Interpello n. 130 del 25/06/2026

Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario. Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico. Articolo 5–bis, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5–bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97

Tipologia
Interpello
Numero
130
Data
25/06/2026
Ente
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una proprietaria intende donare al figlio imprenditore agricolo professionale l’usufrutto di un fondo rustico con fabbricati pertinenziali; il donatario vorrebbe costituire un compendio unico, impegnandosi a condurlo direttamente per almeno dieci anni. L’Agenzia distingue il trasferimento di un diritto reale già esistente dalla costituzione di un nuovo diritto di usufrutto. Poiché l’atto prospettato costituisce l’usufrutto in capo al figlio e non lo trasferisce, non può beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo prevista per il compendio unico.

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