Scissione, alla società beneficiaria basta la cartella: Cassazione 25437/2026
La beneficiaria di una scissione può ricevere direttamente la cartella per l’IVA della scissa quando le operazioni imponibili precedono la separazione, anche se il debito emerge dopo. Non occorre un nuovo avviso intestato alla beneficiaria; per sanzioni e interessi, però, il richiamo alla precedente comunicazione può non bastare e vanno indicati importi, norme e decorrenze. La conoscibilità del passivo e la verifica delle rateazioni diventano decisive: prima dell’operazione servono controlli fiscali, mentre alla notifica occorre esaminare ogni voce della pretesa.

