L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato una serie di Frequently Asked Questions (FAQ) riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica. Queste linee guida, pubblicate l’11 luglio 2024 sul sito ufficiale dell’Agenzia, forniscono chiarimenti su vari aspetti dell’agevolazione fiscale.
In questo articolo, esamineremo in dettaglio ogni aspetto trattato nelle FAQ, offrendo un’analisi approfondita e esempi pratici per facilitare la comprensione sia agli imprenditori che ai professionisti del settore.
Possibilità di Presentare Più Istanze
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società può presentare più progetti di investimento. Tuttavia, è fondamentale rispettare i seguenti requisiti generali:
- Periodo di realizzazione: Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
- Limite massimo: Ciascun progetto di investimento non può superare i 100 milioni di euro.
Esempio Pratico
Immaginiamo che l’azienda “Innovazione SpA” voglia espandere la propria attività nella ZES Unica. Potrebbe presentare:
- Un progetto per l’acquisto di nuovi macchinari del valore di 80 milioni di euro.
- Un secondo progetto per l’ampliamento di un immobile strumentale del valore di 30 milioni di euro.
Entrambi i progetti sarebbero ammissibili, in quanto ciascuno rientra nel limite dei 100 milioni e verrebbero realizzati nel periodo consentito.
Modalità di Fruizione del Credito d’Imposta
Le FAQ rimandano all’articolo 7 del decreto ministeriale del 17 maggio 2024 per le modalità di fruizione del credito d’imposta. Punti chiave da considerare:
- Utilizzo in compensazione: Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
- Tempistica: Il bonus non è utilizzabile prima della data di realizzazione dell’investimento agevolabile.
- Assenza di termine finale: Non è previsto un termine ultimo per l’utilizzo del credito d’imposta.
È importante sottolineare che la realizzazione dell’investimento non coincide necessariamente con il pagamento. Ad esempio, nel caso di acquisto di un macchinario, la data di realizzazione potrebbe essere quella di consegna e installazione, anche se il pagamento avviene in un momento successivo.
Tipologia di Investimenti Agevolabili
Le FAQ forniscono un elenco dettagliato degli investimenti ammissibili al credito d’imposta:
- Acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, anche mediante contratti di leasing;
- Acquisto di terreni;
- Acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Questi beni devono essere destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova installazione nella ZES Unica.
Sono esplicitamente esclusi dall’agevolazione:
- Beni destinati alla vendita;
- Prodotti trasformati o assemblati per la vendita;
- Materiali di consumo.
Esempio Pratico
L’azienda “TechZES Srl” potrebbe beneficiare del credito d’imposta per:
- L’acquisto di un nuovo robot per la linea di produzione (5 milioni di euro).
- L’acquisizione di un terreno adiacente allo stabilimento per future espansioni (2 milioni di euro).
- La costruzione di un nuovo capannone per ospitare la nuova linea produttiva (8 milioni di euro).
Tuttavia, non potrebbe includere nell’agevolazione l’acquisto di materie prime o prodotti finiti destinati alla vendita.
Acquisto di Quote Societarie
Le FAQ chiariscono che il mero passaggio di quote societarie non costituisce un investimento ammissibile. Questo punto è particolarmente rilevante per operazioni di M&A (Mergers and Acquisitions) che potrebbero essere considerate come strategie di investimento nella ZES.
Aziende con Sede Legale Fuori dalla ZES
Un’impresa con sede legale al di fuori della ZES Unica può beneficiare del credito d’imposta se l’investimento è destinato a una struttura produttiva ubicata all’interno della ZES. Questo apre opportunità significative per aziende nazionali e internazionali che vogliono espandere le loro operazioni nelle aree ZES.
Imprese Agricole e del Settore Pesca
Sono escluse dal credito d’imposta ZES Unica le imprese attive nella:
- Produzione primaria di prodotti agricoli
- Settore della pesca e acquacoltura
Per queste imprese, l’articolo 16-bis del decreto-legge n. 123 del 2024 prevede un’agevolazione specifica.
Determinazione del Settore di Appartenenza
Per identificare il settore di appartenenza, si fa riferimento al codice ATECO 2024 indicato nel modello di comunicazione, relativo alla struttura produttiva dove viene realizzato l’investimento.
Cumulabilità con Altre Agevolazioni
Le FAQ forniscono importanti chiarimenti sulla cumulabilità del credito d’imposta ZES Unica con altre agevolazioni:
- Cumulabilità con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato:
- È possibile, purché non si superi l’intensità o l’importo massimo di aiuto consentito dalle normative europee.
- Cumulabilità con misure non qualificabili come aiuti di Stato:
- È ammessa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
- Non cumulabilità con il credito d’imposta “transizione 5.0”:
- Esplicitamente esclusa per i medesimi costi ammissibili.
Esempio Pratico
Supponiamo che l’azienda “GreenTech Srl” effettui un investimento di 10 milioni di euro nella ZES Unica per l’acquisto di macchinari eco-sostenibili. Potrebbe potenzialmente beneficiare di:
- Credito d’imposta ZES Unica;
- Un contributo regionale per l’innovazione tecnologica (non qualificabile come aiuto di Stato);
- Un finanziamento agevolato per l’efficienza energetica.
In questo caso, l’azienda dovrebbe calcolare attentamente la combinazione ottimale di questi incentivi, assicurandosi di non superare i limiti imposti dalle normative sugli aiuti di Stato.
Conclusioni
Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate offrono un po’ più dettagliato e chiarificatore sul funzionamento del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica. Questi chiarimenti sono fondamentali per le imprese che intendono sfruttare questa opportunità, permettendo loro di pianificare gli investimenti in modo più consapevole e strategico.