 milioni di euro, i massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Esempio: Una piccola impresa che effettua un investimento di 30 milioni di euro nella provincia di Taranto potrebbe beneficiare di un credito d’imposta pari al 70% dell’investimento (50% per l’area di Taranto + 20% per essere una piccola impresa con investimento sotto i 50 milioni).
Per progetti superiori a 50 milioni di euro, l’incentivo deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto» del regolamento UE 651/2014.
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa.
Regioni | Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento) |
Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento) |
Grandi imprese (e PMI oltre i 50 milioni di investimento) |
Abruzzo (zone assistite) | 35% | 25% | 15% |
Molise | 50% | 40% | 30% |
Sardegna | 50% | 40% | 30% |
Sardegna (area transizione giusta) |
60% | 50% | 40% |
Campania | 60% | 50% | 40% |
Puglia | 60% | 50% | 40% |
Puglia (area transizione giusta) |
70% | 60% | 50% |
Basilicata | 50% | 40% | 30% |
Calabria | 60% | 50% | 40% |
Sicilia | 60% | 50% | 40% |
Il contributo è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa.
Definizione di Piccola, media e grande impresa
La definizione di piccola, media e grande impresa si basa sulla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea. Questa classificazione è importante per determinare l’accesso delle imprese a specifici programmi di finanziamento, agevolazioni e supporto forniti dall’UE e dagli Stati membri. I criteri principali per la classificazione delle imprese sono:
- Numero di dipendenti
- Fatturato annuo
- Totale di bilancio annuo
Ecco come vengono definite le categorie di imprese secondo questi criteri:
- Piccola impresa:
- Meno di 50 dipendenti
- Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
- Media impresa:
- Meno di 250 dipendenti
- Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
- Grande impresa:
- 250 o più dipendenti
- Fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro
Categoria | Numero di dipendenti | Fatturato annuo massimo | Totale di bilancio annuo massimo |
---|---|---|---|
Piccola Impresa | Meno di 50 | 10 milioni di euro | 10 milioni di euro |
Media Impresa | Meno di 250 | 50 milioni di euro | 43 milioni di euro |
Grande Impresa | 250 o più | Oltre 50 milioni di euro | Oltre 43 milioni di euro |
È importante notare che un’impresa deve soddisfare il criterio del numero di dipendenti e almeno uno dei due criteri finanziari (fatturato o totale di bilancio) per rientrare in una determinata categoria. Ad esempio, un’impresa con meno di 50 dipendenti ma con un fatturato annuo di 12 milioni di euro non sarebbe classificata come ‘Piccola Impresa’, ma come ‘Media Impresa’.
Inoltre, per determinare la categoria di un’impresa, si devono considerare anche le eventuali relazioni con altre imprese (partecipazioni, controllo, ecc.). A seconda della natura di queste relazioni, i dati delle imprese collegate o associate potrebbero dover essere aggiunti, in tutto o in parte, a quelli dell’impresa in questione per il calcolo dei criteri di classificazione.
Infine, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ai fini della definizione di piccola, media e grande impresa per il riconoscimento del credito d’imposta, bisogna far riferimento all’ultimo bilancio annuale chiuso e approvato.
La definizione di imprese in difficoltà
Come anticipato, l’agevolazione ZES Unica non spetta ai soggetti che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Si tratta, in estrema sostanza, di imprese che versano in gravi difficoltà finanziarie, patrimoniali o procedurali tali da comprometterne la continuità aziendale.
Secondo l’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un'”impresa in difficoltà” è un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- Qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- Qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- Nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e
- il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
IL PROGETTO DI INVESTIMENTO E LE SPESE AMMISSIBILI
Il credito di imposta ZES è concesso per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dai punti n° 49, 50 e 51 dell’art. 2 del Regolamento UE 651/2014.
Le spese ammissibili
La normativa che disciplina il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES UNICA del Mezzogiorno prevede un’ampia gamma di beni ammissibili all’agevolazione. In particolare, Gli investimenti agevolabili, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’art. 2, del Regolamento (UE) n. 651/201421, riguardano:
- acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantante nel territorio;
- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali gli investimenti (anche senza il requisito della novità).
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati dal 01 gennaio al 15 novembre 2024 ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:
- il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- l’investimento minimo per ciascun progetto di investimento è pari a euro 200 mila e l’importo massimo è pari a euro 100 milioni.
Il credito d’imposta è rideterminato se:
- i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;
- entro il quinto periodo successivo a quello di entrata in funzione, i beni sono dismessi.
l credito d’imposta è revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree oggetto di agevolazione per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta ZES Unica fa fede la (corretta) destinazione in bilancio dei beni agevolabili in esso iscritti. In particolare, per quanto riguarda i beni mobili strumentali, sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di bilancio previsto dall’articolo 2424 del Codice civile e secondo il principio contabile OIC 16.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa tenendo però in considerazione che essa è in grado di offrire una panoramica generale, ma la corretta classificazione delle immobilizzazioni in ciascuna voce di bilancio è inevitabilmente legata al tipo di attività esercitata dall’impresa specifica:
Categoria | Beni |
---|---|
Terreni e fabbricati (B.II.1) | Terreni: Terreni agricoli – Terreni edificabili – Terreni pertinenziali (pertinenza di fabbricati) – Fondi e terreni non pertinenziali – Cave e terreni estrattivi – Terreni con destinazione a parcheggio o aree verdi
Fabbricati civili: Immobili per utilizzo diretto (sedi amministrative) – Immobili per dipendenti/collaboratori (case, foresterie) – Immobili da concedere in locazione a terzi (appartamenti, negozi, uffici) Fabbricati industriali: Stabilimenti e opifici adibiti alla produzione – Capannoni e magazzini per stoccaggio – Laboratori e centri di ricerca e sviluppo – Immobili per impianti e macchinari produttivi Costruzioni leggere: Tettoie, baracche e simili costruzioni leggere infisse al suolo – Box, chioschi, edicole e altre strutture amovibili |
Impianti e macchinari (B.II.2) | Impianti generici: Riscaldamento e condizionamento (caldaie, bruciatori, pompe di calore, split, fan coil, tubazioni) – Allarme (sensori, centraline, sirene, cavi) – Produzione e distribuzione energia elettrica (generatori, trasformatori, quadri elettrici, cavi) – Idrici e igienico-sanitari (tubazioni, valvole, rubinetti, sanitari, scaldabagni) – Sollevamento (ascensori, montacarichi, gru, carroponti) – Comunicazione interna (reti LAN, centralini telefonici, impianti citofonici)
Impianti specifici: Verniciatura (cabine, forni essiccazione, aspirazione) – Imbottigliamento (lavatrice, riempitrici, tappatori, etichettatrici, sterilizzazione) – Telecomunicazione (antenne, ripetitori, centraline commutazione) – Stampaggio plastica (presse a iniezione, estrusori, termoformatrici) – Saldatura (a punti, a filo, a TIG, a laser, robot) Altri impianti: Forni (elettrici, a gas, a induzione per trattamenti termici, cottura, fusione) – Depurazione (vasche sedimentazione, filtri, impianti chimici) – Aspirazione e trattamento aria (filtri, cicloni, postcombustore) Macchinari: Automatici (torni CNC, centri di lavoro, robot industriali, confezionatrici) – Non automatici (torni paralleli, frese, rettifiche, presse) |
Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3) | Attrezzature industriali: Utensili e attrezzi di lavoro (trapani, avvitatori, frese, cacciaviti) – Stampi, forme e matrici – Apparecchiature di laboratorio e collaudo – Attrezzature di sollevamento e movimentazione (carrelli elevatori, gru a bandiera, paranchi) – Attrezzature di magazzino (scaffalature, bancali, contenitori)
Attrezzature commerciali: Scaffalature e banchi espositivi – Vetrine e manichini – Attrezzature per confezionamento e imballaggio – Bilance, registratori di cassa, POS – Insegne e cartellonistica – Attrezzature di cucina e mensa – Distributori automatici di bevande e snack – Attrezzature sportive e ricreative |
Requisito di Novità per Beni Mobili
Il Decreto ribadisce il principio generale secondo cui, per beneficiare del credito d’imposta ZES Unica relativo ai macchinari, impianti e attrezzature varie, tali beni devono essere “nuovi di fabbrica”, ossia mai utilizzati precedentemente. Questo requisito è in linea con i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio con la Circolare n. 34/E/2016 sul Bonus Sud.
In tale circolare, l’Amministrazione finanziaria aveva specificato che il credito d’imposta riguardava esclusivamente gli investimenti in beni strumentali “nuovi”, intendendo con ciò quei beni mai utilizzati in precedenza per alcuna attività economica. Un’eccezione è rappresentata dai beni esposti negli showroom dei rivenditori e utilizzati solo a scopo dimostrativo, i quali mantengono il requisito di novità nonostante il limitato utilizzo a fini espositivi. Pertanto, anche per la ZES Unica, i beni mobili acquistati dovranno essere effettivamente nuovi di fabbrica, fatta salva la citata eccezione per i beni da esposizione.
Deroga sul Requisito di Novità per Immobili
La vera novità introdotta dal Decreto Ministeriale riguarda gli immobili strumentali. A differenza di quanto previsto in passato per il Bonus Sud, esteso anche agli immobili con il D.L. 91/2017, nella ZES Unica non è richiesto il requisito della novità per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Preliminarmente, Affinché le spese siano agevolabili, i beni immobili devono essere destinati all’utilizzo nell’ambito dell’attività produttiva dell’impresa richiedente. Non sono ammessi, quindi, gli investimenti in immobili destinati alla vendita o alla locazione.
Nello specifico, l’articolo 3 del Decreto specifica che per tali investimenti immobiliari l’agevolazione è ammessa anche se i beni sono stati già utilizzati, a qualunque titolo, dal soggetto dante causa o da altri soggetti aventi un titolo di disponibilità, per l’esercizio di attività economiche. Ciò significa che le imprese potranno beneficiare del credito d’imposta anche acquistando immobili (e terreni) già esistenti e precedentemente utilizzati da altre aziende per scopi produttivi o commerciali.
Tuttavia, il Decreto non concede un’agevolazione illimitata per l’acquisto di immobili e terreni. È stato infatti imposto un limite quantitativo: il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. Pertanto, se un’impresa intende realizzare un investimento nella ZES Unica che comprenda sia l’acquisto di immobili sia l’acquisto di beni mobili nuovi, potrà beneficiare del credito d’imposta per gli immobili usati sono ammissibili per un importo pari al a quello di macchinari, impianti e attrezzature.
Esempio pratico: Un’impresa intende realizzare un investimento nella ZES unica del valore complessivo di 1 milione di euro, di cui 600.000 euro per l’acquisto di un immobile già utilizzato da un’altra azienda e 400.000 euro per l’acquisto di macchinari nuovi. In questo caso, l’importo agevolabile per l’immobile sarà pari a 400.000 euro (pari all’investimento in macchinari nuovi), mentre per i macchinari sarà di 400.000 euro, essendo nuovi di fabbrica.
Il concetto di ampliamento di beni immobili preesistenti
Come anticipato, il Decreto-legge n. 124/2023 ha confermato la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per la Zona Economica Speciale (ZES) Unica anche per l’ampliamento di immobili strumentali già esistenti a condizione che gli stessi siano di proprietà dell’impresa beneficiaria e che pertanto le spese ulteriormente sostenute vengano iscritte in bilancio nella voce B.II.1 Terreni e Fabbricati (non valgono le c.d. “migliore su beni di terzi”). Questo incentivo fiscale, pensato inizialmente per immobili nuovi, è stato esteso anche ad interventi di ampliamento su edifici preesistenti. Tuttavia, non tutti i lavori di ampliamento rientrano nella disciplina agevolativa.
Per capire quali interventi edilizi di ampliamento su immobili esistenti consentono di beneficiare del credito d’imposta ZES Unica, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello n. 320/2023, bisogna far riferimento al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001). Secondo l’art. 3, lettera e.1), rientrano tra gli “interventi di nuova costruzione” anche gli ampliamenti di immobili esistenti all’esterno della sagoma preesistente.
Pertanto, potrebbero essere agevolabili le spese riferite a:
- Interventi pertinenziali: opere come l’installazione di pensiline, tettoie o simili strutture accessorie, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici qualificano come interventi di nuova costruzione. Rientrano in questa categoria anche gli interventi che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale (art. 3, lett. e.1) ed e.6).
Esempio pratico. Un’azienda decide di installare una pensilina in acciaio e vetro addossata al capannone esistente, ampliando così la sagoma dell’edificio. Secondo l’interpretazione dei giudici amministrativi, questo intervento rappresenta un ampliamento dell’edificio principale e richiede il permesso di costruire. Le spese sostenute per la realizzazione della pensilina potrebbero quindi rientrare tra quelle agevolabili con il credito d’imposta ZES Unica.
- Installazione di manufatti leggeri e strutture accessorie: rientrano in questa categoria l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere destinate ad ambienti di lavoro, come depositi, magazzini e loro pertinenze e accessori (art. 3, lett. e.7).
Esempio pratico. Un’impresa edile decide di installare un prefabbricato in lamiera da utilizzare come deposito per i materiali di cantiere. Poiché si tratta di un manufatto leggero destinato ad ambiente di lavoro, le spese sostenute potrebbero essere agevolabili con il credito d’imposta ZES Unica.
- Interventi modificatori della sagoma: rientrano in questa categoria gli interventi che comportano una modifica dell’involucro esterno dell’edificio preesistente, determinando un aumento della sagoma.
Esempio pratico. Un’azienda decide di ampliare il proprio stabilimento aggiungendo un nuovo corpo di fabbrica laterale, collegato all’edificio esistente. Questo intervento comporta una modifica della sagoma originaria e potrebbe quindi essere agevolabile con il credito d’imposta ZES Unica.
A conclusioni differenti si deve giungere nel caso di realizzazione di strutture interne senza aumento di volume o modifica dei prospetti esterni. Anche laddove l’intervento dovesse comportare un incremento della superficie utile (con tanto di aggravio del carico urbanistico), le spese per la realizzazione, ad esempio, di un soppalco non rientrano tra quelle agevolabili con il credito d’imposta ZES Unica, in quanto non rientrano nella definizione di “nuova costruzione” prevista dalla normativa.
Operazioni tra Parti Correlate e Condizioni di Mercato
Oltre alle novità relative al requisito di novità, il Decreto Ministeriale introduce ulteriori requisiti per accedere al credito d’imposta ZES unica, al fine di evitare possibili abusi o operazioni elusive.
Innanzitutto, sono espressamente escluse le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistono rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Questa disposizione mira a prevenire operazioni infragruppo che potrebbero essere realizzate a prezzi artificiosamente gonfiati o comunque non conformi alle condizioni di mercato.
Inoltre, anche per le operazioni di acquisto da parti terze, il Decreto impone che tali operazioni devono essere sempre realizzate a condizioni di mercato. Ciò implica che l’Amministrazione finanziaria valuterà preventivamente se i prezzi di acquisto dei beni agevolabili corrispondono ai valori di mercato per beni simili, escludendo dall’agevolazione le operazioni non conformi a tali valori.
Questo requisito rappresenta un ulteriore strumento di contrasto all’elusione fiscale, impedendo che le imprese possano beneficiare indebitamente del credito d’imposta attraverso operazioni di acquisto a prezzi artificiosamente elevati rispetto ai valori di mercato.
Il progetto investimento
Tali beni per poter essere agevolabili devono rientrare un progetto di investimento iniziale finalizzato alla “creazione di nuovo stabilimento”, “ampliamento della capacità produttiva”, “Diversificazione della produzione” o “cambiamento del processo produttivo”. Vediamo nel dettaglio il significato di queste espressioni:
-
- Creazione di nuovo stabilimento: si riferisce alla realizzazione ex novo di un’unità produttiva o logistica all’interno della ZES. Può includere la costruzione di un nuovo fabbricato industriale, l’allestimento di una nuova linea di produzione o la creazione di una nuova struttura logistica.
- Ampliamento della capacità produttiva: riguarda gli investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva di uno stabilimento esistente. Può comprendere l’acquisto di nuovi macchinari, l’espansione delle linee di produzione, l’aumento delle superfici produttive o l’implementazione di tecnologie che consentano di incrementare la produzione.
- Diversificazione della produzione: si riferisce a investimenti finalizzati a introdurre nuovi prodotti o servizi nella gamma offerta dall’impresa. Può comportare l’acquisto di macchinari o attrezzature specifiche, l’adattamento delle linee di produzione esistenti o la realizzazione di nuovi reparti produttivi.
- Cambiamento del processo produttivo: riguarda gli investimenti volti a modificare significativamente il processo produttivo dell’impresa, al fine di aumentarne l’efficienza, la qualità o la sostenibilità. Può includere l’introduzione di nuove tecnologie, l’automazione dei processi, l’adozione di metodologie innovative o l’implementazione di soluzioni eco-compatibili.
Queste locuzioni riflettono le diverse tipologie di investimento che possono beneficiare del credito d’imposta nella ZES UNICA del Mezzogiorno. L’obiettivo è quello di favorire sia la nascita di nuove attività produttive, sia il potenziamento e l’innovazione delle imprese esistenti, stimolando così lo sviluppo economico dell’area. Le imprese che intendono accedere al credito d’imposta dovranno pertanto presentare progetti di investimento che rientrano in una o più di queste categorie, dimostrando la coerenza dell’iniziativa con le finalità dell’agevolazione e il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
LO SPORTELLO UNICO DIGITALE SUD ZES
Il cuore della ZES UNICA è rappresentato dallo Sportello Unico Digitale denominato SUD ZES, operativo dallo scorso 1 marzo 2024. L’articolo 13 del DL 124/2023 ha istituito lo Sportello Unico Digitale, denominato S.U.D. ZES, per la gestione delle procedure di avvio delle attività economiche nella ZES UNICA del Mezzogiorno, in cui confluiscono gli sportelli digitali attivati per le singole ZES preesistenti ed a cui sono attribuite, nei casi previsti dall’art. 14 dello stesso decreto, le funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi del DPR 160/2010 (1° comma).
Lo Sportello Unico Digitale (SUD) ZES in pratica è una piattaforma online che consente alle imprese di interagire con le Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali (ZES) italiane progettata per semplificare e velocizzare le procedure burocratiche per le imprese che intendono investire nelle ZES.
Attraverso il SUD ZES, le imprese possono:
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- Presentare le domande di Autorizzazione Unica;
- Consultare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche;
- Accedere a informazioni e documentazione sulle ZES;
- Ricevere assistenza e supporto da parte delle Autorità di Gestione.
Per accedere al SUD ZES, le imprese devono registrarsi sulla piattaforma e creare un account. Una volta registrate, le imprese possono accedere a tutti i servizi disponibili. Il SUD ZES è uno strumento importante per le imprese che vogliono beneficiare delle agevolazioni fiscali e degli altri incentivi previsti per gli investimenti nelle ZES.
Di seguito forniamo i link di accesso allo sportello SUD ZES per ciascuna regione
Mentre la pagina web istituzionale della Struttura di Missione ZES UNICA è la seguente: https://www.strutturazes.gov.it/it/
PROCEDURE E REQUISITI
Per accedere al credito d’imposta, le imprese dovranno presentare progetti di investimento che rispettino i requisiti previsti dalla normativa. I progetti dovranno essere valutati e approvati dalla Struttura di missione ZES, l’organo amministrativo preposto alla gestione della ZES UNICA per il tramite della c.d “Autorizzazone Unica“
Le imprese interessate dovranno dimostrare la solidità e la fattibilità dei loro progetti di investimento, fornendo un piano dettagliato che includa le spese previste, i tempi di realizzazione e l’impatto atteso sull’occupazione e sull’economia locale. La Struttura di missione ZES valuterà i progetti sulla base di criteri oggettivi, come l’innovatività, la sostenibilità ambientale e l’allineamento con le priorità di sviluppo della ZES.
Una volta approvato il progetto, l’impresa potrà procedere con l’investimento e beneficiare del credito d’imposta secondo le modalità previste dalla normativa. Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione dei debiti fiscali o contributivi dell’impresa, consentendo un immediato vantaggio finanziario.
L’Autorizzazione Unica
L’autorizzazione unica è un provvedimento amministrativo, introdotto dalla normativa sulle Zone Economiche Speciali (ZES), che semplifica e accelera l’iter burocratico per l’insediamento di nuove attività produttive nelle aree designate come ZES. In particolare, l’autorizzazione unica accorpa e sostituisce tutte le autorizzazioni, i permessi e i nulla osta necessari per la realizzazione e l’esercizio di un’attività economica in una ZES, con l’esclusione di quelli previsti dalle norme in materia di pubblica sicurezza, salute e incolumità pubblica.
L’autorizzazione unica è rilasciata dallo sportello SUD ZES, su richiesta dell’impresa interessata a insediarsi o ad avviare una nuova attività economica in una ZES. La richiesta deve essere presentata attraverso lo sportello unico digitale SUD ZES e deve contenere tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la valutazione del progetto di investimento. In particolare, l’impresa deve presentare un business plan che evidenzi, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti e le ricadute occupazionali.
Una volta ricevuta la richiesta, lo Sportello SUD ZES avvia un’istruttoria per verificare la completezza e la regolarità della documentazione presentata e per valutare la compatibilità del progetto con le finalità e le norme delle ZES. L’istruttoria deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo interruzioni per richieste di integrazioni o chiarimenti. Tuttavia, questo termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni in casi eccezionali, motivati e debitamente comunicati all’impresa richiedente. Pertanto, il termine massimo per la conclusione dell’istruttoria dell’Autorizzazione Unica è di 120 giorni.
Al termine dell’istruttoria, Il SUD ZES rilascia l’autorizzazione unica, che ha validità di 10 anni e può essere rinnovata su richiesta dell’impresa. L’autorizzazione unica contiene tutte le prescrizioni e le condizioni per la realizzazione e l’esercizio dell’attività economica, nonché le eventuali compensazioni ambientali e territoriali da realizzare. Al termine dei 10 anni, l’impresa può richiedere il rinnovo dell’Autorizzazione Unica, presentando una nuova domanda all’Autorità di Gestione della ZES. Il rinnovo dell’Autorizzazione Unica è soggetto alla verifica del rispetto delle condizioni previste nell’Autorizzazione Unica originale e alla valutazione della coerenza del progetto di investimento con gli obiettivi di sviluppo della ZES.
L’autorizzazione unica rappresenta quindi un importante strumento di semplificazione burocratica, che consente alle imprese di ottenere in un unico atto tutti i titoli abilitativi necessari per l’insediamento in una ZES, con tempi e costi ridotti rispetto alle procedure ordinarie. Tuttavia, l’autorizzazione unica non esonera l’impresa dal rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, salute e incolumità pubblica, che restano soggette ai controlli e alle autorizzazioni specifiche previste dalla legge.
Elenco esemplificativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico
- L’autorizzazione ambientale integrata;
- L’autorizzazione paesaggistica;
- L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla parte quinta decreto legislativo n. 152/2006, di competenza della regione o della provincia;
- L’autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- Il nulla osta di competenza dell’Ente di gestione dell’area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (aree naturali protette);
- Il permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380 del 2001;
- Il parere urbanistico-edilizio;
- Il parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi;
- Il nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare;
- Il nulla osta idrogeologico:
- Il nulla osta sismico;
- Il nulla osta per la sicurezza del volo da rilasciarsi da parte dell’aeronautica civile (ENAC-ENAV);
- Il mutamento di destinazione d’uso temporaneo o definitivo dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge n. 1766 del 1927 e successive modificazioni;
- L’autorizzazione al taglio degli alberi prevista dalle leggi regionali;
- La verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi della legge n. 447 del 1995 e successive modificazione e integrazioni;
- Il nulla osta dell’ispettorato del Ministero delle comunicazioni oggi Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. n. 259 del 2003;
- L’autorizzazione all’attraversamento e all’uso delle strade ai sensi del Codice della strada;
- L’autorizzazione agli scarichi;
- L’autorizzazione dell’ASL, ove necessaria in ragione della specifica attività d’impresa.
Quando si presenta l’Autorizzazione unica
L’autorizzazione unica deve essere richiesta dall’impresa interessata a insediarsi in una Zona Economica Speciale (ZES) prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’investimento produttivo. In particolare, la richiesta di autorizzazione unica deve essere presentata allo Sportello SUD ZES contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, che deve essere effettuata tramite la procedura telematica prevista dallo sportello unico digitale.
La comunicazione di inizio lavori deve contenere:
- I dati identificativi dell’impresa e del legale rappresentante;
- L’indicazione della ZES in cui è ubicato l’investimento;
- La descrizione del progetto da eseguire, con l’indicazione dei tempi di realizzazione e dei costi previsti,
Alla comunicazione deve essere allegata la richiesta di autorizzazione unica, corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione del progetto di investimento come poc’anzi descritto.
È importante sottolineare che l’avvio dei lavori senza la preventiva presentazione della richiesta di autorizzazione unica comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, nonché la decadenza dai benefici fiscali e amministrativi previsti per le ZES. Inoltre, l’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle ZES deve presentare la richiesta di autorizzazione unica prima dell’effettuazione degli investimenti agevolabili, pena la non ammissibilità degli stessi al beneficio fiscale.
Una volta presentata la richiesta di autorizzazione unica, l’Autorità di Gestione della ZES avvia l’istruttoria per la valutazione del progetto di investimento, che deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di esito positivo, l’Autorità di Gestione della ZES rilascia l’autorizzazione unica, che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell’investimento produttivo nella ZES.
L’impresa può quindi avviare i lavori di realizzazione dell’investimento, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nell’autorizzazione unica e nella normativa sulle ZES.
La struttura di missione ZES con apposite indicazioni operative ha chiarito, inoltre, che non sono soggetti all’autorizzazione unica i progetti:
- soggetti a SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo;
- relativi ad impianti e infrastrutture energetiche;
- riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
- relativi ad investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall’articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall’articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023;
- relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.
N.B. È opportuno precisare in merito che in nessun documento ufficiale viene menzionato esplicitamente che l’autorizzazione unica sia un prerequisito per accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti effettuati nella ZES Unica e pertanto i due regimi (semplificazione autorizzativa e agevolazione fiscale) sono da considerarsi paralleli e complementari, ma non necessariamente vincolati. Pertanto, si può ritenere che l’autorizzazione unica svolga la funzione di sostituire tutti i titoli abilitativi e autorizzatori necessari per l’insediamento e l’avvio di attività economiche all’interno della ZES Unica, per i progetti non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ma non è condizione necessaria ai fini del riconoscimento del credito di imposta.
Fine investimento ed Inizio effettivo dell’attività di impresa
Una volta completata la realizzazione del progetto di investimento nella Zona Economica Speciale (ZES) e ottenuta l’autorizzazione unica dall’Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali, l’impresa può iniziare concretamente l’attività produttiva. Tuttavia, prima dell’avvio dell’attività, l’impresa deve adempiere ad alcune formalità e comunicazioni obbligatorie.
In particolare, l’impresa deve:
- Presentare la comunicazione di fine lavori allo Sportello SUD ZES entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di realizzazione dell’investimento. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica e nello specifico la comunicazione di fine lavori deve essere corredata dalla seguente documentazione: Certificato di collaudo finale rilasciato da un tecnico abilitato; Documentazione fotografica dello stato finale dei lavori; Eventuale altra documentazione richiesta dall’Autorità di Gestione della ZES.
- Iscriversi al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’iscrizione deve essere effettuata tramite la comunicazione unica d’impresa (ComUnica), che consente di assolvere in un unico adempimento anche agli obblighi nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e dell’Agenzia delle Entrate.
- Iscriversi al Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. L’iscrizione al REA è obbligatoria per tutte le imprese soggette a iscrizione al Registro delle Imprese e per le unità locali delle stesse.
- Effettuare le comunicazioni obbligatorie per l’assunzione dei lavoratori dipendenti, tramite il portale nazionale “servizi.lavoro.gov.it” o tramite i sistemi informatici regionali, entro le scadenze previste dalla normativa sul lavoro.
Adempiuti questi obblighi, l’impresa può iniziare concretamente l’attività produttiva nella ZES, beneficiando delle agevolazioni fiscali e amministrative previste dalla normativa, tra cui il credito d’imposta per gli investimenti e le semplificazioni procedurali.
Tuttavia, l’impresa deve rispettare le condizioni e gli impegni assunti con l’autorizzazione unica e con la normativa sulle ZES, tra cui:
- Mantenere l’attività produttiva nella ZES per almeno 5 anni dalla data di completamento dell’investimento;
- Rispettare le norme in materia di lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela dell’ambiente;
- Consentire i controlli e fornire le informazioni richieste dall’Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali e dalle altre autorità competenti;
- Comunicare all’Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali, entro 30 giorni, ogni variazione soggettiva o oggettiva rilevante per il mantenimento dell’autorizzazione unica e delle agevolazioni fiscali.
In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli impegni assunti, l’impresa può essere soggetta alla revoca dell’autorizzazione unica, alla decadenza dalle agevolazioni fiscali e alle sanzioni previste dalla normativa sulle ZES e dalle altre norme applicabili.
LA FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
Per poter beneficiare del credito d’imposta, le imprese interessate devono presentare una specifica Comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Questa Comunicazione consiste in un modello approvato con un apposito provvedimento dell’11 giugno 2024 nell’Agenzia del 11 Giugno 2024 e contiene tutte le informazioni necessarie per l’individuazione del beneficiario, del progetto d’investimento e del credito d’imposta richiesto.
Le imprese interessate hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che intendono effettuare fino al 15 novembre dello stesso anno, che rappresenta la data ultima per accedere all’incentivo. Tale comunicazione preventiva dovrà avvenire a partire dal 12 giugno 2024 e non oltre il 12 luglio 2024.
La comunicazione relativa agli investimenti completati deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando una di queste modalità:
- Direttamente dal soggetto beneficiario
- Tramite un intermediario appartenente al gruppo societario del richiedente, se quest’ultimo fa parte di un gruppo
- Tramite gli intermediari indicati nell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 e successive modifiche (ad esempio, commercialisti)
Tuttavia, l’utilizzo effettivo del credito d’imposta è subordinato al rispetto di specifiche condizioni e tempistiche. Ad esempio:
- Per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello Sdi (Sistema di Interscambio) le relative fatture elettroniche.
- Per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. In questo caso, il beneficiario potrà utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta, in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal centro operativo Servizi fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario deve trasmettere la certificazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che individua la percentuale di riparto, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it;
- Il credito d’imposta non può essere utilizzato per gli investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della Comunicazione.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, indica inoltre che “si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella ZES Unica“. Ciò ha le seguenti implicazioni pratiche:
- Le imprese possono richiedere il credito d’imposta ZES Unica anche per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive che non sono ancora state fisicamente impiantate nella ZES al momento dell’invio della comunicazione;
- Tuttavia, tali investimenti si considerano “non realizzati” fino a quando la struttura produttiva non sarà effettivamente operativa nella ZES;
- Per gli investimenti relativi a strutture non ancora impiantate, il beneficiario deve segnalare questa situazione nella comunicazione iniziale. In questo caso non viene effettuato il controllo di corrispondenza tra codice attività, codice catastale del comune e dati della struttura produttiva;
- Successivamente, una volta che la struttura produttiva sarà operativa nella ZES e riceverà le relative fatture elettroniche entro il 15 novembre 2024, il beneficiario dovrà presentare una comunicazione integrativa per comunicare l’avvenuto realizzo dell’investimento e gli estremi delle fatture.
Pertanto, le imprese possono includere nella richiesta iniziale anche gli investimenti per strutture produttive non ancora fisicamente presenti nella ZES, ma dovranno poi confermare l’effettivo realizzo entro il 15 novembre tramite comunicazione integrativa, una volta che la struttura sarà operativa e riceverà le relative fatture.
Lo stesso provvedimento ricorda infine che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dall’incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010.
È importante sottolineare che, per gli investimenti superiori a 150.000 euro, l’utilizzo del credito sarà subordinato alle verifiche relative ai controlli antimafia, volti a prevenire eventuali infiltrazioni criminali.
Percentuale di agevolazione e utilizzo del credito d’imposta
È previsto un rigido meccanismo di controllo per verificare il rispetto del tetto delle risorse, fissato a 1,8 miliardi di euro. L’ammontare reale del credito d’imposta spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. In pratica, se le richieste supereranno il limite di 1,8 miliardi, il credito d’imposta sarà proporzionalmente ridotto tra gli aventi diritto.
Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate emetterà un provvedimento che stabilirà la percentuale di agevolazione effettivamente spettante alle imprese.
Esempio pratico. Supponiamo che l’impresa Alfa S.r.l. abbia sostenuto spese agevolate pari ad euro 1.000.000 euro. Il credito di imposta nominale viene previsto nella misura del 60% e pertanto pari ad 600.000 euro. Alla chiusura dello sportello vengono comunicati investimenti per il riconoscimento di 3,6 miliardi di euro di credito di imposta. Essendo le richieste pari al doppio della dotazione finanziaria, la percentuale spettante viene ridotta alla metà e pertanto il credito di imposta effettivamente riconosciuto è pari 300.000 euro.
A partire dal giorno successivo, le aziende potranno fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione.
Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ciò significa che l’impresa potrà scomputare l’importo del credito d’imposta dai versamenti di imposte e contributi da effettuare tramite il modello F24.
Esempio pratico. Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate riconosca all’azienda manifatturiera un credito d’imposta pari a 160.000 euro per l’investimento di 800.000 euro effettuato. L’impresa potrà compensare tale importo con le imposte dovute, utilizzando il modello F24, a partire dalla data stabilita dall’Agenzia e successiva alla realizzazione dell’investimento.
Infine, i soggetti che hanno correttamente presentato la comunicazione nel periodo dal 12 giugno al 12 luglio e hanno effettuato investimenti per un importo inferiore a quello indicato, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato. L’Agenzia delle Entrate ricalcolerà la percentuale di cui al punto precedente (se inferiore al 100%) e la renderà nota entro 10 giorni dal 14 marzo 2025.
Le comunicazioni integrative
Come accennato in precedenza, per gli investimenti non ancora realizzati al momento della presentazione della comunicazione iniziale, o per quelli realizzati ma privi di fatture elettroniche o della certificazione richiesta, è possibile presentare comunicazioni integrative. Queste ultime potranno essere inviate a partire dal 31 luglio 2024 e fino al 17 gennaio 2025. L’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituirà tutte quelle precedenti.
Queste comunicazioni rappresentano una vera novità rispetto alle procedure seguite in precedenza dai contribuenti per comunicare altri crediti d’imposta (Bonus per investimenti nel Mezzogiorno, Bonus per investimenti pubblicati, ecc).
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa potrà essere utilizzato per la quota corrispondente agli investimenti realizzati, per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che individua la percentuale di riparto del credito d’imposta.
Esempio pratico. Supponiamo che al momento dell’invio della comunicazione iniziale, l’azienda manifatturiera avesse realizzato solo una parte dell’investimento di 800.000 euro, pari a 400.000 euro. In questo caso, l’impresa potrebbe beneficiare inizialmente solo di un credito d’imposta parziale, corrispondente alla quota di investimento già realizzata. Successivamente, una volta completato l’investimento e ottenuta la certificazione e le fatture elettroniche per la restante parte, l’azienda potrebbe inviare una comunicazione integrativa per richiedere il credito d’imposta sulla parte residua di 400.000 euro.
Gestione del credito d’imposta nel modello F24
Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto, le imprese beneficiarie devono indicare nell’apposita sezione “Crediti d’imposta” del modello F24 i seguenti dati:
- Il codice tributo (da istituire) per il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica;
- L’anno di riferimento, corrispondente all’anno in cui sono state sostenute le spese;
- L’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione.
È importante ricordare che il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito a terzi, né richiesto a rimborso.
La certificazione del revisore
Oltre alla comunicazione preventiva, le imprese dovranno anche presentare una certificazione obbligatoria rilasciata da un revisore dei conti iscritto nella sezione A o da una società abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.
Nello specifico, il revisore che verrà incaricato dall’impresa alla certificazione sull’effettivo sostenimento delle spese dovrà assicurare “l’indipendenza” così come previsto l’articolo 10 del D.Lgs 39/2010 e dai principi di revisione internazionali ISA Italia 200 e 220.
Pertanto, un revisore chiamato a certificare tale credito di imposta, deve rispettare specifici requisiti di indipendenza:
- Il revisore incaricato della certificazione deve essere indipendente dalla società secondo i criteri ordinariamente fissati in materia di revisione legale, escludendo ogni possibile forma di “condizionamento ed interessenza” esterna. Non devono sussistere relazioni finanziarie, d’affari, personali o di lavoro sia dirette che indirette con la società sottoposta a certificazione;
- Nell’assunzione dell’incarico di certificazione, il revisore legale o la società di revisione devono osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 39 del 2010;
- Il revisore deve essere indipendente non solo rispetto alla società, ma anche agli occhi di “terze persone ragionevolmente informate”.
N.B: Il consulente/commercialista dell’azienda iscritto al Registro del Ministero dell’Economia, non soddisfa pienamente i requisiti di indipendenza richiesti per certificare il credito d’imposta. La presenza di una relazione professionale diretta con la società (in qualità di commercialista) potrebbe infatti compromettere la sua obiettività e autonomia di giudizio come revisore incaricato della certificazione e, pertanto, per garantire la piena indipendenza, è opportuno che la certificazione del credito d’imposta venisse affidata ad un revisore legale o una società di revisione terzi, che non abbiano altri legami professionali con l’azienda.
I documenti da conservare
Con riferimento a eventuali possibili verifiche da parte delle Autorità, è opportuno che l’impresa beneficiaria conservi la seguente documentazione al fine di poter rendicontare le spese di acquisizione delle immobilizzazioni in relazione alle quali il credito d’imposta maturato è stato utilizzato in compensazione con modello di pagamento F24:
- copia degli atti di acquisto dei beni (con particolare riferimento agli immobili);
- copia delle fatture di acquisto;
- copia dei contratti di leasing, inclusivi dei relativi piani di ammortamento e verbali di consegna (dai contratti dovrà evincersi l’obbligo da parte dell’impresa di acquisire il bene alla scadenza);
- copie quietanze dei modelli di pagamento unificato F24 relativi al credito d’imposta e utilizzati in compensazione;
- copia del registro dei beni ammortizzabili dal quale si evinca l’annotazione delle immobilizzazioni materiali oggetto del progetto di investimento agevolato.
- Certificazione del revisore legale dei conti;
- Il modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica” con ricevuta di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate e firmato dal richiedente.
Cumulabilità e Vincoli
Il credito d’imposta ZES non è cumulabile con quello del programma “Transizione 5.0”, ma può essere cumulato con:
- Incentivi che non sono aiuti di Stato.
- Aiuti “de minimis”.
- Altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto più elevata consentita dalle regole UE e al costo sostenuto.
È importante sottolineare alcuni vincoli:
- Se i macchinari oggetto dell’investimento non entrano in funzione entro il secondo anno, il credito d’imposta viene rideterminato al ribasso escludendo questo costo.
- Se nei primi cinque anni il bene viene dismesso, ceduto a terzi, destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta decade completamente.
- C’è l’obbligo di mantenere l’attività nella ZES per almeno cinque anni una volta completato l’investimento, pena la decadenza completa dai benefici.
Trattamento fiscale del credito d’imposta ZES Unica
In linea generale, il credito di imposta ZES Unica concorre alla formazione sia del reddito che della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Ciò significa che l’importo del credito di imposta deve essere incluso nel calcolo del reddito imponibile ai fini dell’IRES, IRPEF e IRAP.
ESEMPIO PRATICO
La società Alfa srl (piccolsa impresa con sede in Campania) intende avviare un nuovo stabilimento produttivi in Campania ed intende beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES). Deve seguire una serie di passaggi e adempimenti previsti dalla normativa sulle ZES. In particolare, Alfa srl deve:
- Presentare una richiesta di autorizzazione unica all’Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali, tramite lo sportello unico digitale ZES SUD, allegando la documentazione necessaria per la valutazione del progetto di investimento. In particolare, l’istanza vienecorredata da un business plan che evidenzia, in particolare, le caratteristiche dei progetti proposti e le ricadute occupazionali.
- Attendere il rilascio dell’autorizzazione unica da parte dell’Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali, che deve concludere l’istruttoria entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. L’autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del punto vendita nella ZES, ad eccezione di quelli previsti dalle norme in materia di pubblica sicurezza, salute e incolumità pubblica.
- Presentare la comunicazione di inizio lavori all’Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali, tramite lo sportello unico digitale, prima dell’avvio dei lavori di realizzazione del punto vendita. La comunicazione deve contenere i dati identificativi dell’impresa, l’indicazione della ZES in cui è ubicato l’investimento, la descrizione dei lavori da eseguire e la documentazione tecnica e amministrativa richiesta.
- Realizzare l’investimento per l’apertura del nuovo stabilimento, nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nell’autorizzazione unica e nella normativa sulle ZES.
- Presentare la comunicazione di fine lavori all’Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali, tramite lo sportello unico digitale, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di realizzazione del punto vendita. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica.
- Presentare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello e le modalità che saranno definiti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia. La comunicazione deve essere presentata a partire dal 12 giugno 2024 e non oltre il 12 luglio 2024 e deve contenere i dati identificativi dell’impresa, l’indicazione della ZES in cui è ubicato l’investimento, la descrizione dei beni strumentali acquisiti e l’ammontare del credito d’imposta spettante.
- Avviare l’attività del nuovo stabilimento nel rispetto delle norme in materia di urbanistica, sicurezza e igiene;
- Rispettare le condizioni e gli impegni assunti con l’autorizzazione unica e con la normativa sulle ZES, tra cui il mantenimento dell’attività per almeno 5 anni, il rispetto delle norme su sicurezza e ambiente, la comunicazione delle variazioni soggettive o oggettive rilevanti e la sottoposizione ai controlli dell’Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali e delle altre autorità competenti.
Se Alfa srl rispetta tutti questi passaggi e adempimenti, può beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES. Diversamente, se Alfa srl non rispetta le condizioni e gli impegni assunti o effettua investimenti non ammissibili al credito d’imposta, può essere soggetta alla revoca dell’autorizzazione unica, alla decadenza dalle agevolazioni fiscali e alle sanzioni previste dalla normativa sulle ZES e dalle altre norme applicabili.
Il calcolo del credito di imposta spettante
Di seguito si fornisce un esempio numerico di calcolo del credito d’imposta per un progetto di investimento nella ZES Unica in Campania, considerando l’acquisto di un immobile il cui valore eccede il 50% del totale dell’investimento.
Ipotizziamo che una piccola impresa con sede in Campania effettui i seguenti investimenti tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024:
- Acquisto di macchinari e attrezzature: € 300.000
- Acquisto di un immobile strumentale: € 400.000
- Totale investimenti: € 700.000
In base alle disposizioni normative:
- Il credito d’imposta per le piccole imprese in Campania è pari al 60% (40% aliquota base + 20% maggiorazione per piccole imprese)
- Il valore dell’immobile non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolabile
Calcolo del credito d’imposta:
- Valore massimo agevolabile per l’immobile: il minore tra € 300.000 (investimento previsto in macchinari e attrezzature) e € 400.000 (investimento previsto per l’acquisto dell’immobile) = € 300.000
- Valore agevolabile degli investimenti:
- Macchinari e attrezzature: € 300.000
- Immobile (fino a concorrenza del valore di macchinari e attrezzature): € 300.000
- Totale investimenti agevolabili: € 600.000
- Credito d’imposta spettante: 60% di € 600.000 = € 360.000
Quindi, a fronte di un investimento complessivo di € 700.000, di cui € 400.000 per l’acquisto dell’immobile, l’impresa potrà beneficiare di un credito d’imposta pari a € 360.000. I restanti € 100.000 di valore dell’immobile eccedenti il limite del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolabile non saranno agevolabili.
Il credito d’imposta così determinato potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 non prima del sostenimento della spesa e del ricevimento dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la cui istanza dovrà essere trasmessa a partire dal 12 giugno 2024 e non oltre il 12 luglio 2024.
AGRICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA NELLA ZES UNICA
Il recente decreto Agricoltura, il D.L. n. 63 del 15 maggio 2024, ha introdotto una norma ad hoc per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che investono nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, comprese nella ZES unica. Questo provvedimento ha apportato modifiche sostanziali all’articolo 16 del D.L. n. 124/2023, eliminando ogni riferimento a questi settori produttivi e inserendo una specifica disposizione denominata articolo 16-bis.
Le modalità operative dettagliate per usufruire di questo credito d’imposta saranno disciplinate da un successivo decreto interministeriale di concerto tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Beneficiari e Periodo di Fruizione
L’incentivo di cui all’articolo 16-bis è fruibile esclusivamente nel 2024 dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che investiranno nei territori delle regioni comprese nella ZES unica. Analogamente al credito d’imposta istituito per gli altri settori produttivi, mentre il beneficio è concesso per l’intero 2024, il comma 2 dell’articolo 16-bis lo circoscrive agli investimenti che saranno effettuati entro il 15 novembre 2024.
Per determinare il momento dell’investimento, occorre fare riferimento alle regole generali di competenza di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Secondo queste regole, gli investimenti si considerano effettuati nell’esercizio di competenza, determinato in base al principio di certezza giuridica del sostenimento del costo e di inerenza economica dei componenti positivi e negativi.
Esempio pratico: Un’azienda agricola che acquista un nuovo trattore nel mese di settembre 2024 potrà beneficiare del credito d’imposta per tale investimento, in quanto effettuato entro il 15 novembre 2024 e di competenza dell’esercizio 2024.
Investimenti Agevolabili
L’articolo 16-bis, comma 2, definisce gli investimenti agevolabili come quelli “relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.
A differenza del precedente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e del generale tax credit ZES unica, non è più previsto il riferimento agli investimenti “facenti parte di un progetto di investimento iniziale” come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014. Ciò significa che, salvo diverse indicazioni nel decreto attuativo, l’incentivo sarà fruibile anche per l’investimento effettuato acquisendo il singolo bene strumentale, senza la necessità di un progetto di investimento complessivo.
Esempi praticio: Un’azienda agricola che intende acquistare un nuovo trattore o un impianto di irrigazione per il proprio appezzamento di terreno situato in una delle regioni comprese nella ZES unica potrebbe beneficiare del credito d’imposta senza dover presentare un progetto di investimento complessivo.
Tuttavia, nel caso in cui l’impresa voglia beneficiare del credito d’imposta anche per l’acquisizione di beni immobili, l’investimento deve avere ad oggetto anche beni mobili, in quanto il valore degli immobili non può eccedere il 50% del complessivo valore dell’investimento agevolato.
Soglia Minima di Investimento
Il riferimento ai progetti di investimento si intravede soltanto nell’individuazione della soglia minima dell’investimento, fissata in 50.000 euro. Questa soglia è pari a un quarto rispetto alla soglia minima di 200.000 euro prevista per beneficiare del credito d’imposta se si opera negli altri settori economici. Ciò significa che, per poter accedere a questa agevolazione fiscale, l’investimento complessivo (inclusi beni mobili e immobili) deve avere un valore minimo di 50.000 euro.
E’ interessante notare che, diversamente da quanto previsto per il precedente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e per il generale tax credit ZES unica, non è più richiesto che gli investimenti agevolabili facciano parte di un ‘progetto di investimento iniziale come definito dal regolamento (UE) n. 651/2014. Poiché tale regolamento disciplina gli aiuti di Stato per settori diversi da quello agricolo, salvo diverse indicazioni nel decreto attuativo, si ritiene che l’incentivo possa essere fruito anche per l’acquisto di singoli beni strumentali, senza la necessità di un progetto di investimento complessivo.
Limiti e Condizioni degli Aiuti di Stato
Come per il previgente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, l’aiuto compete “nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.
Per il comparto della produzione primaria, in attesa di indicazioni autorevoli, il regolamento (UE) di riferimento dovrebbe essere il n. 702/2024, da cui attingere per i massimali d’aiuto, che non reca alcuna definizione di “progetto di investimento”. Questo regolamento stabilisce le norme specifiche per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. Il regolamento (UE) n. 702/2024 stabilisce i massimali di aiuto per le imprese che operano nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. Di seguito riporto i principali massimali previsti, suddivisi per tipologia di investimento:
- Aiuti agli investimenti nel settore agricolo:
-
- Per le piccole e medie imprese: intensità massima di aiuto del 50% dei costi ammissibili.
- Per le grandi imprese: intensità massima di aiuto del 40% dei costi ammissibili.
- Un supplemento di 20 punti percentuali può essere concesso per investimenti legati alla produzione biologica.
- Aiuti agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
-
- Per le piccole e medie imprese: intensità massima di aiuto del 50% dei costi ammissibili.
- Per le grandi imprese: intensità massima di aiuto del 40% dei costi ammissibili.
- Aiuti agli investimenti nel settore forestale:
-
- L’intensità massima di aiuto è del 40% dei costi ammissibili per investimenti che accrescono il valore economico delle foreste.
- Per investimenti forestali non produttivi, l’intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili.
- Aiuti agli investimenti nelle zone rurali:
-
- Per le infrastrutture legate allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura: intensità massima del 100% dei costi ammissibili.
- Per altre tipologie di investimenti nelle zone rurali: intensità massima del 60% dei costi ammissibili per le PMI e del 50% per le grandi imprese.
Ambito Soggettivo di Riferimento
Come accennato, un aspetto cruciale da chiarire riguarda l’ambito soggettivo di riferimento. Il precedente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno era precluso alle imprese individuali e società semplici agricole titolari di reddito agrario ex art. 32 del TUIR.
Tuttavia, per questo nuovo beneficio, c’è qualcosa che ci lascia ben sperare. Pur non trovando applicazione il DM 17 maggio 2024 (relativo al credito d’imposta ZES unica generale), è lecito ipotizzare che il decreto attuativo della misura sarà improntato a quest’ultimo. L’articolo 2 del DM 17 maggio 2024 contempla tra i beneficiari dell’aiuto “tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato”.
Se questa impostazione verrà confermata, potremmo assistere a un’apertura dell’agevolazione anche alle imprese individuali e società semplici agricole titolari di reddito agrario, superando così una limitazione che in passato aveva suscitato numerose critiche.
Esempio pratico: Un’impresa individuale agricola che produce e commercializza prodotti ortofrutticoli potrebbe potenzialmente beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di nuovi macchinari o l’ampliamento dei propri impianti produttivi.
Risorse Stanziate e Rapporto con il Credito d’Imposta ZES Unica Generale
Le risorse stanziate per questo credito d’imposta ammontano a 40 milioni di euro, che saranno sottratte dai 1.800 milioni di euro destinati a finanziare il più generale credito d’imposta per la ZES unica.
Ciò significa che l’agevolazione per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura non rientra nel plafond generale previsto per il credito d’imposta ZES unica, ma rappresenta una misura specifica e separata, con un tetto di spesa dedicato.
Questo approccio consentirà di evitare possibili conflitti tra i diversi settori produttivi nell’accesso alle risorse e garantirà una riserva di fondi appositamente destinata a sostenere gli investimenti in questi comparti strategici per l’economia italiana.
Misura dell’Agevolazione
Il decreto non specifica la misura dell’agevolazione, né se è prevista una modulazione in base alla dimensione dell’impresa beneficiaria (come avveniva per il precedente credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).
In assenza di indicazioni specifiche, si ritiene che la misura del credito d’imposta possa essere fissata al 25% delle spese ammissibili, in linea con quanto previsto per il credito d’imposta ZES unica generale. Tuttavia, questo aspetto dovrà essere chiarito nel decreto attuativo interministeriale.
Utilizzo del Credito d’Imposta
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Analogamente al credito d’imposta ZES unica generale, l’utilizzo del beneficio è ammesso solo dopo l’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dall’articolo 5 del D.M. 17 maggio 2024. Tali obblighi prevedono la redazione di un’asseverazione tecnica sulla conformità degli investimenti agevolati e l’effettuazione di un’apposita attività di certificazione da parte di un soggetto qualificato.
IL MODELLO DI COMUNICAZIONE “ZES UNICA”
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 262747 del 11 giugno 2024, ha approvato un modello specifico denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica”.
Il modello con le istruzioni sono di seguito riportate:
N.B. Con questo modello non è possibile accedere al credito d’imposta previsto dall’art. 16-bis del decreto-legge, relativo agli investimenti nella ZES Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Termini e modalità di presentazione
Questo modello deve essere obbligatoriamente trasmesso in via telematica, utilizzando il software dedicato “ZES Unica” disponibile sul sito dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata direttamente dall’impresa beneficiaria o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni.
La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel periodo che va dal 12 giugno al 12 luglio 2024, utilizzando l’apposito modello. Verrà rilasciata una ricevuta di presa in carico o di scarto a seguito di controlli formali.
In questa finestra temporale, i contribuenti possono inviare una nuova comunicazione sostitutiva dell’eventuale precedente, oppure presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta.
Successivamente, dal 3 febbraio al 14 marzo 2025, coloro che hanno già presentato la comunicazione iniziale possono utilizzare lo stesso modello per comunicare l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il credito d’imposta maturato, qualora diverso da quanto inizialmente indicato.
Il beneficiario deve firmare la comunicazione per confermare i dati e conservare la documentazione.
Le Comunicazioni integrative
I contribuenti che hanno validamente inviato la comunicazione iniziale per il credito d’imposta, compilando la colonna 5 del rigo A1, avranno la possibilità di presentare una comunicazione integrativa a partire dal 31 luglio 2024 e fino al 17 gennaio 2025, seguendo le stesse modalità della precedente comunicazione.
L’obiettivo della comunicazione integrativa è quello di consentire ai contribuenti di indicare gli investimenti realizzati dopo l’invio della comunicazione originale, ma entro il 15 novembre 2024, per i quali sono state ricevute le relative fatture elettroniche e la certificazione necessaria. Inoltre, consente di segnalare investimenti realizzati entro la data di invio della comunicazione iniziale, ma per i quali le fatture elettroniche e/o la certificazione sono state ricevute successivamente.
Multiple comunicazioni integrative ammesse. È importante notare che nel periodo indicato, i contribuenti possono presentare più di una comunicazione integrativa. In tal caso, l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituirà tutte quelle precedentemente inviate.
Dati modificabili e non modificabili. Nella comunicazione integrativa, la maggior parte dei dati non può essere modificata rispetto a quelli indicati nella comunicazione iniziale. Tuttavia, sono consentite variazioni per alcune sezioni specifiche, come il frontespizio, il rigo A1 (colonne 3, 4 e 5), il rigo A2 (colonne 10, 11 e 12), il rigo B2 (colonne 6, 7 e 8), il rigo B10, il rigo B19 (colonne 6 e 7) e il quadro E.
Regole per gli importi delle colonne 3 e 4 del rigo A1. Una regola importante da rispettare riguarda gli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1. Nella comunicazione integrativa, l’importo della colonna 2 deve rimanere invariato rispetto alla comunicazione iniziale, mentre la somma degli importi delle colonne 3 e 4 deve essere superiore alla somma degli importi indicati nelle stesse colonne della comunicazione precedente.
Correzione dei dati del quadro C (verifica antimafia). La comunicazione integrativa offre anche la possibilità di correggere i dati indicati nel quadro C (verifica antimafia) della comunicazione presentata entro il 12 luglio 2024, unicamente nel caso in cui questa sia stata scartata con esito “IN”.
Rinuncia al credito d’imposta non consentita. Importante notare che nella comunicazione integrativa non è possibile segnalare la rinuncia totale al credito d’imposta. Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, volesse annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d’imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale utilizzando lo stesso modello di comunicazione. In questo caso, deve barrare l’apposita casella relativa alla rinuncia totale. Quando si presenta una rinuncia totale, i quadri A, B, C, D ed E non devono essere compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va apposta la firma.
Operazioni straordinarie: comunicazioni integrative distinte. In caso di operazioni straordinarie, come ad esempio l’acquisizione di un’azienda il cui soggetto dante causa aveva presentato la propria comunicazione, il soggetto avente causa potrà presentare comunicazioni “integrative” distinte, una per la propria posizione e una per quella del soggetto dante causa, compilando opportunamente il campo “Codice fiscale avente causa” nel riquadro “Operazioni straordinarie” del frontespizio.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Per poter beneficiare del credito d’imposta, il rappresentante legale o il titolare dell’impresa è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso da parte dell’azienda di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia. Questa dichiarazione costituisce un obbligo fondamentale per accedere all’agevolazione.
La dichiarazione deve riguardare nello specifico il possesso dei requisiti elencati nel regolamento. A tal fine, nel riquadro apposito della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante deve barrare le apposite caselle corrispondenti ai requisiti che si applicano al progetto d’investimento dell’impresa.
Alcuni requisiti vanno dichiarati solo in particolari circostanze. Ad esempio, la dichiarazione di cui alla lettera r) deve essere resa soltanto nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e aiuti “de minimis”. Allo stesso modo, la dichiarazione di cui alla lettera s) va rilasciata unicamente se gli investimenti beneficiano di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.
Obbligo di dichiarazione antimafia per crediti oltre 150.000 euro. Un’ulteriore dichiarazione è obbligatoria nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta superi la soglia di 150.000 euro, indicato nel rigo A1, campo 2 del modello. In questa circostanza, il beneficiario o il suo rappresentante firmatario deve rilasciare una delle seguenti dichiarazioni sostitutive, barrando l’apposita casella:
- Di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
- Ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta con l’apposizione della firma nel riquadro dedicato. Nel caso in cui la comunicazione venga presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante o titolare dell’impresa è tenuto a consegnare al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva debitamente firmata, allegando anche la fotocopia di un documento d’identità valido.
La struttura del modello di comunicazione
Il modello di Comunicazione è composto da diversi quadri che raccolgono informazioni dettagliate sull’impresa, sul progetto d’investimento, sulle strutture produttive coinvolte, sugli eventuali altri aiuti ricevuti e sulle fatture elettroniche relative agli investimenti effettuati.
Nello specifico, la Comunicazione include:
- Il frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- Il quadro A richiede i dettagli sul progetto di investimento e l’importo del credito d’imposta richiesto.
- Il quadro B serve per indicare i dati della struttura produttiva interessata dall’investimento.
- Nel quadro C vanno elencati i soggetti sottoposti ai controlli antimafia previsti.
- Il quadro D è dedicato alle altre agevolazioni o aiuti di stato, comprese le agevolazioni de minimis, già ottenuti o richiesti per lo stesso investimento.
- Infine, il quadro E richiede gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione rilasciata da un revisore per attestare l’effettivo sostenimento delle spese.
Quadro A – Dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta
Il Quadro A richiede di inserire i dettagli di ciascun progetto di investimento per cui si intende richiedere il credito d’imposta. Se l’impresa presenta più progetti, per ognuno di essi va compilato un distinto modulo del Quadro A, numerandoli progressivamente.
In caso di comunicazione relativa a più progetti, il rigo A1 andrà compilato solo sul primo modulo, riportando l’ammontare complessivo dell’investimento e del credito d’imposta riferito a tutti i progetti presentati al netto dell’iva se detraibile.
Tipologia di progetto. Innanzitutto, va specificata la tipologia di progetto barrando una delle seguenti caselle:
- creazione di un nuovo stabilimento produttivo;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione verso nuovi prodotti/servizi;
- cambiamento radicale del processo produttivo complessivo.
Strutture coinvolte e tempistiche. Vanno poi indicati il numero esatto di strutture produttive in cui è realizzato l’investimento e le date di inizio e completamento previste. In mancanza di date certe, si richiede una stima del periodo presumibile.
Costi ammissibili e calcolo del credito. Punto cruciale è il dettaglio dei costi complessivi stimati del progetto, al netto dell’IVA, per l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali e attivi materiali e immateriali. Il credito d’imposta è commisurato a questa cifra, fino ad un massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto. Vengono esclusi gli investimenti inferiori a 200.000 euro.
Il modulo richiede di calcolare e indicare l’esatto ammontare del credito d’imposta richiesto secondo specifiche percentuali di costi ammissibili, differenziate per piccole imprese, medie imprese e grandi progetti di investimento.
Ambiti di intervento agevolati. Particolare rilievo assumono gli ambiti tematico-settoriali agevolati, che le istruzioni suddividono in 12 caselle. Sono ammessi investimenti nelle seguenti filiere strategiche:
- Industria intelligente e sostenibile
- Aerospazio e difesa
- Salute, alimentazione e qualità della vita
- Industria della creatività turistico-culturale
- Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente
- Altre attività manifatturiere
- Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- Costruzioni
- Attività ricettive e di ristorazione
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio
- Attività terziarie e servizi
- Altro
Descrizione dettagliata del progetto. Una sezione descrittiva obbligatoria di almeno 300 caratteri deve illustrare in dettaglio il progetto d’investimento, descrivendo i singoli beni coinvolti (macchinari, impianti, assets tecnologici) e le loro specifiche caratteristiche tecnico-produttive qualificanti ai fini dell’attribuzione del credito.
Quadro B – Dati della struttura produttiva
In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d’investimento. Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.
Il modulo richiede informazioni dettagliate sulle strutture produttive destinatarie degli investimenti, compresa l’ubicazione, il codice dell’attività economica e lo stato operativo. Vengono inoltre raccolti dati sugli investimenti agevolabili, suddivisi per tipologia di beni e distinguendo tra investimenti già realizzati, da realizzare o solo parzialmente documentati.
Per accedere al credito d’imposta, le aziende devono compilare correttamente il modulo denominato “Quadro B”. Vediamo nel dettaglio come procedere.
Sezione I – Dati Identificativi della Struttura Produttiva
- Rigo B1: Indicare il numero del “Quadro A” relativo al progetto d’investimento realizzato in quella specifica struttura produttiva ubicata nella ZES.
- Rigo B2: Riportare l’indirizzo completo, il comune, la provincia, la regione di ubicazione della struttura e il codice dell’attività economica ivi svolta (codice ATECO). La casella “Struttura non operativa” va barrata se al momento dell’invio del modello la struttura non è ancora operativa all’interno della ZES. In questo caso, i campi “Tipologia”, “Indirizzo” e “Numero civico” possono essere lasciati vuoti.
- La casella “Casi particolari” va compilata utilizzando il codice 1 per le imprese di noleggio unità da diporto e il codice 2 per le aziende della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Sezione II – Investimenti Agevolabili
- Rigo B10:
- Colonna 1 – Indicare l’importo dell’investimento realizzato, documentato da fatture elettroniche e per cui è stata rilasciata la certificazione.
- Colonna 2 – Importo dell’investimento realizzato ma non documentabile tramite fatture elettroniche o effettuato con contratti di locazione finanziaria.
- Colonna 3 – Importo dell’investimento non ancora realizzato o realizzato ma senza fatture e certificazione.
- Righi B11-B14 (per ogni tipologia di bene):
- Colonna 1 – Costi dei beni agevolabili al netto dell’IVA.
- Colonna 2 – Altri aiuti di Stato o aiuti “de minimis” ricevuti per gli stessi beni.
- Colonna 3 – Altre agevolazioni ricevute per gli stessi beni, diverse da aiuti di Stato.
- Rigo B19:
- Colonne 1/2/3 – Somma degli importi delle colonne precedenti.
- Colonna 4 – Massima misura di aiuto consentita dalla Carta 2022-2027 per quella Regione/Provincia.
- Colonna 5 – Ammontare totale del credito d’imposta spettante.
- Colonna 6 – Quota del credito corrispondente agli investimenti della colonna 1 del B10.
- Colonna 7 – Quota del credito corrispondente agli investimenti della colonna 2 del B10.
Quadro C – Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia
In questa sezione devono essere riportati i codici fiscali delle persone fisiche per le quali è necessario richiedere la documentazione antimafia, come indicato nell’articolo 85 e nell’articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Inoltre, devono essere riportati anche i codici fiscali dei loro familiari conviventi maggiorenni.
A questo scopo, tutte le persone per le quali è richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) una dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente firmata e accompagnata da una copia di un documento di identità, in cui attestano i loro familiari conviventi.
Per ogni persona per la quale è necessaria la documentazione antimafia, deve essere compilata una riga distinta. In particolare, nella casella “Codice qualifica” deve essere indicato uno dei seguenti codici:
- Titolare dell’impresa individuale
- Direttore tecnico
- Rappresentante legale
- Componente l’organo di amministrazione
- Consorziato
- Socio
- Socio accomandatario
- Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
- Sindaco, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile
- Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Direttore generale
- Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
- Procuratore, Procuratore speciale
Per le persone che non risiedono in Italia e non hanno un codice fiscale italiano, devono essere inseriti negli appositi spazi: il loro nome, cognome, indirizzo di residenza all’estero e il codice dello Stato estero di residenza. In questo caso, i campi relativi al codice fiscale italiano non devono essere compilati.
Quadro D – Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti “de minimis”
Il quadro deve essere compilato se il richiedente, in relazione agli stessi beni strumentali menzionati nella comunicazione, ha ottenuto o richiesto altre forme di agevolazione (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti “de minimis”. Per ogni agevolazione, aiuto di Stato o aiuto “de minimis” ottenuto o richiesto, è necessario compilare una riga distinta, fornendo le seguenti informazioni:
- Nelle colonne 1, 2 e 3, i dettagli normativi che hanno istituito l’agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). Nel caso di una legge regionale, specificare anche la regione (ad esempio, legge regionale della Campania).
- Nelle colonne 4 e 5, i dati del provvedimento di concessione, se l’agevolazione è stata riconosciuta con un provvedimento specifico.
- Nella colonna 6, l’ammontare dei costi ammissibili per i quali è stata concessa l’agevolazione.
- Nella colonna 7, l’importo dell’agevolazione concessa o richiesta.
- Nella colonna 8, l’equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, calcolata come il rapporto tra il valore dell’agevolazione e il valore dell’investimento ammesso, al lordo delle imposte.
- Nella colonna 9, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, utilizzando il codice 1 per gli aiuti di Stato o aiuti “de minimis”, e il codice 2 per altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.
Quadro E – Estremi fatture e certificazione
In questo quadro vanno indicati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione rilasciata da un revisore per attestare l’effettivo sostenimento delle spese.
Nella Sezione I vanno inseriti i dettagli delle fatture elettroniche già ricevute dal Sistema di Interscambio (SDI) al momento dell’invio telematico del modello, relative all’acquisto di beni agevolabili. Nello specifico, occorre indicare:
- Colonna 1: il numero della fattura;
- Colonna 2: il codice identificativo SDI;
- Colonna 3: l’importo agevolabile al netto dell’IVA (incluso nella colonna 1 del rigo B10);
- Colonna 4: il numero del modulo del quadro B relativo all’impianto produttivo per cui è stato effettuato l’acquisto;
- Colonna 5: il codice fiscale del soggetto intestatario della fattura, qualora a seguito di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell’azienda in cui sono presenti i beni agevolati da cui origina il credito d’imposta, tale soggetto sia diverso dall’impresa beneficiaria indicata nel frontespizio.
La Sezione I non può essere compilata se non viene compilata anche la Sezione II.
Nella Sezione II vanno inseriti i dettagli della certificazione, se rilasciata al momento dell’invio della comunicazione. Questa sezione deve essere sempre compilata nella comunicazione integrativa. Occorre indicare:
- Colonna 1: la data della certificazione;
- Colonna 2: l’identificativo della certificazione, se presente.
Nella colonna “Codice fiscale” va inserito il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione, ovvero:
- Revisore legale iscritto nel Registro del Ministero dell’Economia (inserire codice 1 nella casella “Soggetto”);
- Responsabile della revisione di una società di revisione iscritta nel Registro (inserire codice 2 nella casella “Soggetto” e il codice fiscale della società con codice 3);
- Membro del collegio sindacale (inserire codice 4 nella casella “Soggetto” per ciascun membro).
CONCLUSIONI
Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno rappresenta un incentivo fiscale di grande portata, in grado di attrarre capitali e favorire lo sviluppo economico delle regioni del Sud Italia. Con una dotazione finanziaria significativa, percentuali di spese ammissibili vantaggiose, differenziate per regione e dimensione d’impresa, e l’inclusione dell’acquisto di immobili tra i costi agevolabili, questa misura offre alle imprese un’opportunità unica per realizzare investimenti produttivi e logistici nel Mezzogiorno.
L’impatto potenziale del credito d’imposta è molto rilevante, sia in termini di aumento della produttività e della competitività delle imprese, sia in termini di ricadute positive sull’economia locale.
Inoltre, Seguendo attentamente le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, le aziende potranno beneficiare di questo incentivo fiscale e contribuire allo sviluppo economico di queste aree. È fondamentale rispettare le scadenze e le modalità di presentazione della comunicazione, nonché gli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta. Inoltre, è essenziale mantenere una documentazione accurata e conformarsi alle norme per evitare sanzioni e la revoca del beneficio.
Domande frequenti e Risposte
D: Che cos’è la ZES Unica del Mezzogiorno?
R: La ZES (Zona Economica Speciale) Unica del Mezzogiorno è un’area geografica che comprende 8 regioni del Sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) dove vigono condizioni fiscali e amministrative più vantaggiose per attrarre investimenti e sviluppo economico.
D: Quali sono le regioni comprese nella ZES Unica?
R: Il perimetro geografico della ZES Unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le aree della regione Abruzzo individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
D: Qual è la principale agevolazione fiscale prevista?
R: Il credito d’imposta sugli investimenti realizzati dalle imprese nella ZES Unica, con percentuali che vanno dal 15% al 70% a seconda della regione, dimensione d’impresa e importo investito.
D: Quali investimenti sono ammissibili al credito d’imposta?
R: Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature nuove, terreni, immobili strumentali (anche usati fino al 50% dell’investimento totale). L’investimento minimo è 200.000 euro, il massimo 100 milioni.
D: C’è il requisito di novità per i beni mobili?
R: Sì, macchinari, impianti e attrezzature devono essere nuovi di fabbrica.
D: E per gli immobili?
R: No, a differenza del passato, gli immobili possono essere anche usati, ma solo fino al 50% dell’investimento complessivamente agevolabile.
D: Quali interventi di ampliamento su immobili esistenti potrebbero essere agevolabili?
R: Potrebbero essere agevolabili le spese per interventi pertinenziali come l’installazione di pensiline, tettoie o strutture accessorie che comportino un aumento di volume superiore al 20% dell’edificio principale, l’installazione di manufatti leggeri destinati ad ambienti di lavoro (depositi, magazzini e relative pertinenze), e interventi modificatori del manufatto preesistente che determinino un aumento della sagoma esterna.
D: Quali sono le agevolazioni fiscali previste per le ZES?
R: Le agevolazioni fiscali per le ZES includono un generoso Credito d’imposta sugli investimenti
D: Come varia l’entità dell’incentivo?
R: L’entità del credito d’imposta varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento. Ad esempio, è del 40% nelle regioni Calabria, Campania e Puglia, del 30% in Basilicata, Molise e Sardegna, e del 15% in Abruzzo. Tuttavia, per investimenti inferiori a 50 milioni di euro, i massimali aumentano di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
D: Quali sono le caratteristiche del credito d’imposta ZES?
R: Il credito d’imposta sugli investimenti nella ZES UNICA del Mezzogiorno è disciplinato dall’art. 16 del DL 124/2023. Si applica ai progetti di investimento realizzati dalle imprese all’interno della ZES, con un limite massimo di 100 milioni di Euro per singolo progetto.
D: Quali sono le spese ammissibili al credito d’imposta ZES?
R: Le spese ammissibili al credito d’imposta ZES includono:
- Impianti, macchinari e attrezzature
- Immobili (acquisto senza il requisito della novità o ampliamento)
- Terreni
D: Quali sono i progetti di investimento ammissibili al credito d’imposta ZES?
R: I progetti di investimento ammissibili al credito d’imposta ZES includono:
- Creazione di nuovo stabilimento
- Ampliamento della capacità produttiva
- Diversificazione della produzione
- Cambiamento del processo produttivo
D: Ci sono vincoli sulle operazioni tra parti correlate?
R: Sì, sono escluse le acquisizioni tra soggetti controllati/collegati, e tutte le operazioni devono avvenire a condizioni di mercato.
D: Per quali settori valgono le agevolazioni?
R: Tutti tranne siderurgia, carbone, trasporti, energia, banda larga, credito, finanza e assicurazioni.
D: Ci sono agevolazioni specifiche per agricoltura, pesca e acquacoltura?
R: Sì, è previsto un credito d’imposta dal 20% al 35% per questi settori, con limiti e condizioni particolari.
D: Che cos’è l’autorizzazione unica?
R: L’autorizzazione unica è un provvedimento amministrativo che semplifica e accelera l’iter burocratico per l’insediamento di nuove attività produttive nelle aree designate come ZES.
D: Quando si presenta l’autorizzazione unica?
R: L’autorizzazione unica deve essere presentata all’Autorità di Gestione delle Zone Economiche Speciali (Missione ZES) tramite il portale SUD ZES contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.
D: Come si calcola il credito d’imposta ZES?
R: Il credito d’imposta ZES si calcola applicando la percentuale di intensità di aiuto prevista per la regione e la dimensione dell’impresa ai costi ammissibili dell’investimento.
D: Come si utilizza il credito d’imposta ZES?
R: Il credito d’imposta ZES può essere utilizzato in compensazione dei debiti fiscali o contributivi dell’impresa mediante modello F24 trasmetto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
D: Quali sono i vantaggi dell’autorizzazione unica?
R: I vantaggi dell’autorizzazione unica includono:
- Semplificazione burocratica
- Riduzione dei tempi e dei costi per l’insediamento in una ZES
- Unico atto che contiene tutte le prescrizioni e le condizioni per la realizzazione e l’esercizio dell’attività economica
D: Quali sono i tempi di rilascio dell’autorizzazione unica?
R: L’autorizzazione unica deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo interruzioni per richieste di integrazioni o chiarimenti.
D: L’autorizzazione unica ha una scadenza?
R: L’autorizzazione unica ha una validità di 10 anni e può essere rinnovata su richiesta dell’impresa.
D: Quali sono gli obblighi delle imprese che beneficiano del credito d’imposta ZES?
R: Le imprese che beneficiano del credito d’imposta ZES sono tenute a:
- Mantenere l’attività per almeno 5 anni
- Rispettare le norme su sicurezza e ambiente
- Rendicontare l’utilizzo del credito d’imposta
D: Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi legati al credito d’imposta ZES?
R: Il mancato rispetto degli obblighi legati al credito d’imposta ZES può comportare la revoca del credito d’imposta e l’applicazione di sanzioni amministrative.
D: Le imprese straniere possono accedere al credito d’imposta ZES?
R: Sì, le imprese straniere possono accedere al credito d’imposta ZES alle stesse condizioni delle imprese italiane.
D: Quali sono le modalità di presentazione della domanda per il credito d’imposta ZES?
R: La domanda per il credito d’imposta ZES deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
D: Entro quanto tempo deve essere presentata la domanda per il credito d’imposta ZES?
R: La domanda per il credito d’imposta ZES (comunicazione preventiva) può essere presentata a partire dal 12 giugno 2024 e fino al 12 luglio 2024. I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato devono comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.
D: Quali sono le conseguenze in caso di utilizzo irregolare del credito d’imposta ZES?
R: L’utilizzo irregolare del credito d’imposta ZES può comportare la revoca del credito d’imposta e l’applicazione di sanzioni amministrative.
D: Il credito d’imposta è cumulabile con altri incentivi?
R: Il credito d’imposta ZES non è cumulabile con quello del programma “Transizione 5.0”, ma può essere cumulato con incentivi che non sono aiuti di Stato, con aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto più elevata consentita dalle regole UE.
D: Il credito di imposta ZES Unica è cumulabile con il credito di imposta industria 4.0?
Il credito d’imposta ZES Unica è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali Industria 4.0, in quanto quest’ultimo è considerato una misura di carattere generale
D: Cosa succede se i macchinari oggetto dell’investimento non entrano in funzione entro il secondo anno?
R: Se i macchinari oggetto dell’investimento non entrano in funzione entro il secondo anno, il credito d’imposta viene rideterminato al ribasso escludendo questo costo.
D: Quali sono gli adempimenti a carico delle imprese per accedere al credito d’imposta?
R: Le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e quelle previste entro il 15 novembre 2024, utilizzando il modello di comunicazione approvato con il provvedimento n 262747 del giorno 11 giugno. Inoltre, dovranno presentare una certificazione obbligatoria, rilasciata da un revisore dei conti indipendente o da una società abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.
D: Cosa accade se le richieste superano il limite di spesa previsto?
R: È previsto un rigido meccanismo di controllo per verificare il rispetto del tetto delle risorse, fissato a 1,8 miliardi di euro. Se le richieste supereranno il limite, l’ammontare reale del credito d’imposta spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, riducendo proporzionalmente il credito tra gli aventi diritto.
D: Come si trasmette la comunicazione all’Agenzia delle Entrate?
R: La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, utilizzando il software dedicato “ZES Unica” disponibile sul sito dell’Agenzia, entro il termine del 12 luglio 2024. È possibile inviare comunicazioni integrative entro il 17 gennaio 2025.
D: Quando è possibile utilizzare il credito d’imposta riconosciuto?
R: Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che indica la percentuale di riparto del bonus, ma non prima della data di effettiva realizzazione dell’investimento.
D: Quali sono le conseguenze in caso di irregolarità nella fruizione del credito d’imposta?
R: In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate può applicare la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione dell’importo fruito, maggiorato di interessi e sanzioni, o la revoca del credito d’imposta. Sono inoltre previste sanzioni penali in caso di utilizzo di documentazione falsa.
D: È possibile cedere il credito d’imposta a terzi?
R: No, il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito a terzi, né richiesto a rimborso.