La Settimana Fiscale
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
I fascicoli periodici curati dallo Studio Pizzano per professionisti e imprese: sintesi ragionate, novità normative e prassi operative, disponibili in formato PDF scaricabile e consultabile online.
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
La rassegna quotidiana con gli articoli operativi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le novità normative del giorno, raccolta in un pratico fascicolo PDF.
La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD). Una di queste riguarda la figura del collaboratore amministrativo-gestionale, che svolge mansioni di supporto all’attività sportiva, come la gestione della segreteria, il tesseramento degli atleti o la tenuta della contabilità di base. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 ha confermato che l'esclusione dalla base imponibile IRAP fino a 85.000 euro si applica anche a queste collaborazioni, non solo alle figure tecniche dell'area sportiva.
Il regime forfettario rappresenta un’opzione fiscale vantaggiosa per molti lavoratori autonomi, inclusi quelli del settore sportivo. Questo regime offre una tassazione semplificata e agevolata, con un’imposta sostitutiva del 5% o 15% a seconda dell’anzianità dell‘attività. Inoltre, prevede una serie di semplificazioni contabili e amministrative che riducono gli adempimenti burocratici per i contribuenti. Tuttavia, per accedere e permanere nel regime forfettario è necessario rispettare specifici requisiti e limiti.
L'art. 30 del D.Lgs. n. 36/2021 introduce la possibilità per le società o associazioni sportive di stipulare contratti di apprendistato con giovani atleti. Questa novità si inserisce nell'ambito della riforma del lavoro sportivo, che mira a valorizzare la formazione dei giovani atleti sia dal punto di vista sportivo che professionale.Le società o associazioni sportive possono ricorrere a diverse tipologie di apprendistato. Questo permette ai giovanissimi atleti di intraprendere un percorso formativo che coniughi passione, talento e lavoro.
L’introduzione della figura del volontario sportivo rappresenta una novità significativa introdotta dalla riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021). La riforma ha introdotto importanti novità riguardanti i rimborsi spese per i volontari sportivi, consentendo il rimborso delle spese sostenute, entro determinati limiti e condizioni, anche a fronte di autocertificazione. Il volontario sportivo non può ricevere alcuna forma di retribuzione, nemmeno indiretta, e la sua attività è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito presso lo stesso ente di riferimento.
Con l'abrogazione della legge 91/1981 e l'introduzione del D.Lgs. 36/2021, le indennità e i premi di formazione incassati dalle ASD godono sempre del titolo di esenzione IVA, indipendentemente dal settore di appartenenza (professionistico o dilettantistico) delle società coinvolte nel trasferimento. Questa novità amplia notevolmente l'ambito di applicazione dell'esenzione rispetto alla precedente normativa, che la prevedeva solo per i trasferimenti da società professionistiche a dilettantistiche. La scelta dipenderà dalle esigenze contabili e fiscali dell'ASD.
Il mondo dello sport professionistico in Italia è stato oggetto di una recente riforma che ha ridefinito la figura del lavoratore sportivo, la disciplina dei rapporti di lavoro e gli aspetti fiscali e previdenziali connessi. La riforma, introdotta con il D.Lgs. 36/2021 e successivi decreti correttivi, mira a fornire un quadro normativo organico e aggiornato per regolamentare il lavoro sportivo, tenendo conto delle peculiarità del settore e delle esigenze di tutela dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, è considerato "lavoratore sportivo" l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Nell'ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) al ricorrere delle seguenti condizioni.
Nel panorama del diritto sportivo italiano, il lavoratore sportivo può essere inquadrato non solo come lavoratore subordinato o collaboratore coordinato e continuativo, ma anche come lavoratore autonomo. Questa figura professionale, che può essere sia dilettante che professionista, è disciplinata dall’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 e dall’art. 53, comma 2, lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2022. Il lavoratore sportivo autonomo organizza liberamente la propria attività, senza vincolo di subordinazione né potere direttivo del committente.
La riforma si pone l'obiettivo di modernizzare e razionalizzare un settore che, negli anni, ha accumulato una normativa frammentaria e spesso poco chiara, con l'intento di garantire maggiori tutele per i lavoratori, semplificare gli adempimenti per le realtà di base e allineare l'Italia agli standard europei in materia di promozione dello sport e sostenibilità economica delle organizzazioni sportive. Una delle principali novità riguarda la figura del lavoratore sportivo, per il quale viene superata la storica distinzione tra professionismo e dilettantismo.
La Riforma dello Sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023 dopo varie modifiche apportate dai decreti correttivi, ha introdotto importanti novità riguardanti la figura del lavoratore sportivo. La nuova normativa mira a fornire una definizione chiara di questa figura professionale, disciplinandone l’inquadramento contrattuale e le tutele in ambito lavorativo, previdenziale e assicurativo. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 ha inoltre confermato che la soglia di 15.000 euro esclusa dalla base imponibile si applica indipendentemente dalla veste contrattuale, quindi anche al lavoro subordinato.