La Settimana Fiscale n. 35 – dal 24 agosto 2026 al 28 agosto 2026 (Pdf)
La Settimana Fiscale n. 35, dal 24 agosto 2026 al 28 agosto 2026: il magazine settimanale con gli articoli del blog Studio Pizzano.
Tutti gli articoli pubblicati da Studio Pizzano: fisco, contabilità e bilancio, società e imprese, agevolazioni, bonus edilizi, enti sportivi e quesitario. Questa pagina serve per consultazione e ricerca.
La Settimana Fiscale n. 35, dal 24 agosto 2026 al 28 agosto 2026: il magazine settimanale con gli articoli del blog Studio Pizzano.
Il Quotidiano Fiscale del 28 agosto 2026: il magazine con gli articoli di oggi del blog Studio Pizzano.
Il correttivo del decreto Omnibus evita che finanziamenti marginali a dipendenti, società del gruppo o filiera trasformino automaticamente un’impresa industriale o commerciale in holding ai fini fiscali. L’articolo 162-bis del TUIR introduce un income test sui ricavi, da verificare ogni anno sui dati del bilancio dell’esercizio precedente, accanto al test sulla composizione dell’attivo. Se l’attività finanziaria non supera le soglie previste, la società può conservare la propria qualificazione, senza attrarre nell’IRAP tutti i proventi e oneri finanziari.
Il DM 198/2026 definisce i modelli per verbalizzare i controlli sugli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS. Esistono tre schemi: uno per le verifiche ordinarie, uno per gli interventi straordinari e uno per gli enti irreperibili. RUNTS, reti associative e centri di servizio per il volontariato dovranno documentare l’attività seguendo il modello pertinente, con esiti, richieste e adempimenti coerenti con la situazione accertata. Gli ETS devono mantenere aggiornati dati, documentazione, così da dimostrare requisiti e regolarità quando il controllo viene avviato.
Il decreto Omnibus coordina le norme del TUIR sulla derivazione rafforzata con l’articolo 162-bis, che individua le holding ai fini fiscali. Per le holding industriali, che partecipano imprese operative, il raccordo chiarisce come i valori e le qualificazioni del bilancio incidano sul reddito imponibile, con le regole su partecipazioni e componenti finanziarie. La verifica della qualifica fiscale e delle conseguenze deve entrare nelle decisioni di gruppo e nella documentazione contabile e tributaria, per applicare il regime alle società interessate.
La cessazione di uno studio associato non risolve automaticamente le cartelle relative a debiti anteriori. Le ordinanze interlocutorie nn. 22356 e 2034 del 2026 hanno rimesso in pubblica udienza due cause perché la Cassazione è divisa tra estinzione immediata, che esclude la notifica all’associazione sciolta, e ultrattività, che ne ammette la capacità processuale per definire i rapporti pendenti. Dalla scelta dipendono validità della cartella e soggetto responsabile: vanno quindi ricostruiti scioglimento, debiti e responsabilità personali.
Nel modello IRAP 2026, relativo al 2025, la Sezione I del quadro IS raccoglie le deduzioni per il costo del personale previste dall’articolo 11 del Dlgs 446/1997, salvo i soggetti del quadro IK e la deduzione del comma 4-bis, da indicare nei quadri IP, IC o IE. Il rigo IS7 deve contenere l’intero costo dei dipendenti a tempo indeterminato, senza duplicarlo negli altri righi, dedicati a personale non stabile, stagionali, apprendisti, disabili e ricerca. Servono riconciliazione e raccordo; l’invio scade il 2 novembre 2026 per i periodi solari.
Il Quotidiano Fiscale del 27 agosto 2026: il magazine con gli articoli di oggi del blog Studio Pizzano.
La rivendita entro cinque anni di un immobile acquistato con sismabonus acquisti e sconto in fattura può generare una plusvalenza calcolata, secondo la sentenza n. 250/2026 della Corte tributaria di Vicenza, sul solo costo pagato dall’acquirente, al netto dello sconto. I giudici hanno applicato per analogia una regola del superbonus, mentre l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 137/2025, ritiene applicabile una diversa disposizione. Il contrasto incide sull’imposta e preannuncia contenzioso: vanno verificati date, agevolazione, corrispettivi e documenti.
Chi inizia un’attività nel corso dell’anno deve ragguagliare ai giorni effettivi di esercizio la soglia di 85.000 euro per verificare il regime forfettario. Il calcolo considera i giorni dall’avvio al 31 dicembre e i ricavi o compensi percepiti, non le sole fatture emesse; un’apertura tardiva riduce il limite. Il superamento della soglia ragguagliata comporta l’uscita, mentre quella di 100.000 euro resta intera e determina la fuoriuscita immediata. Attività stagionali e più attività non consentono deroghe: occorre controllare incassi, proventi e formula applicata.