Interpello n. 148 del 20/07/2026
Trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi percepiti da un soggetto non residente – Residenza continuativa in un Paese white list – Articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 148
- Data
- 20/07/2026
- Ente
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Una persona fisica, titolare di buoni postali fruttiferi emessi nel 2014 e in scadenza nel 2026, risulta residente prima in Germania e poi in Svizzera e domanda il trattamento degli interessi alla riscossione. L’Agenzia afferma che l’esenzione dall’imposta sostitutiva può applicarsi, purché i titoli siano depositati presso Poste Italiane e sia riscontrata l’effettiva e continuativa residenza, per tutto il possesso, in Paesi inclusi nella white list. La relativa condizione può essere documentata mediante attestazione fiscale oppure con l’autocertificazione prevista dalla disciplina richiamata.
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